A garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese
Il Difensore civico per il digitale è una figura prevista dal Codice dell’amministrazione digitale a garanzia dei diritti digitali di cittadini e imprese.
Il Difensore civico ha una duplice funzione:
- Funzione A, raccoglie le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, (art.17, comma 1 quater del CAD),
- Funzione B, in caso di contestazione sulla dichiarazione di accessibilità o di esito insoddisfacente del monitoraggio decide in merito alla corretta attuazione della legge sulla accessibilità agli strumenti informatici per le persone con disabilità. In caso di reclami di utenti relativi a dichiarazioni di accessibilità dispone eventuali misure correttive. (art.3-quinquies della legge n.4/2004).
Questa figura, prevista in precedenza presso ogni amministrazione, assume oggi la funzione di difensore unico a livello nazionale. L’Ufficio del Difensore civico è istituito presso AgID, dando attuazione alle disposizioni dell’articolo 17, comma 1-quater del CAD.
I diritti di cittadinanza digitali si concretizzano principalmente nella possibilità per il cittadino e le imprese di utilizzare l’identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell’informazione.
Come comunicare con il Difensore Civico per il digitale
In base alle funzioni che il Difensore è chiamato a svolgere, sono previsti due percorsi differenti.
Percorso Funzione A – Presunte violazioni del CAD. Il regolamento relativo a questa funzione è stato aggiornato a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 41 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77.
Percorso Funzione B – Dichiarazioni di accessibilità