LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2015, ad eccezione della disposizione di cui al comma 16 che entra in vigore l'1/7/2015, delle disposizioni di cui ai commi 281, 282, 283, 396, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 487, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 che entrano in vigore il 29/12/2014, del comma 503 che entra in vigore il 29/12/2014 e dei commi 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699 e 700 che entrano in vigore il 30/12/2014. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-5-2022
art. 1 (commi 1-100)
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza,  di  cui  all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  per
gli anni 2015, 2016 e 2017, sono indicati nell'allegato n. 1  annesso
alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima  della
scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con  ammortamento
a carico dello Stato. 
  2. Nell'allegato n. 2  annesso  alla  presente  legge  e'  indicato
l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato,  ai
sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,  lettera  c),  della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  dell'articolo
59, comma 34, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre
2011, n. 183, per l'anno 2015. I predetti importi sono ripartiti  tra
le gestioni interessate con il procedimento di  cui  all'articolo  14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente  legge  sono,  inoltre,
indicati gli importi complessivi dovuti  per  l'anno  2015  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
nonche'  gli  importi  che,  prima  del  riparto  tra   le   gestioni
interessate, sono attribuiti: 
    a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e  coloni  a
completamento  dell'integrale  assunzione  a   carico   dello   Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; 
    b) alla gestione speciale minatori; 
    c) alla gestione  speciale  di  previdenza  e  assistenza  per  i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS. 
  4. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica
che si caratterizzi per un  rafforzamento  dell'offerta  formativa  e
della continuita' didattica, per la valorizzazione dei docenti e  per
una   sostanziale   attuazione   dell'autonomia   scolastica,   anche
attraverso la valutazione, nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e'  istituito  un
fondo denominato «Fondo "La buona scuola"», con la dotazione di 1.000
milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016. 
  5. Il Fondo di cui al comma 4 e' finalizzato  all'attuazione  degli
interventi di cui al medesimo comma 4,  con  prioritario  riferimento
alla realizzazione  di  un  piano  straordinario  di  assunzioni,  al
potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro  e  alla  formazione  dei
docenti e dei dirigenti. 
  6. All'articolo 1 della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 56, le  parole  da:  «5  milioni  di  euro»  fino  a:
«sostegno delle imprese» sono sostituite dalle seguenti:  «5  milioni
di euro per l'anno 2014 e a 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
destinato al sostegno  delle  imprese  composte  da  almeno  quindici
individui» e dopo le parole: «raggruppamento  temporaneo  di  imprese
(RTI)» sono inserite le seguenti: «o in reti di  impresa  aventi  nel
programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative»; 
    b) il comma 57 e' sostituito dal seguente: 
  «57. Le risorse del fondo sono erogate ai soggetti di cui al  comma
56, ammessi attraverso  procedure  selettive  indette  dal  Ministero
dello sviluppo economico, tenute a valorizzare le collaborazioni  con
istituti di ricerca pubblici, universita' e  istituzioni  scolastiche
autonome, sulla base di progetti della durata  di  almeno  due  anni,
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti: 
    a) creazione di centri di  sviluppo  di  software  e  hardware  a
codice  sorgente  aperto  per  la  crescita  e  il  trasferimento  di
conoscenze alle scuole, alla  cittadinanza,  agli  artigiani  e  alle
microimprese; 
    b) creazione di centri per l'incubazione  di  realta'  innovative
nel mondo dell'artigianato digitale; 
    c) creazione di centri  per  servizi  di  fabbricazione  digitale
rivolti ad artigiani e a microimprese; 
    d) messa a disposizione di tecnologie di  fabbricazione  digitale
da parte dei soggetti di cui al comma 56; 
    e) creazione di nuove realta' artigianali o  reti  manifatturiere
incentrate sulle tecnologie di fabbricazione digitale». 
  7. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, le parole: «a piccole e medie  imprese»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle imprese con un numero di dipendenti non  superiore  a
499». (1) 
  8. La garanzia di cui al comma  7  e'  concessa  nell'ambito  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di
cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214. 
  9. In attuazione dell'articolo 9 della  Costituzione,  al  fine  di
assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio  culturale,  e'
istituito nello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali  e  del  turismo  il  Fondo  per  la  tutela  del
patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di  100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. 
  10. Le risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  9  sono  utilizzate
nell'ambito di un programma triennale che  il  Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e  del  turismo  trasmette,  previo  parere
delle    competenti    Commissioni    parlamentari,    al    Comitato
interministeriale  per  la  programmazione  economica  (CIPE),  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. Il programma, da attuare in coerenza con i decreti legislativi
29  dicembre  2011,  n.  228  e  n.  229,  individua  gli  interventi
prioritari da realizzare, le  risorse  agli  stessi  destinate  e  il
relativo  cronoprogramma,  definendo   altresi'   le   modalita'   di
definanziamento  in  caso  di  mancata  attuazione  degli  interventi
programmati. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e' trasmesso al CIPE
il programma aggiornato, corredato della puntuale  indicazione  dello
stato di attuazione  degli  interventi,  in  termini  di  avanzamento
fisico e finanziario. 
  11. All'articolo 1, comma 1, alinea, del  decreto-legge  31  maggio
2014, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2014, n.  106,  dopo  le  parole:  «di  appartenenza  pubblica»  sono
inserite le seguenti: «, delle  fondazioni  lirico-sinfoniche  e  dei
teatri   di   tradizione»   e   le    parole:    «delle    fondazioni
lirico-sinfoniche o» sono soppresse. 
  12. Il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico  delle  imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
  «1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli
articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera
a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e  l),  sia
di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del
comma  1,  compete  un  credito  rapportato  al  periodo  di   lavoro
nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito,  di  importo
pari a: 
    1) 960 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a  24.000
euro; 
    2) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro
ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la  parte  corrispondente
al rapporto tra l'importo  di  26.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e l'importo di 2.000 euro». 
  13. Ai fini della determinazione del  reddito  complessivo  di  cui
all'articolo 13, comma 1-bis,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito  dal  comma  12  del  presente
articolo, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, all'articolo 17, comma
1, del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e all'articolo  44,
comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  come  modificato
dal comma 14 del presente articolo. 
  14. All'articolo 44  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  le  parole:  «ed  entro  i  cinque  anni  solari
successivi» sono sostituite dalle seguenti: «ed entro  i  sette  anni
solari successivi»; 
    b) al comma 3, le parole: «nei due periodi d'imposta  successivi»
sono  sostituite  dalle  seguenti:   «nei   tre   periodi   d'imposta
successivi». 
  15. Il credito eventualmente spettante ai sensi  dell'articolo  13,
comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 12 del
presente articolo, e' riconosciuto in via  automatica  dai  sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,   e   successive
modificazioni, sugli emolumenti corrisposti  in  ciascun  periodo  di
paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate ai sensi  del
comma 12 sono recuperate dal sostituto d'imposta mediante  l'istituto
della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Gli enti pubblici  e
le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai
sensi del comma 12 anche  mediante  riduzione  dei  versamenti  delle
ritenute e, per l'eventuale eccedenza, dei contributi  previdenziali.
In quest'ultimo caso l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS) e gli altri enti gestori di forme di  previdenza  obbligatoria
interessati  recuperano  i  contributi  non  versati  alle   gestioni
previdenziali  rivalendosi  sulle  ritenute  da  versare  mensilmente
all'erario.  Con  riferimento  alla  riduzione  dei  versamenti   dei
contributi  previdenziali  conseguente  all'applicazione  di   quanto
previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme  le  aliquote
di computo delle prestazioni. L'importo del credito  riconosciuto  e'
indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro  dipendente
e assimilati (CUD). 
  16. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  le
parole: «di lire 10.240,» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  euro
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui  le  stesse  siano  rese  in
forma elettronica,». 
  17. La disposizione di cui al comma 16 entra in vigore il 1º luglio
2015. 
  18. All'articolo 37  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23  giugno  2014,  n.  89,
dopo il comma 7-quater e' aggiunto il seguente: 
  «7-quinquies. La regolarita' contributiva del cedente  dei  crediti
di cui al  comma  7-bis  del  presente  articolo  e'  definitivamente
attestata dal documento unico  di  regolarita'  contributiva  di  cui
all'articolo 6, comma 1,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207,  in  corso  di
validita', allegato all'atto di cessione o comunque  acquisito  dalla
pubblica amministrazione ceduta.  All'atto  dell'effettivo  pagamento
dei  crediti  certificati   oggetto   di   cessione,   le   pubbliche
amministrazioni  debitrici   acquisiscono   il   predetto   documento
esclusivamente nei confronti del cessionario». 
  19. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  12,  comma  7-bis,  del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche
nell'anno 2015 con le modalita'  previste  nel  medesimo  comma.  Per
l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' adottato  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  20. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2014,  all'articolo  11  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n.  446,  dopo  il  comma  4-septies  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo  e
in deroga  a  quanto  stabilito  negli  articoli  precedenti,  per  i
soggetti che determinano il valore della produzione  netta  ai  sensi
degli articoli da 5 a 9, e' ammessa in deduzione la differenza tra il
costo complessivo per il personale dipendente con contratto  a  tempo
indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1,  lettera
a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori
agricoli di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),  del  presente
decreto e per le societa' agricole di cui all'articolo 2 del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  e  successive  modificazioni,  la
deduzione di  cui  al  presente  comma  e'  ammessa  anche  per  ogni
lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1
del presente articolo». 
  21. COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018. N. 145. 
  22. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso
al 31 dicembre 2013, i commi 1 e 4 dell'articolo 2 del  decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, sono abrogati. 
  23. Sono fatti salvi gli effetti del comma 2  dell'articolo  2  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89,  ai  fini  della  determinazione
dell'acconto relativo al periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2013 secondo il  criterio  previsionale  di  cui
all'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27  aprile  1989,  n.  154,  e  successive
modificazioni. 
  24. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214,  dopo  la  parola:  «4-bis.1»  sono  inserite  le  seguenti:  «e
4-octies,». 
  25. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2015, N. 4,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2015, N. 34. 
  26. All'articolo  1  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 756 e' inserito il seguente: 
  «756-bis. In via sperimentale, in  relazione  ai  periodi  di  paga
decorrenti dal  1º  marzo  2015  al  30  giugno  2018,  i  lavoratori
dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori  domestici  e  i
lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in
essere da almeno sei  mesi  presso  il  medesimo  datore  di  lavoro,
possono richiedere al datore di  lavoro  medesimo,  entro  i  termini
definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che
stabilisce le modalita' di attuazione della presente disposizione, di
percepire la quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice
civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo  comma,
della legge 29 maggio 1982, n.  297,  compresa  quella  eventualmente
destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,  tramite  liquidazione  diretta
mensile della medesima quota maturanda come parte  integrativa  della
retribuzione. La predetta parte  integrativa  della  retribuzione  e'
assoggettata   a   tassazione   ordinaria,   non   rileva   ai   fini
dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo  19  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'
imponibile ai fini previdenziali. Resta in  ogni  caso  fermo  quanto
previsto al comma 756.  La  manifestazione  di  volonta'  di  cui  al
presente comma, qualora esercitata, e' irrevocabile fino al 30 giugno
2018. All'atto della manifestazione della volonta' di cui al presente
comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di
lavoro presso il datore di lavoro tenuto  alla  corresponsione  della
quota maturanda di  cui  all'articolo  2120  del  codice  civile.  Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai  datori  di
lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle  aziende  dichiarate
in crisi di cui all'articolo 4 della citata legge n. 297 del 1982. In
caso di mancata espressione della volonta' di cui al  presente  comma
resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente»; 
    b) al comma 756,  primo  periodo,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis». 
  27. Ai soli fini della verifica dei limiti di  reddito  complessivo
di cui all'articolo 13, comma  1-bis,  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
come sostituito dal comma 12 del  presente  articolo,  non  si  tiene
conto delle  somme  erogate  a  titolo  di  parte  integrativa  della
retribuzione di cui all'articolo 1, comma  756-bis,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, introdotto dal comma 26 del presente articolo. 
  28. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito di cui
al comma 30 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,  e
successive  modificazioni,   relativamente   alle   quote   maturande
liquidate come parte integrativa della retribuzione a  seguito  della
manifestazione di volonta' di cui al comma  756-bis  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal  comma  26  del
presente articolo. Le medesime disposizioni di cui al citato articolo
10 del decreto legislativo n. 252 del 2005 trovano  applicazione  con
riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle  proprie  dipendenze
un numero di addetti pari o superiore a 50 anche  relativamente  alle
quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a
seguito della manifestazione di  volonta'  di  cui  al  citato  comma
756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. 
  29. Per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno
di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito  di
cui al comma 30 del presente articolo, si applicano  le  disposizioni
di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e successive modificazioni,  relativamente  alle  quote
maturande liquidate  come  parte  integrativa  della  retribuzione  a
seguito della manifestazione di volonta'  di  cui  al  comma  756-bis
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto  dal
comma 26 del presente articolo, e non si applicano le disposizioni di
cui al citato articolo 10, commi 1 e 3, del  decreto  legislativo  n.
252 del 2005. I medesimi  datori  di  lavoro  versano  un  contributo
mensile al Fondo di cui al comma 32  pari  a  0,2  punti  percentuali
della retribuzione imponibile  ai  fini  previdenziali  nella  stessa
percentuale della quota maturanda liquidata  come  parte  integrativa
della retribuzione a seguito della manifestazione di volonta' di  cui
al citato comma 756-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del  2006,
al netto del contributo di cui all'articolo 3,  ultimo  comma,  della
legge 29 maggio 1982, n. 297. 
  30.  I  datori  di   lavoro   che   non   intendono   corrispondere
immediatamente  con  risorse  proprie  la  quota  maturanda  di   cui
all'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
introdotto dal comma 26 del presente articolo, possono accedere a  un
finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo  di  cui  al
comma 32 e dalla  garanzia  dello  Stato  quale  garanzia  di  ultima
istanza. Il finanziamento e' altresi' assistito  automaticamente  dal
privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile.
Tale finanziamento e  le  formalita'  ad  esso  connesse  nell'intero
svolgimento  del  rapporto  sono  esenti  dall'imposta  di  registro,
dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta  indiretta  nonche'  da
ogni altro tributo o diritto. 
  31. Al fine di accedere ai finanziamenti di  cui  al  comma  30,  i
datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all'INPS  apposita
certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione
ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base
delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall'INPS, il  datore
di lavoro puo' presentare richiesta di finanziamento presso una delle
banche o degli intermediari finanziari  che  aderiscono  all'apposito
accordo-quadro da  stipulare  tra  i  Ministri  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e dell'economia e delle  finanze  e  l'Associazione
bancaria  italiana.  Ai  suddetti  finanziamenti,   assistiti   dalle
garanzie di cui al comma 32,  non  possono  essere  applicati  tassi,
comprensivi  di  ogni  eventuale  onere,  superiori   al   tasso   di
rivalutazione della quota di trattamento  di  fine  rapporto  di  cui
all'articolo  2120  del  codice  civile.  Al  rimborso  correlato  al
finanziamento  effettuato  dalle  imprese   non   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, e successive modificazioni. 
  32. E' istituito presso l'INPS un Fondo di garanzia  per  l'accesso
ai finanziamenti di cui al  comma  30  per  le  imprese  aventi  alle
dipendenze un  numero  di  addetti  inferiore  a  50,  con  dotazione
iniziale pari a 100 milioni di euro per  l'anno  2015  a  carico  del
bilancio dello Stato e alimentato dal gettito contributivo di cui  al
comma  29,  secondo  periodo.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima
richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile  e  onerosa  nella
misura di cui al comma 29. Gli interventi del  Fondo  sono  assistiti
dalla garanzia dello Stato quale garanzia  di  ultima  istanza.  Tale
garanzia e' elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo di garanzia e' surrogato  di
diritto alla banca, per  l'importo  pagato,  nel  privilegio  di  cui
all'articolo 2751-bis, numero 1, del codice civile. Per tali somme si
applicano le medesime modalita' di recupero dei crediti contributivi.
(23) 
  33. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi da 26 a
34, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di  funzionamento
del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello  Stato
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  da  emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge. 
  34. Ai maggiori compiti previsti dai commi da 26 a 33 per l'INPS si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
a legislazione vigente. 
  35. L'articolo 3  del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.  3.  -  (Credito  d'imposta  per  attivita'  di  ricerca  e
sviluppo). -- 1. A tutte le imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dal settore economico in cui operano  nonche'  dal  regime
contabile adottato,  che  effettuano  investimenti  in  attivita'  di
ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in  corso  al  31
dicembre 2019, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 25
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media  dei
medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti
a quello in corso al 31 dicembre 2015. 
    2. Per le imprese in attivita' da meno di tre periodi  d'imposta,
la media degli investimenti in attivita' di  ricerca  e  sviluppo  da
considerare per il calcolo della spesa incrementale e' calcolata  sul
minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 
    3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'  riconosciuto,  fino
ad  un  importo  massimo  annuale  di  euro  5  milioni  per  ciascun
beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attivita' di
ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. 
    4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attivita' di
ricerca e sviluppo: 
    a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
    b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
    c) acquisizione, combinazione, strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati;  puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione,  purche'  non  siano  destinati  a  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati a esperimenti  tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; 
    d) produzione e collaudo  di  prodotti,  processi  e  servizi,  a
condizione  che  non  siano  impiegati  o  trasformati  in  vista  di
applicazioni industriali o per finalita' commerciali. 
    5.  Non  si  considerano  attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  le
modifiche ordinarie o  periodiche  apportate  a  prodotti,  linee  di
produzione, processi di  fabbricazione,  servizi  esistenti  e  altre
operazioni  in  corso,  anche  quando  tali  modifiche  rappresentino
miglioramenti. 
    6. Ai  fini  della  determinazione  del  credito  d'imposta  sono
ammissibili le spese relative a: 
    a) personale altamente qualificato impiegato nelle  attivita'  di
ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso  di  un  titolo  di
dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di  dottorato  presso
una universita' italiana o  estera,  ovvero  in  possesso  di  laurea
magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico  secondo  la
classificazione UNESCO Isced (International  Standard  Classification
of Education) o di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto; 
    b)  quote  di  ammortamento  delle  spese   di   acquisizione   o
utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei  limiti
dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti  stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre  1988,  pubblicato
nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n.  27  del  2
febbraio 1989, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo  per
l'attivita' di ricerca e sviluppo e comunque con  un  costo  unitario
non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c)  spese  relative  a  contratti  di   ricerca   stipulati   con
universita', enti di ricerca e  organismi  equiparati,  e  con  altre
imprese comprese le start-up innovative di cui  all'articolo  25  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    d)  competenze  tecniche  e  privative  industriali  relative   a
un'invenzione industriale  o  biotecnologica,  a  una  topografia  di
prodotto a semiconduttori o a  una  nuova  varieta'  vegetale,  anche
acquisite da fonti esterne. 
    7. Per le spese relative alle lettere a) e  c)  del  comma  6  il
credito  d'imposta  spetta  nella  misura  del  50  per  cento  delle
medesime. 
    8. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa
dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del  reddito,
ne' della base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  ed
e'   utilizzabile   esclusivamente   in   compensazione   ai    sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  e
successive modificazioni. 
    9. Al credito d'imposta  di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, e  di  cui  all'articolo  34  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. 
    10. Qualora, a  seguito  dei  controlli,  si  accerti  l'indebita
fruizione, anche parziale,  del  credito  d'imposta  per  il  mancato
rispetto    delle    condizioni    richieste    ovvero    a     causa
dell'inammissibilita'  dei  costi  sulla  base  dei  quali  e'  stato
determinato l'importo fruito, l'Agenzia  delle  entrate  provvede  al
recupero del relativo importo, maggiorato  di  interessi  e  sanzioni
secondo legge. 
    11. I controlli sono svolti sulla base di apposita documentazione
contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione  legale
o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel Registro
dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27  gennaio  2010,
n. 39. Tale certificazione  deve  essere  allegata  al  bilancio.  Le
imprese non soggette a revisione legale  dei  conti  e  prive  di  un
collegio sindacale devono comunque avvalersi della certificazione  di
un revisore legale dei conti o di una societa'  di  revisione  legale
dei conti iscritti quali attivi nel registro di  cui  all'articolo  6
del citato decreto legislativo n. 39 del 2010. Il revisore legale dei
conti o il professionista responsabile  della  revisione  legale  dei
conti,  nell'assunzione  dell'incarico,   osserva   i   principi   di
indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del  citato  decreto
legislativo n. 39 del 2010,  e,  in  attesa  della  loro  emanazione,
quelli previsti dal codice  etico  dell'International  Federation  of
Accountants  (IFAC).  Le   spese   sostenute   per   l'attivita'   di
certificazione contabile da parte  delle  imprese  di  cui  al  terzo
periodo sono ammissibili entro il limite massimo di  euro  5.000.  Le
imprese con bilancio certificato sono esenti dagli obblighi  previsti
dal presente comma. 
    12.  Nei  confronti  del  revisore  legale  dei   conti   o   del
professionista responsabile della  revisione  legale  dei  conti  che
incorre in colpa  grave  nell'esecuzione  degli  atti  che  gli  sono
richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 11  si
applicano le disposizioni dell'articolo 64 del  codice  di  procedura
civile. 
    13. Le agevolazioni di cui all'articolo 24 del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e quelle previste dall'articolo 1, commi da 95 a
97, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano alla  data  del  31
dicembre  2014.  Le  relative  risorse  sono  destinate  al   credito
d'imposta previsto dal presente articolo. 
    14. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono  adottate  le
disposizioni applicative necessarie, nonche' le modalita' di verifica
e controllo dell'effettivita' delle  spese  sostenute,  le  cause  di
decadenza e revoca del beneficio, le modalita'  di  restituzione  del
credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente. 
    15. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua  il
monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente
articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196». 
  36. Al decreto-legge 23 dicembre  2013,  n.  145,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e'  aggiunto,  in
fine, l'allegato 1 di cui all'allegato n.  3  annesso  alla  presente
legge. 
  37.COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  38. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  39. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  40. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  41. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  42. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  42-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  42-ter. IL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA. 
  43. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  44. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  45. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146. 
  46. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' inserito il seguente: 
  «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai  sensi  dei
commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha  comunicato
ai  soggetti  interessati  il  nulla  osta  ai  fini  della  relativa
copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2  del
decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito d'imposta
e' applicabile agli investimenti, effettuati dal 1º  gennaio  2007  e
ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a
progetti di investimento iniziati in data  anteriore  al  1º  gennaio
2007, salvo  che  i  medesimi  investimenti  non  costituiscano  mero
completamento di investimenti gia' agevolati ai sensi della legge  23
dicembre 2000, n. 388». 
  47.  Al  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14: 
    1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della  legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,  si  applicano,
nella misura del 65 per cento,  anche  alle  spese  sostenute  dal  6
giugno 2013 al 31 dicembre 2015»; 
    2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    «2. La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura  del
65 per cento, anche alle spese documentate e  rimaste  a  carico  del
contribuente: 
    a)  per  interventi  relativi  a  parti  comuni   degli   edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari  di  cui  si  compone  il
singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; 
    b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari  di
cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006,  n.  311,
sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a  un  valore
massimo della detrazione di 60.000 euro. 
    2-bis. La detrazione di cui al comma 1 si applica  altresi'  alle
spese sostenute per l'acquisto e la posa  in  opera  di  impianti  di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000
euro»; 
    b) all'articolo 16: 
    1) al comma 1, le parole da: «La detrazione e' pari al» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione e' pari
al 50 per cento per le spese sostenute  dal  26  giugno  2012  al  31
dicembre 2015»; 
    2) al comma 1-bis, le parole da: «nella misura»  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: «nella misura  del  65  per
cento per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2015»; 
    3) al comma 2, secondo periodo, le parole: «al 31 dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015» ed e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Le spese di cui al presente comma sono
computate,  ai  fini  della  fruizione  della  detrazione  d'imposta,
indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di
ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1». 
  48. All'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le  parole:
«entro sei mesi» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «entro  diciotto
mesi». 
  49. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,  e'  ridotta  di
0,3 milioni di euro per l'anno 2015,  di  2,9  milioni  di  euro  per
l'anno 2016, di 4,1 milioni di euro per l'anno 2017, di  5,4  milioni
di euro per l'anno 2018, di 6,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 8
milioni di euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di  euro  per  l'anno
2021, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2022,  di  11,9  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 13,2 milioni di euro per l'anno  2024  e  di
14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  50. Al fine di  proseguire  le  bonifiche  dei  siti  di  interesse
nazionale contaminati dall'amianto, sono stanziati 45 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, di cui 25 milioni di  euro
annui in favore dei comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. 
  51. Con decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare da adottare entro il  15  febbraio  2015,  sono
individuate le risorse di cui al comma 50  da  trasferire  a  ciascun
ente beneficiario. 
  52. Una quota pari a 60 milioni di euro delle  risorse  disponibili
di cui all'articolo 2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 28 ottobre 2014, adottato  in  attuazione  del
comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni, e' destinata alle finalita' del Fondo per
le  emergenze  nazionali  di  cui  al  citato   articolo   5,   comma
5-quinquies, della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni,
e rimane acquisita al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri nell'anno 2015. I risultati degli interventi finanziati  dal
Fondo per le emergenze nazionali nonche'  l'ammontare  delle  risorse
destinate  a  ciascun  intervento  sono  pubblicati  nel  sito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili  in  formato
dati di tipo aperto. 
  53. Previa ricognizione degli impegni finanziari gia' assunti o  in
corso  di  assunzione  a  valere   sulle   risorse   giacenti   sulla
contabilita'  speciale  n.  5459,  con   ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile, ai sensi di quanto previsto dai
commi 2 e 2-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
puo' essere  previsto  l'utilizzo  delle  risorse  disponibili  sulla
predetta contabilita' speciale, nel limite massimo di  8  milioni  di
euro, per fronteggiare le conseguenze degli  eventi  atmosferici  del
9-13 ottobre 2014 per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato
lo stato di emergenza nella seduta del 30 ottobre 2014. 
  54. I contribuenti persone fisiche esercenti  attivita'  d'impresa,
arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al  presente
comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo  se,  al  contempo,
nell'anno precedente: 
  a)  hanno  conseguito  ricavi  ovvero  hanno  percepito   compensi,
ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000; 
  b) hanno sostenuto spese  per  un  ammontare  complessivamente  non
superiore  ad  euro  20.000  lordi  per  lavoro  accessorio  di   cui
all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,
per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all'articolo 50,
comma 1, lettere c) e c-bis),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre  1986,  n.  917,  anche   assunti   secondo   la   modalita'
riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del
citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate
sotto  forma  di  utili  da  partecipazione  agli  associati  di  cui
all'articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per  prestazioni  di
lavoro di cui all'articolo 60  del  citato  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. 
  55. Ai fini della verifica  della  sussistenza  del  requisito  per
l'accesso al regime forfetario di cui comma 54, lettera a) : 
    a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati  nelle
dichiarazioni fiscali ai sensi del comma 9  dell'articolo  9-bis  del
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; 
    b)   nel   caso   di   esercizio   contemporaneo   di   attivita'
contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume  la  somma  dei
ricavi e dei compensi relativi alle diverse attivita' esercitate. 
  56. Le persone fisiche che intraprendono  l'esercizio  di  imprese,
arti  o  professioni  possono   avvalersi   del   regime   forfetario
comunicando, nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  di  presumere  la
sussistenza dei requisiti di cui al comma 54 del presente articolo. 
  57. Non possono avvalersi del regime forfetario: 
    a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o   di   regimi   forfetari   di
determinazione del reddito; 
    b) i soggetti non residenti, ad  eccezione  di  quelli  che  sono
residenti in uno degli Stati membri  dell'Unione  europea  o  in  uno
Stato  aderente  all'Accordo  sullo  Spazio  economico  europeo   che
assicuri un adeguato scambio di  informazioni  e  che  producono  nel
territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono  almeno  il
75 per cento del reddito complessivamente prodotto; 
    c) i soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente  effettuano
cessioni  di  fabbricati  o  porzioni  di  fabbricato,   di   terreni
edificabili di cui all'articolo  10,  primo  comma,  numero  8),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, o  di  mezzi  di  trasporto  nuovi  di  cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
    d) gli esercenti attivita'  d'impresa,  arti  o  professioni  che
partecipano,  contemporaneamente  all'esercizio   dell'attivita',   a
societa' di persone, ad associazioni o a  imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ovvero   che   controllano
direttamente o indirettamente societa' a responsabilita'  limitata  o
associazioni  in  partecipazione,  le  quali   esercitano   attivita'
economiche  direttamente  o  indirettamente  riconducibili  a  quelle
svolte dagli esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; 
    d-bis)  le  persone  fisiche  la  cui  attivita'  sia  esercitata
prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in
corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti  di  lavoro  nei
due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei  confronti  di  soggetti
direttamente o indirettamente riconducibili  ai  suddetti  datori  di
lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una  nuova  attivita'
dopo  aver  svolto  il  periodo  di  pratica  obbligatoria  ai   fini
dell'esercizio di arti o professioni. 
  d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito  redditi
di  lavoro  dipendente  e  redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e  50  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  eccedenti  l'importo  di
30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto
di lavoro e' cessato. 
  58. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui
al comma 54:  a)  non  esercitano  la  rivalsa  dell'imposta  di  cui
all'articolo 18  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per  le  operazioni
nazionali;  b)  applicano  alle  cessioni  di  beni  intracomunitarie
l'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive  modificazioni;  c)  applicano  agli  acquisti   di   beni
intracomunitari l'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; d)  applicano  alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o  rese  ai
medesimi gli articoli 7-ter e seguenti  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
e) applicano alle importazioni, alle esportazioni e  alle  operazioni
ad esse assimilate le disposizioni di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
ferma  restando  l'impossibilita'  di  avvalersi  della  facolta'  di
acquistare senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo  8,
primo comma, lettera c), e secondo comma, del  medesimo  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  633   del   1972,   e   successive
modificazioni. Le cessioni all'esportazione di cui agli  articoli  8,
8-bis, 9, 71 e 72, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633,  sono  ammesse  nei  limiti,  anche  prevedendo
l'esclusione per talune attivita', e secondo le  modalita'  stabiliti
con apposito decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232, COME  MODIFICATA
DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI  DALLA
L. 29 DICEMBRE 2021, N. 233. 
  59.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  60,  i  contribuenti  che
applicano  il  regime  forfetario  sono  esonerati   dal   versamento
dell'imposta sul valore  aggiunto  e  da  tutti  gli  altri  obblighi
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione
delle  fatture  di   acquisto   e   delle   bollette   doganali,   di
certificazione dei corrispettivi  e  di  conservazione  dei  relativi
documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo  di  certificazione  di
cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della  Repubblica  21   dicembre   1996,   n.   696,   e   successive
modificazioni. 
  60. I contribuenti che  applicano  il  regime  forfetario,  per  le
operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, emettono  la
fattura o  la  integrano  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della
relativa imposta e versano l'imposta entro  il  giorno  16  del  mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni. 
  61.  Il  passaggio   dalle   regole   ordinarie   di   applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto al  regime  forfetario  comporta  la
rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.2  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da  operarsi
nella dichiarazione dell'ultimo anno  di  applicazione  delle  regole
ordinarie. In caso  di  passaggio,  anche  per  opzione,  dal  regime
forfetario alle regole  ordinarie  e'  operata  un'analoga  rettifica
della detrazione nella dichiarazione del primo anno  di  applicazione
delle regole ordinarie. 
  62. Nell'ultima liquidazione relativa all'anno in cui e'  applicata
l'imposta sul valore aggiunto e' computata anche  l'imposta  relativa
alle  operazioni,  per  le  quali  non  si   e'   ancora   verificata
l'esigibilita', di cui all'articolo 6, quinto comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, e all'articolo  32-bis  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134. Nella stessa liquidazione puo'  essere  esercitato,  ai
sensi degli articoli 19 e seguenti del citato decreto del  Presidente
della Repubblica n. 633 del  1972,  e  successive  modificazioni,  il
diritto alla detrazione  dell'imposta  relativa  alle  operazioni  di
acquisto effettuate  in  vigenza  dell'opzione  di  cui  all'articolo
32-bis del citato decreto-legge  n.  83  del  2012,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e i cui corrispettivi  non
sono stati ancora pagati. 
  63. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata
dai  contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario,   relativa
all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto e' applicata nei
modi ordinari, puo' essere chiesta  a  rimborso  ovvero  puo'  essere
utilizzata in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. 
  64. I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile
applicando all'ammontare dei  ricavi  o  dei  compensi  percepiti  il
coefficiente di redditivita' nella misura indicata nell'allegato n. 4
annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO
che contraddistingue l'attivita' esercitata. Sul  reddito  imponibile
si applica un'imposta sostitutiva  dell'imposta  sui  redditi,  delle
addizionali regionali  e  comunali  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, pari al 15 per cento. Nel caso di imprese  familiari  di  cui
all'articolo 5, comma 4, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  l'imposta
sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate  al
coniuge e ai collaboratori familiari, e' dovuta dall'imprenditore.  I
contributi previdenziali versati in ottemperanza  a  disposizioni  di
legge,  compresi  quelli  corrisposti  per  conto  dei  collaboratori
dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai  sensi  dell'articolo
12 del citato testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 917 del 1986, e successive  modificazioni,  ovvero,  se
non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il
diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal  reddito
determinato ai sensi del presente  comma;  l'eventuale  eccedenza  e'
deducibile dal reddito complessivo  ai  sensi  dell'articolo  10  del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n.  917  del  1986,  e  successive  modificazioni.  Si  applicano  le
disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi  delle
persone fisiche. 
  65. Al fine di favorire l'avvio di nuove attivita', per il  periodo
d'imposta in cui l'attivita' e' iniziata e per i quattro  successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella  misura  del  5  per
cento, a condizione che: (14) 
    a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni  precedenti
l'inizio dell'attivita' di cui  al  comma  54,  attivita'  artistica,
professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 
    b) l'attivita' da esercitare non  costituisca,  in  nessun  modo,
mera prosecuzione di altra  attivita'  precedentemente  svolta  sotto
forma di lavoro  dipendente  o  autonomo,  escluso  il  caso  in  cui
l'attivita' precedentemente svolta consista nel  periodo  di  pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; 
    c) qualora venga proseguita un'attivita' svolta in precedenza  da
altro  soggetto,  l'ammontare  dei  relativi   ricavi   e   compensi,
realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di  riconoscimento
del predetto beneficio, non sia superiore al limite di cui  al  comma
54. 
  66. I componenti positivi e negativi di reddito  riferiti  ad  anni
precedenti a quello da cui ha effetto il regime  forfetario,  la  cui
tassazione  o  deduzione  e'  stata  rinviata  in  conformita'   alle
disposizioni del testo unico di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che dispongono o  consentono  il
rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del  reddito
dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto  regime.
Analoghe disposizioni si applicano ai fini della  determinazione  del
valore della produzione netta. 
  67. I ricavi e i compensi relativi al reddito  oggetto  del  regime
forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto  da  parte  del
sostituto  d'imposta.  A  tale  fine,   i   contribuenti   rilasciano
un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito  cui  le
somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva. 
  68. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a
quello da cui decorre il regime forfetario possono  essere  computate
in diminuzione del reddito determinato ai sensi del comma 64  secondo
le regole ordinarie stabilite dal testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 600 del  1973,  e  successive  modificazioni,  ad
eccezione delle ritenute di cui agli articoli 23 e  24  del  medesimo
decreto)); tuttavia, nella  dichiarazione  dei  redditi,  i  medesimi
contribuenti indicano il codice fiscale del  percettore  dei  redditi
per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata  operata
la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. (36) 
  70. I contribuenti  che  applicano  il  regime  forfetario  possono
optare per l'applicazione dell'imposta sul valore  aggiunto  e  delle
imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida  per  almeno
un triennio, e' comunicata con  la  prima  dichiarazione  annuale  da
presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il  periodo
minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per
ciascun  anno  successivo,  fino  a  quando   permane   la   concreta
applicazione della scelta operata. 
  71. Il regime forfetario cessa  di  avere  applicazione  a  partire
dall'anno  successivo  a  quello  in  cui  viene  meno  taluna  delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie indicate al comma 57. 
  72. Nel caso di passaggio  da  un  periodo  d'imposta  soggetto  al
regime forfetario a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario,
al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi e  i
compensi che, in base alle regole del regime forfetario,  hanno  gia'
concorso  a  formare  il  reddito  non   assumono   rilevanza   nella
determinazione  del  reddito  degli  anni  successivi  ancorche'   di
competenza di tali periodi; viceversa i  ricavi  e  i  compensi  che,
ancorche' di competenza del  periodo  in  cui  il  reddito  e'  stato
determinato in base alle regole  del  regime  forfetario,  non  hanno
concorso  a  formare  il  reddito  imponibile  del  periodo  assumono
rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso  dei  quali  si
verificano   i   presupposti   previsti   dal   regime    forfetario.
Corrispondenti  criteri  si  applicano  per  l'ipotesi   inversa   di
passaggio dal regime ordinario  a  quello  forfetario.  Nel  caso  di
passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime forfetario a un
periodo di imposta soggetto a un diverso regime, le  spese  sostenute
nel periodo  di  applicazione  del  regime  forfetario  non  assumono
rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi. Nel
caso di cessione, successivamente all'uscita dal  regime  forfetario,
di beni strumentali acquisiti in esercizi precedenti a quello da  cui
decorre il regime forfetario,  ai  fini  del  calcolo  dell'eventuale
plusvalenza o minusvalenza  determinata,  rispettivamente,  ai  sensi
degli articoli 86 e 101  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni,  si  assume  come  costo   non   ammortizzato   quello
risultante alla fine dell'esercizio precedente  a  quello  dal  quale
decorre il regime. Se la cessione concerne beni strumentali acquisiti
nel  corso  del  regime  forfetario,  si  assume   come   costo   non
ammortizzabile il prezzo di acquisto. 
  73. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018,  N.  145.  Con  il
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate   recante
approvazione dei modelli  da  utilizzare  per  la  dichiarazione  dei
redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il  regime
forfetario,    specifici    obblighi    informativi     relativamente
all'attivita' svolta. Gli obblighi  informativi  di  cui  al  periodo
precedente sono individuati escludendo i dati e le informazioni  gia'
presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione  dei
redditi, nelle banche  di  dati  a  disposizione  dell'Agenzia  delle
entrate o che e' previsto siano alla stessa dichiarati o  comunicati,
dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di  presentazione
dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. 
  74.  Per  l'accertamento,  la  riscossione,  le   sanzioni   e   il
contenzioso si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
vigenti in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di imposta regionale sulle attivita' produttive; per i contribuenti
che hanno un fatturato annuo  costituito  esclusivamente  da  fatture
elettroniche, il termine di decadenza di cui all'articolo  43,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e' ridotto di un anno. In caso di infedele indicazione, da parte
dei contribuenti, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni  di
cui ai commi 54  e  57  che  determinano  la  cessazione  del  regime
previsto dai commi da 54 a 89, nonche' le condizioni di cui al  comma
65, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite  dal  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento
se il maggiore reddito accertato  supera  del  10  per  cento  quello
dichiarato.  Il  regime  forfetario  cessa  di   avere   applicazione
dall'anno successivo a quello  in  cui,  a  seguito  di  accertamento
divenuto definitivo, viene meno taluna delle  condizioni  di  cui  al
comma 54 ovvero si verifica  taluna  delle  fattispecie  indicate  al
comma 57. 
  75. Quando  le  vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,  per  il
riconoscimento della spettanza o per la determinazione di  deduzioni,
detrazioni o benefici  di  qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non
tributaria, al possesso di requisiti reddituali,  si  tiene  comunque
conto anche del reddito assoggettato al regime forfetario. 
  76. I soggetti di cui al comma  54  esercenti  attivita'  d'impresa
possono applicare, ai fini contributivi, il regime agevolato  di  cui
ai commi da 77 a 84. 
  77. Il reddito forfettario  determinato  ai  sensi  dei  precedenti
commi costituisce base imponibile  ai  sensi  dell'articolo  1  della
legge  2  agosto  1990,  n.  233.  Su  tale  reddito  si  applica  la
contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento.
Si applica, per l'accredito della contribuzione, la  disposizione  di
cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
  78. Nel caso in cui siano presenti  coadiuvanti  o  coadiutori,  il
soggetto di cui al comma 76 del presente articolo  puo'  indicare  la
quota di reddito di spettanza dei singoli collaboratori,  fino  a  un
massimo, complessivamente, del 49 per cento. Per  tali  soggetti,  il
reddito imponibile sul quale calcolare  la  contribuzione  dovuta  si
determina ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992, n. 438, e successive modificazioni. 
  79. I versamenti a saldo e in acconto dei  contributi  dovuti  agli
enti previdenziali da parte dei soggetti di  cui  al  comma  76  sono
effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento  delle
somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. 
  80. Ai soggetti di cui al comma 76 del presente articolo e ai  loro
familiari collaboratori, gia' pensionati presso le gestioni dell'INPS
e con piu' di 65 anni di eta', non si applicano  le  disposizioni  di
cui all'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  81. Ai familiari collaboratori dei soggetti di cui al comma 54  del
presente articolo non si applica la  riduzione  contributiva  di  tre
punti percentuali, prevista dall'articolo 1, comma 2, della  legge  2
agosto 1990, n. 233. 
  82. Il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione  a
partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno taluna  delle
condizioni di cui  al  comma  54  ovvero  si  verifica  taluna  delle
fattispecie di cui al comma 57.  La  cessazione  determina,  ai  fini
previdenziali, l'applicazione del regime ordinario di  determinazione
e di  versamento  del  contributo  dovuto.  Il  passaggio  al  regime
previdenziale ordinario, in ogni caso, determina l'impossibilita'  di
fruire nuovamente del regime contributivo  agevolato,  anche  laddove
sussistano le condizioni di cui al comma 54. Non possono accedere  al
regime contributivo agevolato neanche  i  soggetti  che  ne  facciano
richiesta, ma per i quali si  verifichi  il  mancato  rispetto  delle
condizioni di cui al comma 54 nell'anno della richiesta stessa. 
  83. Al fine di fruire del regime contributivo agevolato, i soggetti
di cui al comma 54  che  intraprendono  l'esercizio  di  un'attivita'
d'impresa presentano,  mediante  comunicazione  telematica,  apposita
dichiarazione  messa  a  disposizione  dall'INPS;  i  soggetti   gia'
esercenti  attivita'  d'impresa  presentano,  entro  il  termine   di
decadenza del 28 febbraio di ciascun anno, la medesima dichiarazione.
Ove la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, nelle
modalita' indicate, l'accesso al regime  agevolato  puo'  avvenire  a
decorrere   dall'anno   successivo,   presentando    nuovamente    la
dichiarazione stessa entro il termine stabilito,  ferma  restando  la
permanenza delle condizioni di cui al comma 54. 
  84. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge l'Agenzia  delle  entrate  e  l'INPS  stabiliscono  le
modalita'  operative  e  i  termini  per  la  trasmissione  dei  dati
necessari all'attuazione del regime contributivo agevolato. 
  85. Sono abrogati, salvo quanto previsto dal comma 88: 
    a) l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    b)  l'articolo  27  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111;
(1) 
    c) l'articolo 1, commi da 96 a 115 e 117, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni. (1) 
  86. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, del regime fiscale di vantaggio
di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, o del regime contabile agevolato di cui all'articolo  27,  comma
3, del medesimo  decreto-legge  n.  98  del  2011,  in  possesso  dei
requisiti previsti dal comma 54 del presente articolo,  applicano  il
regime forfetario, salva opzione per l'applicazione dell'imposta  sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. 
  87. I soggetti che nel periodo d'imposta in corso  al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 13
della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  o  del  regime  fiscale  di
vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111,  possono  applicare,  laddove  in  possesso  dei
requisiti previsti dalla legge, il regime di  cui  al  comma  65  del
presente articolo per i  soli  periodi  d'imposta  che  residuano  al
completamento del quinquennio agevolato. 
  88. I soggetti che nel periodo di imposta in corso al  31  dicembre
2014 si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo
27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  possono
continuare ad avvalersene per il periodo che residua al completamento
del  quinquennio  agevolato  e  comunque  fino  al   compimento   del
trentacinquesimo anno di eta'. 
  89. PERIODO SOPPRESSO DALLA  L.  27  DICEMBRE  2019,  N.  160.  Con
decreti di natura non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze possono essere dettate le disposizioni  necessarie  per
l'attuazione dei commi da 54 a 88. Con  provvedimenti  del  direttore
dell'Agenzia delle  entrate  sono  stabilite  le  relative  modalita'
applicative. 
  90. La quota di compartecipazione all'imposta sul  valore  aggiunto
di cui all'articolo 2-ter, comma 6, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  2008,
n. 189, e' incrementata di ulteriori 5 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2015 e 2016. 
  91. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
  92. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
  93. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
  94. COMMA ABROGATO DALLA L. 11 DICEMBRE 2016, N. 232. 
  95. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 
  96. E' istituito presso il Ministero della giustizia un fondo,  con
una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 90 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 120  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017, per il recupero di efficienza del sistema giudiziario
e il potenziamento dei relativi servizi, nonche' per il completamento
del processo telematico. (14) 
  97. All'articolo 46  della  legge  21  novembre  1991,  n.  374,  e
successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i
diritti e le indennita' di trasferta o le spese  di  spedizione  sono
dovuti dal  notificante  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti.  Le
risorse derivanti dall'attuazione del presente  comma  restano  nella
disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la
piena funzionalita' degli uffici di  esecuzione  penale  esterna.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, su proposta  del  Ministro  della  giustizia,  le
occorrenti variazioni di bilancio». 
  97-bis. Alla legge 20 novembre 1982,  n.  890,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Il servizio deve essere erogato da operatori postali  in  possesso
della licenza di cui all'articolo 5, comma 2,  secondo  periodo,  del
decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  e  deve  rispettare  gli
obblighi di qualita' minima stabiliti dall'Autorita' per le  garanzie
nelle comunicazioni ai sensi della legge 4 agosto 2017, n. 124"; 
    b)  all'articolo  2,  le   parole:   "al   modello   prestabilito
dall'Amministrazione postale" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "al
modello approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
sentito il Ministero della giustizia"; 
    c) all'articolo 3: 
      1) al primo  comma,  le  parole:  "dell'ufficio  postale"  sono
sostituite dalle seguenti: "del punto di accettazione  dell'operatore
postale"; 
      2) al secondo comma,  le  parole:  "all'ufficio  postale"  sono
sostituite dalle seguenti: "al punto di  accettazione  dell'operatore
postale"; 
      3) al terzo comma, le  parole:  "dall'Amministrazione  postale"
sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2"; 
      4) al quarto comma, le parole da: "; per  le  notificazioni  in
materia penale"  a:  "si  riferisce"  sono  sostituite  dai  seguenti
periodi: "Per le notificazioni in materia  penale  e  per  quelle  in
materia civile e amministrativa effettuate in corso di  procedimento,
sull'avviso di ricevimento e sul piego devono  essere  indicati  come
mittenti,  con  indicazione  dei  relativi  indirizzi,  ivi  compreso
l'indirizzo di posta elettronica  certificata  ove  il  mittente  sia
obbligato  per  legge  a  dotarsene,  la  parte  istante  o  il   suo
procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda  di  chi  abbia  fatto
richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso
il mittente che non  sia  gravato  dall'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente puo' sempre indicare un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata ai fini della trasmissione  della  copia  dell'avviso  di
ricevimento ai sensi dell'articolo 6"; 
      5) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: 
  "E'  facolta'   dell'operatore   postale   richiedere   una   nuova
compilazione  dell'avviso  o  il  riconfezionamento  del  piego   che
risultino effettuati in modo non conforme  alla  modulistica  di  cui
all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore
puo' rifiutare l'esecuzione del servizio"; 
      6)  al  quinto  comma,  le  parole:  "all'ufficio  postale   di
partenza" sono sostituite dalle seguenti: "al punto  di  accettazione
dell'operatore postale"; 
    d) all'articolo 4: 
      1) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
", fermi restando gli effetti di quest'ultima per il  notificante  al
compimento delle formalita' a lui direttamente imposte dalle  vigenti
disposizioni"; 
      2) al  quarto  comma,  le  parole:  "dal  bollo  apposto"  sono
sostituite dalle seguenti: "da quanto attestato"; 
    e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 6. - 1. Lo smarrimento dell'avviso  di  ricevimento  non  da'
diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore  postale  incaricato  e'
tenuto a rilasciare, senza spese,  un  duplicato  o  altro  documento
comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere
al mittente. Quando il mittente ha indicato  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine  su
supporto analogico dell'avviso di ricevimento  secondo  le  modalita'
prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna  del
piego al destinatario, a trasmettere  con  modalita'  telematiche  la
copia dell'avviso al mittente. In  alternativa,  l'operatore  postale
genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai
sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82
del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal  secondo
periodo del presente comma. L'originale  dell'avviso  di  ricevimento
trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove  il
mittente puo' ritirarlo. 
  2.  Per  ogni  piego  smarrito,  l'operatore   postale   incaricato
corrisponde un indennizzo nella misura prevista dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni"; 
    f) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 7. - 1. L'operatore postale  consegna  il  piego  nelle  mani
proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 
  2.  Se  la  consegna  non  puo'  essere  fatta   personalmente   al
destinatario, il piego e' consegnato, nel luogo indicato sulla  busta
che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che  conviva
anche temporaneamente con lui ovvero  addetta  alla  casa  ovvero  al
servizio del destinatario, purche' il consegnatario non  sia  persona
manifestamente affetta da malattia mentale o abbia eta'  inferiore  a
quattordici anni. In  mancanza  delle  persone  indicate  al  periodo
precedente, il piego puo' essere consegnato al portiere dello stabile
ovvero a persona che, vincolata da rapporto di  lavoro  continuativo,
e' comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. 
  3. L'avviso di ricevimento e di documenti  attestanti  la  consegna
debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale e' consegnato il
piego e, quando la consegna sia  effettuata  a  persona  diversa  dal
destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi  i  documenti
summenzionati, dalla  specificazione  della  qualita'  rivestita  dal
consegnatario,   con   l'aggiunta,   se   trattasi   di    familiare,
dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. 
  4. Se il destinatario  o  le  persone  alle  quali  puo'  farsi  la
consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento  pur  ricevendo
il piego, ovvero se il destinatario rifiuta  il  piego  stesso  o  di
firmare documenti attestanti la consegna, il che equivale  a  rifiuto
del  piego,  l'operatore  postale  ne  fa  menzione  sull'avviso   di
ricevimento  indicando,  se  si  tratti  di   persona   diversa   dal
destinatario, il nome ed il cognome  della  persona  che  rifiuta  di
firmare nonche' la sua qualita', appone la data e  la  propria  firma
sull'avviso di ricevimento che e' subito restituito  al  mittente  in
raccomandazione,  unitamente  al  piego  nel  caso  di  rifiuto   del
destinatario di riceverlo. Analogamente, la prova della  consegna  e'
fornita dall'addetto alla  notifica  nel  caso  di  impossibilita'  o
impedimento determinati da analfabetismo o da incapacita' fisica alla
sottoscrizione"; 
    g) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 8. - 1. Se le persone abilitate a ricevere il piego in  luogo
del  destinatario  rifiutano  di  riceverlo,  ovvero  se  l'operatore
postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del  destinatario
o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate,
il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto  di  deposito
piu' vicino al destinatario. 
  2. Per il ritiro della corrispondenza inesitata l'operatore postale
di riferimento deve  assicurare  la  disponibilita'  di  un  adeguato
numero di punti di giacenza o modalita' alternative di consegna della
corrispondenza inesitata al destinatario, secondo criteri e tipologie
definite dall'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni,  tenuto
conto delle esigenze di riservatezza, sicurezza, riconoscibilita'  ed
accessibilita' richieste dalla natura del servizio. 
  3. In ogni caso, deve essere assicurata la diretta  supervisione  e
responsabilita' dell'operatore postale, pressoi punti di  giacenza  o
sulle  modalita'  alternative  di   consegna   della   corrispondenza
inesitata,  in  relazione  alla  custodia  ed  alle  altre  attivita'
funzionali al ritiro o alla consegna degli invii. 
  4. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito  e'  data
notizia al destinatario,  a  cura  dell'operatore  postale,  mediante
avviso in busta chiusa a mezzo lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento che, in caso di assenza  del  destinatario,  deve  essere
affisso alla porta d'ingresso oppure  immesso  nella  cassetta  della
corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso
deve  contenere  l'indicazione  del  soggetto  che  ha  richiesto  la
notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al
quale la notifica  e'  stata  richiesta  e  del  numero  di  registro
cronologico corrispondente, della data di deposito  e  dell'indirizzo
del punto di deposito, nonche' l'espresso invito  al  destinatario  a
provvedere al ricevimento del piego a lui destinato  mediante  ritiro
dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento
che la notificazione si ha  comunque  per  eseguita  trascorsi  dieci
giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui  al
periodo precedente e  che,  decorso  inutilmente  anche  il  predetto
termine di sei mesi, l'atto sara' restituito al mittente. 
  5. La notificazione si ha per eseguita dalla data  del  ritiro  del
piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni di cui  al
comma 4. In tal caso, l'impiegato del punto di deposito  lo  dichiara
sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal  destinatario  o
dal suo incaricato che ne ha curato il ritiro, e', entro  due  giorni
lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione. 
  6. Trascorsi dieci giorni dalla data di  spedizione  della  lettera
raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o  un  suo
incaricato ne abbia curato il ritiro,  l'avviso  di  ricevimento  e',
entro due giorni lavorativi, spedito al mittente  in  raccomandazione
con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale,  della
data dell'avvenuto deposito e dei  motivi  che  l'hanno  determinato,
dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni'
e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il
piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al  mittente
in   raccomandazione   con   annotazione   in   calce,   sottoscritta
dall'operatore postale,  della  data  dell'avvenuto  deposito  e  dei
motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato  entro
il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data
delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di  ricevimento  o  sia,
comunque, incerta, la notificazione si  ha  per  eseguita  alla  data
risultante da quanto riportato sull'avviso stesso. 
  7.  Fermi  i  termini  sopra  indicati,  l'operatore  postale  puo'
consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto
non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed  il
rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante
una firma equipollente a quella autografa"; 
    h) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 9. - 1. Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  201,
comma 3, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, sono restituiti al mittente in raccomandazione e
con indicazione del motivo del mancato recapito  gli  invii  che  non
possono  essere  consegnati  per  i  seguenti  motivi:   destinatario
sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo  inesatto,
indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente"; 
    i) l'articolo 11 e' abrogato; 
    l) all'articolo 12: 
      1) al primo comma, le parole: "3 febbraio 1993,  n.  29,"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 marzo 2001, n. 165,"; 
      2) il secondo e terzo comma sono abrogati; 
    m) dopo l'articolo 16 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 16-bis. - 1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge
si applicano le disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati". 
  97-ter. Ai  fini  delle  notificazioni  a  mezzo  posta,  qualunque
riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per  mezzo
del quale e' effettuata la spedizione si intende riferito  al  "punto
di accettazione" e all'ufficio  postale  preposto  alla  consegna  si
intende riferito al "punto di deposito". 
  97-quater. All'articolo 18 del decreto legislativo 22 luglio  1999,
n. 261, al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Le
persone addette ai  servizi  di  notificazione  a  mezzo  posta  sono
considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti" e, alla  rubrica,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e  persone  addette  ai
servizi di notificazione a mezzo posta". 
  97-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 97-bis a 97-quater
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
provvedimento del Ministero dello sviluppo economico  che  disciplina
le procedure per il rilascio delle licenze  di  cui  all'articolo  5,
comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999,  n.
261. Le disposizioni di cui alla  lettera  e)  del  comma  97-bis  si
applicano a decorrere dal 1° giugno 2018. (34) 
  98. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse
allo stato della sicurezza degli uffici giudiziari  aventi  sede  nel
palazzo di giustizia di Palermo per l'incremento del coefficiente  di
rischio di attentati, con decreto del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e  con
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  individuati  gli
investimenti finalizzati alla realizzazione delle strutture  e  degli
impianti di sicurezza necessari. 
  99. Il decreto di cui al comma 98, da adottare entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  individua  i
tempi di  tutte  le  fasi  di  realizzazione  dell'investimento.  Sul
rispetto dei suddetti  tempi  vigila  il  commissario  straordinario,
nominato con il medesimo decreto per il periodo di  tempo  necessario
alla realizzazione dell'intervento e comunque  non  superiore  a  sei
mesi dalla data di adozione del decreto. Con il medesimo decreto sono
individuati il quadro finanziario  dell'investimento  e  le  relative
risorse attribuite al commissario straordinario,  che  sono  gestite,
non oltre il termine di cui al periodo precedente, sulla contabilita'
speciale intestata al medesimo commissario. 
  99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento  di  cui  al
comma 99 e la durata dell'incarico del commissario  straordinario  di
cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.  Entro
il 28 febbraio 2017, al decreto di cui al comma 98 sono apportate  le
modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al  periodo
precedente. 
  100. Il commissario straordinario nominato ai sensi  del  comma  99
monitora l'adozione degli atti  e  dei  provvedimenti  necessari  per
l'esecuzione  dell'investimento;   vigila   sull'espletamento   delle
procedure realizzative e su quelle autorizzative, sulla  stipula  dei
contratti e sulla cura delle attivita' occorrenti  al  finanziamento,
utilizzando le risorse disponibili assegnate a  tale  fine;  esercita
ogni potere di impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli
enti e dei soggetti  interessati,  per  assicurare  il  coordinamento
degli  stessi  ed  il  rispetto  dei  tempi,   anche   convocando   o
presenziando a conferenze di servizi  ai  sensi  degli  articoli  14,
14-bis, 14-ter e 14-quater della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni. Puo'  chiedere  agli  enti  coinvolti  ogni
documento  utile  per  l'esercizio  dei   propri   compiti.   Qualora
sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione  totale  o
parziale dell'investimento, il commissario straordinario  propone  la
revoca dell'assegnazione delle risorse.