DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175

Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica. (16G00188)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/09/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
vigente al 21/07/2022
Testo in vigore dal: 27-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 20 
 
 
     Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
 
  1.  Fermo  quanto  previsto   dall'articolo   24,   comma   1,   le
amministrazioni  pubbliche  effettuano   annualmente,   con   proprio
provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa'  in
cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto  per
la loro razionalizzazione, fusione  o  soppressione,  anche  mediante
messa  in  liquidazione  o  cessione.  Fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano
alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15. 
  2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione
tecnica,  con  specifica  indicazione  di  modalita'   e   tempi   di
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma  1,
le amministrazioni pubbliche rilevino: 
  a) partecipazioni societarie che  non  rientrino  in  alcuna  delle
categorie di cui all'articolo 4; 
  b) societa' che risultino prive di dipendenti o abbiano  un  numero
di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
  c) partecipazioni in societa' che  svolgono  attivita'  analoghe  o
similari a quelle svolte da altre  societa'  partecipate  o  da  enti
pubblici strumentali; 
  d) partecipazioni in societa' che, nel triennio precedente, abbiano
conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; 
  e) partecipazioni in societa' diverse da quelle costituite  per  la
gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto  un
risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 
  f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento; 
  g) necessita' di aggregazione di  societa'  aventi  ad  oggetto  le
attivita' consentite all'articolo 4. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il  31
dicembre di ogni anno e  sono  trasmessi  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90  del  2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014,  n.  114  e
rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi  dell'articolo
5, comma 4. 
  4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il  31
dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni  approvano
una relazione sull'attuazione del  piano,  evidenziando  i  risultati
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15  e
alla sezione di controllo della Corte dei conti competente  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 4. 
  5. I piani di riassetto possono prevedere anche  la  dismissione  o
l'assegnazione  in   virtu'   di   operazioni   straordinarie   delle
partecipazioni societarie acquistate anche  per  espressa  previsione
normativa. I relativi  atti  di  scioglimento  delle  societa'  o  di
alienazione delle partecipazioni  sociali  sono  disciplinati,  salvo
quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni
del codice civile e sono compiuti anche  in  deroga  alla  previsione
normativa originaria riguardante la  costituzione  della  societa'  o
l'acquisto della partecipazione. 
  6. Resta ferma la  disposizione  dell'articolo  1,  comma  568-bis,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
  7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da  1  a  4  ((da
parte degli enti locali)) comporta  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000  a  un  massimo  di
euro 500.000, salvo  il  danno  eventualmente  rilevato  in  sede  di
giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione
giurisdizionale  regionale  della  Corte  dei  conti"  .  Si  applica
l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. 
  8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma  1-ter,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a
616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  9. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  il  conservatore  del  registro  delle   imprese   cancella
d'ufficio dal  registro  delle  imprese,  con  gli  effetti  previsti
dall'articolo  2495  del  codice  civile,  le  societa'  a  controllo
pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano  depositato
il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
Prima di  procedere  alla  cancellazione,  il  conservatore  comunica
l'avvio del procedimento agli amministratori o  ai  liquidatori,  che
possono, entro 60 giorni, presentare formale e  motivata  domanda  di
prosecuzione dell'attivita', corredata dell'atto  deliberativo  delle
amministrazioni  pubbliche  socie,  adottata  nelle  forme  e  con  i
contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione
della domanda, non si da' seguito al procedimento  di  cancellazione.
Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, alla struttura  di  cui  all'articolo  15,  una
dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.