DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 13-10-2000
                             Articolo 1 
                               oggetto 

 
1. Il presente testo unico contiene i principi e le  disposizioni  in
materia di ordinamento degli enti locali. 

 
2. Le disposizioni del presente testo unico  non  si  applicano  alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione. 

 
3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali  e  di
disciplina dell'esercizio delle funzioni ad  essi  conferite  enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro autonomia normativa. L'entrata in  vigore  di  nuove  leggi  che
enunciano  tali  principi  abroga  le  norme  statutarie   con   essi
incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120  giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 

 
4. Ai sensi dell'articolo  128  della  Costituzione  le  leggi  della
Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico  se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.