Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Sezione dedicata agli atti dell’organismo indipendente di valutazione. - Organi di revisione amministrativa e contabile
Sezione dedicata alle relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile. - Corte dei Conti
Sezione relativa ai controlli e rilievi sull'amministrazione da parte della Corte dei Conti.