LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

((Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici)).

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                       (Obiettivi e finalita) 
 
    1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi,  ivi
compresi  quelli  che  si   articolano   attraverso   gli   strumenti
informatici e telematici. 
    2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici  della  pubblica  amministrazione
((, nonche' alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico
attraverso  i  nuovi  sistemi  e  le  tecnologie  di  informazione  e
comunicazione in rete)) e ai servizi di pubblica  utilita'  da  parte
delle persone  con  disabilita',  in  ottemperanza  al  principio  di
uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.