DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022, n. 21

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. (22G00032)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-5-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  3  e  4  del  Trattato  del   Nord-Atlantico,
ratificato con legge 1° agosto 1949, n. 465; 
  Visto  il  decreto-legge  25  febbraio   2022,   n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante  «Ulteriori
misure urgenti per la crisi in Ucraina»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della grave
crisi  internazionale  in  atto  in  Ucraina  anche  in  ordine  allo
svolgimento delle attivita' produttive; 
  Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' del funzionamento del  sistema  nazionale
di gas naturale derivante dal conflitto russo ucraino, avuto riguardo
altresi' all'esigenza di garantire il soddisfacimento  della  domanda
di gas naturale riferita all'anno termico 2022-2023; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, connessa alla grave
crisi internazionale in atto in Ucraina, di emanare  disposizioni  in
materia di contenimento di prezzi dell'energia sul mercato italiano; 
  Considerata la necessita'  e  l'urgenza  di  introdurre  specifiche
disposizioni per  fare  fronte  alle  eccezionali  esigenze  connesse
all'impatto della crisi internazionale in atto sul piano interno, con
misure  in  tema  di  accoglienza  e  potenziamento  delle  capacita'
amministrativa; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  assicurare  il
rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa  nazionale,  le
reti di  comunicazione  elettronica  e  degli  approvvigionamenti  di
materie prime; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 marzo 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno,  dell'economia  e   delle   finanze,   dello   sviluppo
economico, delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  della
transizione ecologica, del lavoro e delle  politiche  sociali,  della
salute e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Riduzione delle aliquote  di  accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio
                      impiegato come carburante 
 
  1.   In   considerazione   degli   effetti   economici    derivanti
dall'eccezionale incremento dei prezzi dei  prodotti  energetici,  le
aliquote di  accisa  sulla  benzina  e  sul  gasolio  impiegato  come
carburante, di cui all'Allegato I al ((testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al  decreto))
legislativo  26   ottobre   1995,   n.   504,   sono   rideterminate,
relativamente al periodo di cui al comma 2, nelle seguenti misure: 
    a) benzina: 478,40 euro per 1000 litri; 
    b) olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40  euro  per
1000 litri. 
  2. La rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al  comma  1
si applica dal giorno di entrata in vigore  del  presente  decreto  e
fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. 
  3. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio usato come carburante stabilita dal comma  1,  l'aliquota  di
accisa sul gasolio commerciale  usato  come  carburante,  di  cui  al
numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico ((...))  di  cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995, non trova applicazione per il
periodo indicato nel comma 2  del  presente  articolo.  Nel  medesimo
periodo non trovano applicazione le aliquote di accisa ridotte  sulla
benzina e sul gasolio usato come carburante di cui al numero 12 della
Tabella  A  allegata  al  testo  unico  ((...))  di  cui  al  decreto
legislativo n. 504 del 1995. 
  4. Per il periodo dal 1° gennaio al  28  febbraio  2022  non  trova
applicazione la disposizione di cui  al  comma  290  dell'articolo  1
della ((legge 24 dicembre 2007, n. 244)). Per il medesimo periodo, le
maggiori entrate  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relative  alle
cessioni  di  benzina  e  gasolio  impiegati  come   carburanti   per
autotrazione   ((,   derivanti))   dalle   variazioni   del    prezzo
internazionale del petrolio greggio espresso in euro, sono  accertate
con le modalita' di cui all'articolo 1, comma  291,  della  legge  24
dicembre 2007 n. 244. 
  5. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa  di
cui al comma 1, gli esercenti  i  depositi  commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico ((...)) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995
e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di  carburanti
di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo  25  trasmettono
all'Ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, con le modalita' di cui all'articolo  19-bis  del  predetto
testo  unico  ovvero  per  via  telematica,  i   dati   relativi   ai
quantitativi di benzina e di gasolio usato come  carburante  giacenti
nei serbatoi dei relativi  depositi  e  impianti  sia  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto-legge che al trentesimo giorno
successivo alla medesima data; la comunicazione dei predetti dati  e'
effettuata entro 5 giorni lavorativi  a  partire  da  ciascuna  delle
predette date. In caso di mancata comunicazione dei dati  di  cui  al
presente comma, trova applicazione  l'articolo  50  del  testo  unico
((...)) di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. 
  6. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  5  i  titolari  dei
depositi fiscali e ((gli esercenti i depositi))  commerciali  di  cui
agli  articoli  23  e  25  del  testo  unico  ((di  cui  al   decreto
legislativo)) n. 504 del 1995,  nel  periodo  di  applicazione  delle
aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1, riportano  nel
documento amministrativo semplificato telematico di cui  all'articolo
11 del ((decreto-legge 26 ottobre)) 2019,  n.  124,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 e all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286  l'aliquota  di
accisa applicata ai quantitativi dei prodotti energetici indicati nel
medesimo documento. 
  7. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti
dalla rideterminazione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, il
Garante per la sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione
dei Ministeri, degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2,
comma 199, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto
operativo  del  Corpo  della  Guardia  di  finanza   per   monitorare
l'andamento dei prezzi, anche relativi alla vendita al  pubblico,  di
benzina  e  gasolio  usato  come  carburante  praticati   nell'ambito
dell'intera  filiera  di  distribuzione  commerciale   dei   medesimi
prodotti. La Guardia di finanza agisce con i  poteri  di  indagine  a
essa attribuiti ai fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dei commi 2, lettera
m), e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
Per le finalita' di cui al presente comma e per  lo  svolgimento  dei
compiti di polizia economico-finanziaria il Corpo  della  Guardia  di
finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati  inerenti
alle giacenze di cui al comma 5 e ai  dati  contenuti  nel  documento
amministrativo semplificato telematico;  il  medesimo  Corpo  segnala
all'Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato, per l'adozione
dei provvedimenti di competenza, elementi, rilevati nel  corso  delle
attivita' di monitoraggio di cui al presente  comma,  sintomatici  di
condotte che possano ledere la concorrenza ai sensi  della  legge  10
ottobre 1990, n. 287 o costituire pratiche commerciali scorrette ((ai
sensi del codice del consumo,  di  cui  al  decreto))  legislativo  6
settembre 2005, n. 206.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli adempimenti previsti dal presente comma con  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  8. Successivamente al periodo previsto dal comma 2  e  fino  al  31
dicembre 2022, ferme restando le condizioni di  cui  all'articolo  1,
comma 291, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  le  aliquote  di
accisa applicate ai  prodotti  di  cui  al  comma  1  possono  essere
rideterminate con il decreto emanato  ai  sensi  del  comma  290  del
medesimo articolo 1 della legge n. 244 del 2007, adottato  anche  con
cadenza diversa da quella ivi prevista. 
  9. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del  presente  articolo,
valutati in 588,25 milioni  ((di  euro))  per  l'anno  2022  e  30,78
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 255,49 milioni
((di euro)) per l'anno 2022, mediante le maggiori  entrate  derivanti
dal comma 4 e, quanto a 332,76 milioni ((di euro)) per l'anno 2022  e
30,78 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 38.