COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-1948
    

                              Art. 87.

  Il Presidente della Repubblica e' il capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale.
  Puo' inviare messaggi alle Camere.
  Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
  Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo.
  Promulga  le  leggi  ed  emana i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
  Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
  Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
  Accredita   e  riceve  i  rappresentanti  diplomatici,  ratifica  i
trattati  internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
delle Camere.
  Ha  il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa  costituito  secondo  la  legge,  dichiara  lo stato di guerra
deliberato dalle Camere.
  Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
  Puo' concedere grazia e commutare le pene.
  Conferisce le onorificenze della Repubblica.