LEGGE 4 marzo 2022, n. 18

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/03/2022
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Testo in vigore dal: 9-3-2022
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1,  recante  misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei  luoghi  di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore,  e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in  allegato  alla
presente legge. 
  2. Il decreto-legge 4 febbraio 2022, n.  5,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5. 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 marzo 2022 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 
          Avvertenza: 
              Il  decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 4
          del 7 gennaio 2022. 
              A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione  e'  pubblicato  in  questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 85.