DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  VISTA  la  direttiva  2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione; 
  VISTA  la  direttiva  2014/24/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che  abroga
la direttiva 2004/18/CE; 
  VISTA  la  direttiva  2014/25/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e  dei
servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE; 
  VISTA la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  VISTA la legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante: "Deleghe al Governo
per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; 
  VISTO il decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  recante:
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 recante regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante:  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"; 
  CONSIDERATO che la citata legge delega n.11 del 2016 statuisce  che
il decreto di recepimento, oltre a disporre l'abrogazione del  codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento
di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni  incompatibili,
preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali
per  assicurare,  in  ogni  caso,  l'ordinata  transizione   tra   la
previgente disciplina e la  nuova,  al  fine  di  evitare  incertezze
interpretative ed applicative; 
  CONSIDERATO, altresi', che  la  citata  legge  delega  ha  dato  al
Governo la possibilita' di scegliere se adottare entro il  18  aprile
2016  il  decreto  legislativo  per  il  recepimento  delle  predette
direttive e entro il 31 luglio 2016 il  decreto  legislativo  per  il
riordino complessivo della disciplina vigente,  oppure  di  adottare,
entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto; 
  VALUTATA l'opportunita'  di  procedere  all'adozione  di  un  unico
decreto  che  assicuri  il  corretto  recepimento   delle   direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e  2014/25/UE  e,  contestualmente,  introduca
immediatamente  nell'ordinamento  un  sistema  di  regolazione  nella
materia degli appalti  di  lavori,  forniture  e  servizi,  coerente,
semplificato, unitario, trasparente ed  armonizzato  alla  disciplina
europea; 
  RITENUTO, pertanto,  di  procedere  alla  emanazione  di  un  unico
decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di  cui
al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonche' quelle  di  cui
al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data  5  aprile
2016, con il quale il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  dott.
Matteo  Renzi,  e'  stato  incaricato  di  reggere,  ad  interim,  il
Ministero dello sviluppo economico; 
  VISTA la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2016; 
  ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; 
  UDITO il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  della  Commissione
speciale del 21 marzo 2016; 
  ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 aprile 2016; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dello sviluppo economico, sentiti i  Ministri  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione   internazionale,   della   giustizia,
dell'economia e delle finanze e della difesa; 
 
                                EMANA 
 
  il seguente decreto legislativo: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 (Oggetto e ambito di applicazione) 
 
  1. Il presente codice  disciplina  i  contratti  di  appalto  e  di
concessione  delle  amministrazioni  aggiudicatrici  e   degli   enti
aggiudicatori aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture,
lavori e opere, nonche' i concorsi pubblici di progettazione. 
  2. Le disposizioni del  presente  codice  si  applicano,  altresi',
all'aggiudicazione dei seguenti contratti: 
  a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1  milione  di  euro,
sovvenzionati direttamente in misura superiore al  50  per  cento  da
amministrazioni  aggiudicatrici,  nel  caso  in  cui   tali   appalti
comportino una delle seguenti attivita': 
  1) lavori di genio civile di cui all' allegato I; 
  2) lavori di  edilizia  relativi  a  ospedali,  impianti  sportivi,
ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e
edifici destinati a funzioni pubbliche; 
  b) appalti di servizi di  importo  superiore  alle  soglie  di  cui
all'articolo 35 sovvenzionati direttamente in misura superiore al  50
per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorche'  tali  appalti
siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). 
  c) lavori pubblici affidati dai concessionari  di  lavori  pubblici
che non sono amministrazioni aggiudicatrici; 
  d) lavori pubblici affidati dai concessionari  di  servizi,  quando
essi sono strettamente strumentali alla gestione del  servizio  e  le
opere  pubbliche   diventano   di   proprieta'   dell'amministrazione
aggiudicatrice; 
  e)lavori pubblici da realizzarsi  da  parte  di  soggetti  privati,
titolari di permesso di costruire o di un altro  titolo  abilitativo,
che  assumono  in   via   diretta   l'esecuzione   delle   opere   di
urbanizzazione a scomputo totale o parziale del  contributo  previsto
per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380,  e
dell'articolo 28, comma 5, della  legge  17  agosto  1942,  n.  1150,
ovvero  eseguono  le  relative  opere  in  regime   di   convenzione.
L'amministrazione che rilascia  il  permesso  di  costruire  o  altro
titolo  abilitativo,  puo'   prevedere   che,   in   relazione   alla
realizzazione delle  opere  di  urbanizzazione,  l'avente  diritto  a
richiedere il titolo presenti all'amministrazione stessa, in sede  di
richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilita' tecnica ed
economica delle  opere  da  eseguire,  con  l'indicazione  del  tempo
massimo in cui devono essere  completate,  allegando  lo  schema  del
relativo contratto di  appalto.  L'amministrazione,  sulla  base  del
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, indice una gara con le
modalita' previste dall'articolo 60  o  61.  Oggetto  del  contratto,
previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,  sono
la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di  lavori.  L'offerta
relativa al prezzo indica distintamente  il  corrispettivo  richiesto
per la progettazione esecutiva, per l'esecuzione dei lavori e  per  i
costi della sicurezza. 
  3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non  si
applicano gli  articoli  21  relativamente  alla  programmazione  dei
lavori pubblici, 70 e 113. In relazione alla fase di  esecuzione  del
contratto si applicano esclusivamente le norme  che  disciplinano  il
collaudo.   Alle   societa'   con   capitale   pubblico   anche   non
maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che  hanno
ad oggetto della loro attivita' la realizzazione di lavori  o  opere,
ovvero la produzione di  beni  o  servizi  non  destinati  ad  essere
collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica  la
disciplina prevista dai Testi unici sui servizi  pubblici  locali  di
interesse  economico  generale   e   in   materia   di   societa'   a
partecipazione  pubblica.  Alle  medesime  societa'   e   agli   enti
aggiudicatori  che  affidino  lavori,  servizi,  forniture,  di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e),  numero  1),  qualora  ai  sensi
dell'articolo 28 debbano trovare applicazione le  disposizioni  della
parte II ad eccezione di quelle relative al titolo VI, capo I, non si
applicano gli  articoli  21  relativamente  alla  programmazione  dei
lavori pubblici, 70 e 113; in relazione alla fase di  esecuzione  del
contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo. 
  4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono  le  sovvenzioni
di cui al comma 2, lettere a) e  b),  assicurano  il  rispetto  delle
disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse
gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti  in
nome e per conto di altri enti. 
  5. Il provvedimento che concede il contributo di cui  al  comma  2,
lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del
soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice.  Fatto
salvo  quanto  previsto  dalle  eventuali  leggi  che  prevedono   le
sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse puo'  essere  erogato  solo
dopo l'avvenuto affidamento dell'appalto, previa verifica,  da  parte
del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si e' svolta nel
rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice
costituisce causa di decadenza dal contributo. 
  6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici  aggiudicati
nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza,  ad  eccezione  dei
contratti: 
  a)  che  rientrano  nell'ambito   di   applicazione   del   decreto
legislativo 15 novembre 2011, n. 208; 
  b) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si
applica in virtu' dell'articolo 6 del medesimo decreto. 
  7.  Il  Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale adotta, previo accordo con l'ANAC, direttive  generali
per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione
del contratto da svolgersi  all'estero,  tenuto  conto  dei  principi
fondamentali  del  presente  codice  e  delle   procedure   applicate
dall'Unione europea e  dalle  organizzazioni  internazionali  di  cui
l'Italia e' parte. Resta ferma  l'applicazione  del  presente  codice
alle procedure di affidamento svolte  in  Italia.  Fino  all'adozione
delle direttive  generali  di  cui  al  presente  comma,  si  applica
l'articolo 216, comma 26. 
  8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici
e nel contesto dell'aggiudicazione  di  concessioni  sono  effettuati
utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) ((
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera tttt) )).