Testo in vigore dal: 20-5-2017
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione;
VISTA la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga
la direttiva 2004/18/CE;
VISTA la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce che
il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento
di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili,
preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
per assicurare, in ogni caso, l'ordinata transizione tra la
previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze
interpretative ed applicative;
CONSIDERATO, altresi', che la citata legge delega ha dato al
Governo la possibilita' di scegliere se adottare entro il 18 aprile
2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette
direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il
riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare,
entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;
VALUTATA l'opportunita' di procedere all'adozione di un unico
decreto che assicuri il corretto recepimento delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e, contestualmente, introduca
immediatamente nell'ordinamento un sistema di regolazione nella
materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente,
semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina
europea;
RITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico
decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui
al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonche' quelle di cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile
2016, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, dott.
Matteo Renzi, e' stato incaricato di reggere, ad interim, il
Ministero dello sviluppo economico;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2016;
ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza della Commissione
speciale del 21 marzo 2016;
ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 aprile 2016;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e della difesa;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di
concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture,
lavori e opere, nonche' i concorsi pubblici di progettazione.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresi',
all'aggiudicazione dei seguenti contratti:
a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro,
sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da
amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti
comportino una delle seguenti attivita':
1) lavori di genio civile di cui all' allegato I;
2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e
edifici destinati a funzioni pubbliche;
b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui
all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50
per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche' tali appalti
siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).
c) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici
che non sono amministrazioni aggiudicatrici;
d) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le
opere pubbliche diventano di proprieta' dell'amministrazione
aggiudicatrice;
e)lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati,
titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo,
che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione.
L'amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro
titolo abilitativo, puo' prevedere che, in relazione alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione, l'avente diritto a
richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede di
richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed
economica delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo
massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del
relativo contratto di appalto. L'amministrazione, sulla base del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una gara con le
modalita' previste dall'articolo 60 o 61. Oggetto del contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono
la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori. L'offerta
relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto
per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e per i
costi della sicurezza.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si
applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei
lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il
collaudo. Alle societa' con capitale pubblico anche non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno
ad oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori o opere,
ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la
disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di
interesse economico generale e in materia di societa' a
partecipazione pubblica. Alle medesime societa' e agli enti
aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), qualora ai sensi
dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le disposizioni della
parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si
applicano gli articoli 21 relativamente alla programmazione dei
lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di esecuzione del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni
di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle
disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse
gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in
nome e per conto di altri enti.
5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2,
lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del
soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto
salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le
sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo' essere erogato solo
dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica, da parte
del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo.
6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati
nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei
contratti:
a) che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208;
b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si
applica in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto.
7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive generali
per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione
del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi
fondamentali del presente codice e delle procedure applicate
dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia e' parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice
alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all'adozione
delle direttive generali di cui al presente comma, si applica
l'articolo 216, comma 26.
8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici
e nel contesto dell'aggiudicazione di concessioni sono effettuati
utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) ((
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt) )).