L’articolo 14-bis, comma 2, lettera i) del Codice dell’amministrazione digitale attribuisce all’Agenzia funzioni di Vigilanza sui servizi fiduciari ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento UE 910/2014 (Regolamento eIDAS), in qualità di organismo a tal fine designato sui gestori di posta elettronica certificata, sui soggetti che erogano servizi di conservazione a norma, nonché sui soggetti, pubblici e privati, che partecipano a SPID di cui all’articolo 64.
- Elenco dei conservatori
- Elenco dei gestori PEC accreditati
- Elenco dei prestatori di servizi fiduciari qualificati attivi in Italia
- Elenco dei gestori di identità digitale accreditati
Le verifiche sono svolte secondo le modalità indicate nel documento “Modalità di esecuzione delle verifiche sui soggetti qualificati o accreditati”, allegato al Regolamento.
I risultati delle attività svolte nel 2020 e negli anni precedenti sono indicati nei rapporti che seguono:
- Rapporto di riepilogo 2020 (PDF)
- Rapporto di riepilogo 2019 (PDF)
- Rapporto di riepilogo 2018 (PDF)
- Rapporto di riepilogo 2017 (PDF)
Nell’esercizio delle funzioni di Vigilanza, l’Agenzia può irrogare, per le violazioni accertate a carico dei soggetti vigilati, le sanzioni amministrative di cui all’articolo 32-bis in relazione alla gravità della violazione accertata e all’entità del danno provocato all’utenza.
I soggetti qualificati o accreditati hanno l'obbligo di notificare violazioni di sicurezza, perdite di integrità o interruzioni di servizio. E', inoltre, prevista la trasmissione di report periodici di riepilogo. Il mancato invio delle informazioni previste è sanzionabile ai sensi dell'art.32-bis del CAD.
La disciplina per la vigilanza e per l’esercizio del potere sanzionatorio previsto all’art. 32-bis del CAD è oggetto del "Regolamento recante le modalità per la vigilanza ai sensi dell’art. 14-bis comma 2, lett. i) e per l’esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 32-bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni"
Il Regolamento è in vigore dal 13 gennaio 2022 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento non trova più applicazione il Regola-mento adottato con Determinazione N. 74/2021 del 19 gennaio 2021 di cui all’Avviso su Gazzetta Ufficiale n. 29 del 04-02-2021.