DECRETO LEGISLATIVO 23 novembre 2000, n. 427

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE.

Testo in vigore dal: 8-2-2001
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
  Vista la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del  22 giugno  1998,  che  prevede  una procedura d'informazione nel
settore delle norme e regolamentazioni tecniche;
  Vista la direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del   20 luglio  1998,  relativa  ad  una  modifica  della  direttiva
98/34/CE,  che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e regolamentazioni tecniche;
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e del
commercio  con  l'estero,  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica e delle comunicazioni;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                      Disposizione preliminare
  1.  Il titolo della legge 21 giugno 1986, n. 317, e' sostituito dal
seguente:   "Procedura  d'informazione  nel  settore  delle  norme  e
regolamentazioni  tecniche  e  delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio del 22 giugno 1998, modificata
dalla  direttiva  98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 luglio 1998".
  2.  Nel  testo  della  citata  legge  n.  317  del 1986, le parole:
"direttiva   83/189/CEE   del   28 marzo  1983",  ovvero  le  parole:
"direttiva  83/189/CEE"  sono  sostituite  dalle seguenti: "direttiva
98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE".
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
                                Note al titolo:
              -  Per  l'argomento della legge 21 giugno 1986, n. 317,
          si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  le direttive 98/34/CE e 98/48/CE, si veda nelle
          note alle premesse.
                              Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi e di emanare decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1999". L'art. 1 della succitata legge cosi' recita:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
              -  L'allegato  A  della  succitata  legge  n.  526/1999
          riporta  l'elenco  delle  direttive  da attuare con decreto
          legislativo.
              -  La direttiva 1998/34/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 204/37 del 21 luglio 1998.
              -  La direttiva 1998/48/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 217/18 del 5 agosto 1998.
              -  La  legge  21 giugno 1986, n. 317, reca: "Attuazione
          della  direttiva  n.  83/189/CEE  relativa  alla  procedura
          d'informazione    nel   settore   delle   norme   e   delle
          regolamentazioni tecniche".
          Note all'art. 1:
              -  Per quanto riguarda la legge 21 giugno 1986, n. 317,
          si veda in note alle premesse.
              -  Per quanto riguarda la direttiva 98/34/CE si veda in
          note alle premesse.
              -  Per quanto riguarda la direttiva 98/48/CE si veda in
          note alle premesse.
              -  La direttiva 83/189/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 109 del 26 aprile 1983.