DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016
vigente al 21/07/2022
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 7 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante:
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  recante  Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'  in
materia di processo civile»; 
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante:
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il Codice del  processo  amministrativo  di  cui  al  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito  il  parere  della   Conferenza   unificata,   ai   sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
espresso nella riunione del 3 marzo 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016; 
  Acquisito  il  parere  della  Commissione   parlamentare   per   la
semplificazione  e  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
     Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013 
 
  1. Il titolo del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
sostituito dal seguente: «Riordino della  disciplina  riguardante  il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita',  trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
               Si riporta il testo  dell'articolo  7  della  legge  7
          agosto 2015, n. 124  (Deleghe  al  Governo  in  materia  di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
                «Art.   7.   Revisione   e   semplificazione    delle
          disposizioni in materia di  prevenzione  della  corruzione,
          pubblicita' e trasparenza 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
          correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in
          materia  di  pubblicita',  trasparenza  e   diffusione   di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,  nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri   direttivi   stabiliti
          dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,  n.
          190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) ridefinizione e precisazione dell'ambito  soggettivo
          di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di
          trasparenza; 
              b) previsione di misure organizzative,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della
          valutazione dei risultati, per la  pubblicazione  nel  sito
          istituzionale dell'ente di appartenenza delle  informazioni
          concernenti: 
              1)  le  fasi  dei  procedimenti  di  aggiudicazione  ed
          esecuzione degli appalti pubblici; 
              2)  il  tempo  medio  di  attesa  per  le   prestazioni
          sanitarie di  ciascuna  struttura  del  Servizio  sanitario
          nazionale; 
              3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli  acquisti
          di beni, servizi, prestazioni  professionali  e  forniture,
          l'ammontare  complessivo  dei  debiti  e  il  numero  delle
          imprese creditrici, aggiornati periodicamente; 
              4) le determinazioni dell'organismo di valutazione; 
              c) riduzione e concentrazione degli oneri  gravanti  in
          capo alle  amministrazioni  pubbliche,  ferme  restando  le
          previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni; 
              d) precisazione dei contenuti  e  del  procedimento  di
          adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei  piani  di
          prevenzione della corruzione e della relazione annuale  del
          responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  anche
          attraverso   la   modifica   della   relativa    disciplina
          legislativa, anche ai fini  della  maggiore  efficacia  dei
          controlli in fase di attuazione, della differenziazione per
          settori e dimensioni, del coordinamento con  gli  strumenti
          di misurazione  e  valutazione  delle  performance  nonche'
          dell'individuazione dei principali rischi  e  dei  relativi
          rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei  poteri  e
          delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono
          nei relativi processi; 
              e) razionalizzazione e precisazione degli  obblighi  di
          pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di  eliminare
          le duplicazioni e di consentire  che  tali  obblighi  siano
          assolti attraverso la  pubblicita'  totale  o  parziale  di
          banche dati detenute da pubbliche amministrazioni; 
              f) definizione, in  relazione  alle  esigenze  connesse
          allo svolgimento dei compiti istituzionali  e  fatto  salvo
          quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007,
          n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei  membri
          del   Parlamento   inerenti   all'accesso   ai    documenti
          amministrativi  e  alla  verifica  dell'applicazione  delle
          norme sulla trasparenza amministrativa, nonche' dei  limiti
          derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione  e  dei
          casi  di  esclusione  a  tutela  di  interessi  pubblici  e
          privati; 
              g)    individuazione    dei     soggetti     competenti
          all'irrogazione delle  sanzioni  per  la  violazione  degli
          obblighi di trasparenza; 
                h) fermi  restando  gli  obblighi  di  pubblicazione,
          riconoscimento della liberta' di informazione attraverso il
          diritto di accesso, anche per via telematica, di  chiunque,
          indipendentemente   dalla   titolarita'    di    situazioni
          giuridicamente rilevanti, ai dati e ai  documenti  detenuti
          dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto  o
          di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e  nel
          rispetto dei  limiti  relativi  alla  tutela  di  interessi
          pubblici e privati, al fine di favorire  forme  diffuse  di
          controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali  e
          sull'utilizzo  delle  risorse  pubbliche;   semplificazione
          delle procedure di iscrizione negli elenchi dei  fornitori,
          prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a
          tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  istituiti  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012,  n.
          190,  e  successive  modificazioni,  con  modifiche   della
          relativa    disciplina,    mediante    l'unificazione     o
          l'interconnessione delle banche dati delle  amministrazioni
          centrali e  periferiche  competenti,  e  previsione  di  un
          sistema    di    monitoraggio    semestrale,    finalizzato
          all'aggiornamento  degli  elenchi  costituiti   presso   le
          Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di
          sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano
          alle disposizioni  normative  in  materia  di  accesso,  di
          procedure di ricorso all'Autorita' nazionale anticorruzione
          in materia di accesso civico e in  materia  di  accesso  ai
          sensi  della  presente  lettera,   nonche'   della   tutela
          giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del  codice  del
          processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del  decreto
          legislativo  2  luglio   2010,   n.   104,   e   successive
          modificazioni. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati  su  proposta  del  Ministro   delegato   per   la
          semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,   previa
          acquisizione del parere della Conferenza unificata  di  cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel
          termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
          di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale
          il Governo puo' comunque procedere. Lo  schema  di  ciascun
          decreto  legislativo  e'  successivamente  trasmesso   alle
          Camere  per  l'espressione  dei  pareri  della  Commissione
          parlamentare per la  semplificazione  e  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  materia  e  per  i   profili
          finanziari, che si  pronunciano  nel  termine  di  sessanta
          giorni dalla data di  trasmissione,  decorso  il  quale  il
          decreto legislativo puo' essere comunque  adottato.  Se  il
          termine previsto per il parere cade nei trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine previsto  al  comma  1  o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              3. In attesa  della  realizzazione  del  sistema  unico
          nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, il Governo e' delegato ad  adottare,
          entro otto mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  la
          ristrutturazione  e  la   razionalizzazione   delle   spese
          relative alle prestazioni di cui all'articolo 5,  comma  1,
          lettera i-bis), del testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  anche
          se rese anteriormente alla data di entrata in vigore  della
          presente legge,  secondo  i  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a) revisione delle  voci  di  listino  per  prestazioni
          obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei
          servizi, in modo da conseguire un  risparmio  di  spesa  di
          almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite  con
          il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  104  del  7  maggio
          2001; 
              b)  adozione  di  un  tariffario  per  le   prestazioni
          funzionali alle operazioni di  intercettazione  sulla  base
          del costo  medio  per  tipologia  di  prestazione  rilevato
          dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al
          fine di conseguire un risparmio di spesa  complessivo  pari
          almeno al 50 per cento; 
              c)  definizione  dei  criteri  e  delle  modalita'  per
          l'adeguamento delle spettanze relative alle  operazioni  di
          intercettazione   in    conseguenza    delle    innovazioni
          scientifiche, tecnologiche e organizzative; 
              d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  30
          maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese
          di  intercettazione,  anche  al  fine  di  velocizzare   le
          operazioni di pagamento; 
              e) abrogazione di ogni  altra  disposizione  precedente
          incompatibile con i principi di cui al presente comma. 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  3  sono
          adottati su proposta del Ministro della  giustizia,  previa
          acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso
          nel  termine  di  quarantacinque  giorni  dalla   data   di
          trasmissione di ciascuno  schema  di  decreto  legislativo,
          decorso il quale il Governo  puo'  comunque  procedere.  Lo
          schema di ciascun decreto  legislativo  e'  successivamente
          trasmesso alle Camere per l'espressione  dei  pareri  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari,  che  si  pronunciano  nel  termine  di
          sessanta giorni dalla  data  di  trasmissione,  decorso  il
          quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.
          Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni
          che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o
          successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
          novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi
          ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i  testi  alle
          Camere  con   le   sue   osservazioni   e   con   eventuali
          modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi
          di informazione e motivazione.  Le  Commissioni  competenti
          per  materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
          Governo entro il termine di dieci giorni dalla  data  della
          nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono
          comunque essere adottati. 
              5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive.». 
               La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di procedimento amministrativo e di diritto di  accesso  ai
          documenti amministrativi),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
               Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
               Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196  (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174. 
               Il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.   150
          (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia  di
          ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di
          efficienza e trasparenza delle pubbliche  amministrazioni),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009,  n.
          254. 
               Il  decreto  legislativo  2  luglio   2010,   n.   104
          (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
          69, recante delega al governo per il riordino del  processo
          amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2010, n. 156. 
               La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per  la
          prevenzione   e   la   repressione   della   corruzione   e
          dell'illegalita'  nella   pubblica   amministrazione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  novembre  2012,  n.
          265. 
               Il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il titolo del citato decreto legislativo  14
          marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto: 
                «Riordino della disciplina riguardante il diritto  di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni.».