DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 83 
 
 
        Ambito di applicazione della documentazione antimafia 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici,   anche
costituiti in stazioni uniche  appaltanti,  gli  enti  e  le  aziende
vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le societa' o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico  nonche'  i
concessionari di lavori o di servizi pubblici,  devono  acquisire  la
documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima  di  stipulare,
approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori,
servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire
i provvedimenti indicati nell'articolo 67. 
  2. La disposizione di cui al  comma  1  si  applica  ai  contraenti
generali di cui all'articolo 176 del decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale». 
  3. La documentazione di cui al comma 1 non e' comunque richiesta: 
  a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1; 
  b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed
altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e  quelli
aventi funzioni di amministrazione e di  controllo  sono  sottoposti,
per  disposizione  di  legge  o  di  regolamento,  alla  verifica  di
particolari  requisiti  di  onorabilita'   tali   da   escludere   la
sussistenza di una delle cause di  sospensione,  di  decadenza  o  di
divieto di cui all'articolo 67; 
  c) per il rilascio o rinnovo  delle  autorizzazioni  o  licenze  di
polizia di competenza delle  autorita'  nazionali  e  provinciali  di
pubblica sicurezza; 
  d) per la  stipulazione  o  approvazione  di  contratti  e  per  la
concessione di erogazioni a favore di chi esercita attivita' agricole
o professionali, non organizzate  in  forma  di  impresa,  nonche'  a
favore di chi  esercita  attivita'  artigiana  in  forma  di  impresa
individuale e attivita' di lavoro  autonomo  anche  intellettuale  in
forma individuale; 
  e) per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli  atti
ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro. 
  3-bis. La documentazione di cui al comma 1 e' sempre prevista nelle
ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che
ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti  dalla  politica
agricola comune, a prescindere dal loro valore  complessivo,  nonche'
su tutti i  terreni  agricoli,  a  qualunque  titolo  acquisiti,  che
usufruiscono di fondi ((europei per un  importo  superiore  a  25.000
euro o di fondi)) statali per un importo superiore a 5.000  euro.(22)
(25) (30) (36) 
 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1142) che "Le disposizioni degli articoli  83,  comma  3-bis,  e  91,
comma 1-bis, del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
in materia di acquisizione della documentazione  e  dell'informazione
antimafia peri terreni agricoli, non  si  applicano  alle  erogazioni
relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate  prima
del 19 novembre 2017.  Le  predette  disposizioni,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, ha disposto (con l'art. 24, comma  1-bis)
che "Le disposizioni degli articoli 83,  comma  3-bis,  e  91,  comma
1-bis,  del  decreto  legislativo   6   settembre   2011,   n.   159,
limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di  fondi  europei
per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al  31
dicembre 2019". 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2019, n. 162 , ha disposto (con  l'art.  24,  comma  1-bis)  che  "Le
disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma  1-bis,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2020". 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 dicembre 2018, n. 132, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2020, n. 183, ha disposto  (con  l'art.  24,  comma  1-bis)  che  "Le
disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma  1-bis,  del
decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  limitatamente  ai
terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei  per  importi  non
superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021".