COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2022)
Testo in vigore dal: 8-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 117. 
 
  La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e  dalle  Regioni
nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. 
  Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
    a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello   Stato;
rapporti dello  Stato  con  l'Unione  europea;  diritto  di  asilo  e
condizione  giuridica  dei  cittadini  di  Stati   non   appartenenti
all'Unione europea; 
    b) immigrazione; 
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,  munizioni
ed esplosivi; 
    e) moneta, tutela del  risparmio  e  mercati  finanziari;  tutela
della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e  contabile
dello Stato; ((armonizzazione dei  bilanci  pubblici;))  perequazione
delle risorse finanziarie; ((19)) 
    f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;  referendum
statali; elezione del Parlamento europeo; 
    g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello  Stato  e
degli enti pubblici nazionali; 
    h) ordine pubblico  e  sicurezza,  ad  esclusione  della  polizia
amministrativa locale; 
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
    l)  giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento  civile  e
penale; giustizia amministrativa; 
    m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle   prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale; 
    n) norme generali sull'istruzione; 
    o) previdenza sociale; 
    p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo   e   funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane; 
    q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali   e   profilassi
internazionale; 
    r)  pesi,  misure  e  determinazione  del  tempo;   coordinamento
informativo statistico e informatico  dei  dati  dell'amministrazione
statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; 
    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
  Sono  materie  di  legislazione  concorrente  quelle  relative   a:
rapporti  internazionali  e  con  l'Unione  europea  delle   Regioni;
commercio con l'estero; tutela e sicurezza  del  lavoro;  istruzione,
salva l'autonomia delle  istituzioni  scolastiche  e  con  esclusione
della  istruzione  e  della  formazione  professionale;  professioni;
ricerca scientifica e tecnologica e sostegno  all'innovazione  per  i
settori produttivi; tutela della salute;  alimentazione;  ordinamento
sportivo;  protezione  civile;  governo  del  territorio;   porti   e
aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di   navigazione;
ordinamento   della   comunicazione;    produzione,    trasporto    e
distribuzione  nazionale  dell'energia;  previdenza  complementare  e
integrativa; ((. . .)) coordinamento della  finanza  pubblica  e  del
sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali  e
promozione  e  organizzazione  di  attivita'  culturali;   casse   di
risparmio, casse rurali, aziende di credito  a  carattere  regionale;
enti di credito fondiario e  agrario  a  carattere  regionale.  Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni  la  potesta'
legislativa,  salvo  che   per   la   determinazione   dei   principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ((19)) 
  Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad  ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 
  Le Regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nelle
materie di loro competenza, partecipano alle decisioni  dirette  alla
formazione   degli   atti   normativi   comunitari    e    provvedono
all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e  degli
atti dell'Unione europea,  nel  rispetto  delle  norme  di  procedura
stabilite da legge  dello  Stato,  che  disciplina  le  modalita'  di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
  La potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle  materie  di
legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle  Regioni.  La  potesta'
regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno  potesta'  regolamentare  in
ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento  delle
funzioni loro attribuite. 
  Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce  la  piena
parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,  culturale  ed
economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini  alle
cariche elettive. 
  La legge regionale ratifica  le  intese  della  Regione  con  altre
Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni,  anche  con
individuazione di organi comuni. 
  Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere  accordi
con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato,  nei
casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6, comma 1) che  le  suddette  modifiche  si  applicano  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.