DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
Testo in vigore dal: 3-8-2017
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina  del  servizio  civile  universale   ed   in   particolare
l'articolo 1, comma 2, lettera b),  che  prevede  il  riordino  e  la
revisione  organica  della  disciplina   speciale   e   delle   altre
disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di  cui  al
comma 1 del medesimo  articolo,  compresa  la  disciplina  tributaria
applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito  Codice
del Terzo settore; 
  Visti gli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della citata legge, recanti  i
principi e i criteri direttivi, generali e particolari, di  esercizio
della delega relativa alla riforma del Terzo settore; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 maggio 2017; 
  Vista la mancata intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,  nella
seduta del 20 giugno 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari della Camera dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Finalita' ed oggetto 
 
  1. Al fine di sostenere l'autonoma  iniziativa  dei  cittadini  che
concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di  coesione  e  protezione
sociale,  favorendo  la  partecipazione,  l'inclusione  e  il   pieno
sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e  di
occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e
118, quarto comma, della Costituzione, il presente Codice provvede al
riordino e  alla  revisione  organica  della  disciplina  vigente  in
materia di enti del Terzo settore. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note al titolo: 
              - Si riporta l'art. 1, della legge 6  giugno  2016,  n.
          106 (Delega al Governo per la riforma  del  Terzo  settore,
          dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio
          civile universale): 
              «Art.  1  (Finalita'  e  oggetto).  -  1.  Al  fine  di
          sostenere   l'autonoma   iniziativa   dei   cittadini   che
          concorrono, anche in forma associata, a perseguire il  bene
          comune, ad elevare i livelli  di  cittadinanza  attiva,  di
          coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione,
          l'inclusione  e  il  pieno  sviluppo   della   persona,   a
          valorizzare il potenziale  di  crescita  e  di  occupazione
          lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3,  18  e  118,
          quarto comma, della Costituzione, il Governo e' delegato ad
          adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, uno o  piu'  decreti  legislativi  in
          materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore  si
          intende il complesso degli enti privati costituiti  per  il
          perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita'  civiche,
          solidaristiche e di utilita' sociale e che,  in  attuazione
          del  principio  di  sussidiarieta'  e  in  coerenza  con  i
          rispettivi  statuti  o  atti  costitutivi,   promuovono   e
          realizzano attivita' di interesse generale  mediante  forme
          di azione volontaria  e  gratuita  o  di  mutualita'  o  di
          produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del
          Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche,  i
          sindacati,   le    associazioni    professionali    e    di
          rappresentanza di  categorie  economiche.  Alle  fondazioni
          bancarie, in quanto enti che  concorrono  al  perseguimento
          delle finalita' della presente legge, non si  applicano  le
          disposizioni contenute  in  essa  e  nei  relativi  decreti
          attuativi. 
              2. Con i decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea
          e  in  conformita'  ai  principi  e  ai  criteri  direttivi
          previsti dalla presente legge, si provvede in particolare: 
                a) alla revisione della disciplina del titolo II  del
          libro primo del codice civile in materia  di  associazioni,
          fondazioni e altre istituzioni di carattere  privato  senza
          scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o  non
          riconosciute; 
                b)  al  riordino  e  alla  revisione  organica  della
          disciplina speciale  e  delle  altre  disposizioni  vigenti
          relative agli enti del Terzo settore di  cui  al  comma  1,
          compresa la disciplina tributaria applicabile a tali  enti,
          mediante la redazione  di  un  apposito  codice  del  Terzo
          settore, secondo i principi e i criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          e successive modificazioni; 
                c) alla revisione  della  disciplina  in  materia  di
          impresa sociale; 
                d) alla revisione  della  disciplina  in  materia  di
          servizio civile nazionale. 
              3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a),
          b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del  lavoro
          e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e  delle  finanze,  sentiti,  per  quanto  di
          competenza, i Ministri interessati  e,  ove  necessario  in
          relazione  alle  singole  materie  oggetto  della  presente
          legge, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata,  a
          norma dell'art. 3 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281. 
              4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d),
          sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, con il Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione   internazionale,   con   il   Ministro
          dell'interno,  con  il  Ministro  della  difesa  e  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentita   la
          Conferenza unificata. 
              5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati della relazione tecnica di  cui  all'art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
          modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica  e
          alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno
          antecedente  il  termine  per  l'esercizio  della   delega,
          perche' su di essi  siano  espressi,  entro  trenta  giorni
          dalla data  di  trasmissione,  i  pareri  delle  rispettive
          commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso il termine previsto  per  l'espressione
          dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 
              6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla  presente
          legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
          della finanza  pubblica.  A  tale  fine,  agli  adempimenti
          previsti dai decreti  legislativi  adottati  in  attuazione
          della  presente   legge   le   amministrazioni   competenti
          provvedono  attraverso  una   diversa   allocazione   delle
          ordinarie risorse umane, finanziarie  e  strumentali,  allo
          stato  in  dotazione  alle  medesime  amministrazioni.   In
          conformita' all'art. 17, comma 2, della legge  31  dicembre
          2009, n.  196,  qualora  uno  o  piu'  decreti  legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri  che   non   trovino
          compensazione  al  proprio  interno,  i  medesimi   decreti
          legislativi   sono   emanati   solo    successivamente    o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi, ivi  compresa  la  legge  di  stabilita',  che
          stanzino le occorrenti risorse finanziarie. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno dei decreti legislativi di cui  al  comma  1,  nel
          rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati  dalla
          presente legge, il Governo  puo'  adottare,  attraverso  la
          medesima   procedura   di   cui   al   presente   articolo,
          disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi,
          tenuto  conto  delle  evidenze  attuative   nel   frattempo
          emerse.». 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 106 del 2016,
          si veda nelle note al titolo. 
              - Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 5,  7  e  9  della
          citata legge n. 106 del 2016: 
              «Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali). - 1. I
          decreti legislativi di cui all'art.  1  sono  adottati  nel
          rispetto  dei  seguenti  principi   e   criteri   direttivi
          generali: 
                a) riconoscere, favorire e garantire  il  piu'  ampio
          esercizio del diritto di associazione  e  il  valore  delle
          formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la
          personalita' dei singoli, quale strumento di  promozione  e
          di attuazione dei principi di  partecipazione  democratica,
          solidarieta', sussidiarieta' e pluralismo, ai  sensi  degli
          articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione; 
                b)  riconoscere  e  favorire  l'iniziativa  economica
          privata il cui svolgimento,  secondo  le  finalita'  e  nei
          limiti di cui  alla  presente  legge,  puo'  concorrere  ad
          elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali; 
                c) assicurare,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,
          l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il
          pieno conseguimento delle loro finalita' e la tutela  degli
          interessi coinvolti; 
                d) semplificare la normativa vigente, garantendone la
          coerenza giuridica, logica e sistematica.». 
              «Art. 3 (Revisione del titolo II del  libro  primo  del
          codice civile). - 1. Il decreto legislativo di cui all'art.
          1, comma 2,  lettera  a),  e'  adottato  nel  rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) rivedere e semplificare  il  procedimento  per  il
          riconoscimento della personalita'  giuridica;  definire  le
          informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli
          atti costitutivi; prevedere obblighi di  trasparenza  e  di
          informazione, anche verso  i  terzi,  attraverso  forme  di
          pubblicita' dei bilanci e  degli  altri  atti  fondamentali
          dell'ente anche mediante  la  pubblicazione  nel  suo  sito
          internet istituzionale; prevedere  una  disciplina  per  la
          conservazione del patrimonio degli enti; 
                b)  disciplinare,  nel  rispetto  del  principio   di
          certezza  nei  rapporti  con  i  terzi  e  di  tutela   dei
          creditori, il regime di responsabilita' limitata degli enti
          riconosciuti come persone giuridiche e  la  responsabilita'
          degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto  tra
          il patrimonio netto e il  complessivo  indebitamento  degli
          enti medesimi; 
                c)  assicurare  il   rispetto   dei   diritti   degli
          associati,  con  particolare   riguardo   ai   diritti   di
          informazione,  partecipazione  e  impugnazione  degli  atti
          deliberativi,   e    il    rispetto    delle    prerogative
          dell'assemblea,  prevedendo  limiti  alla  raccolta   delle
          deleghe; 
                d) prevedere che alle associazioni e alle  fondazioni
          che  esercitano  stabilmente  e  prevalentemente  attivita'
          d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI
          del libro quinto del codice civile, in quanto  compatibili,
          e in coerenza con quanto  disposto  all'art.  9,  comma  1,
          lettera e); 
                e)  disciplinare  il  procedimento  per  ottenere  la
          trasformazione diretta e  la  fusione  tra  associazioni  e
          fondazioni,  nel  rispetto  del  principio  generale  della
          trasformabilita' tra  enti  collettivi  diversi  introdotto
          dalla riforma del diritto  societario  di  cui  al  decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.». 
              «Art. 4 (Riordino  e  revisione  della  disciplina  del
          Terzo settore e  codice  del  Terzo  settore).  -1.  Con  i
          decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),
          si provvede al riordino e  alla  revisione  organica  della
          disciplina vigente in materia di  enti  del  Terzo  settore
          mediante la redazione di un codice per  la  raccolta  e  il
          coordinamento    delle    relative    disposizioni,     con
          l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della
          loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti  principi
          e criteri direttivi: 
                a)  stabilire  le  disposizioni  generali  e   comuni
          applicabili, nel rispetto  del  principio  di  specialita',
          agli enti del Terzo settore; 
                b) individuare le attivita' di interesse generale che
          caratterizzano  gli  enti  del  Terzo   settore,   il   cui
          svolgimento, in coerenza con  le  previsioni  statutarie  e
          attraverso modalita' che prevedano le piu' ampie condizioni
          di accesso da parte dei soggetti  beneficiari,  costituisce
          requisito per l'accesso alle  agevolazioni  previste  dalla
          normativa e che sono soggette alle verifiche  di  cui  alla
          lettera i). Le attivita' di interesse generale di cui  alla
          presente  lettera  sono  individuate  secondo  criteri  che
          tengano conto delle finalita' civiche, solidaristiche e  di
          utilita'  sociale  nonche'  sulla  base  dei   settori   di
          attivita' gia' previsti dal decreto legislativo 4  dicembre
          1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo  2006,  n.
          155.  Al  periodico  aggiornamento   delle   attivita'   di
          interesse generale si provvede con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri  da  adottare  su  proposta  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il
          parere delle commissioni parlamentari competenti; 
                c) individuare criteri e condizioni in base ai  quali
          differenziare lo svolgimento delle attivita'  di  interesse
          generale di cui alla lettera b)  tra  i  diversi  enti  del
          Terzo settore di cui all'art. 1, comma 1; 
                d) definire  forme  e  modalita'  di  organizzazione,
          amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi
          di    democrazia,    eguaglianza,    pari     opportunita',
          partecipazione degli associati e dei lavoratori nonche'  ai
          principi di efficacia, di efficienza,  di  trasparenza,  di
          correttezza e di economicita' della  gestione  degli  enti,
          prevedendo strumenti idonei a  garantire  il  rispetto  dei
          diritti degli associati e dei lavoratori, con  facolta'  di
          adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle
          peculiarita' della compagine e della struttura  associativa
          nonche'  della  disciplina   relativa   agli   enti   delle
          confessioni religiose che hanno stipulato  patti  o  intese
          con lo Stato; 
                e) prevedere il divieto di  distribuzione,  anche  in
          forma indiretta, degli utili o degli avanzi di  gestione  e
          del  patrimonio  dell'ente,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 6, comma 1, lettera d); 
                f) individuare criteri che consentano di distinguere,
          nella  tenuta  della  contabilita'  e  dei  rendiconti,  la
          diversa  natura  delle  poste  contabili  in  relazione  al
          perseguimento dell'oggetto sociale  e  definire  criteri  e
          vincoli in  base  ai  quali  l'attivita'  d'impresa  svolta
          dall'ente in forma non prevalente  e  non  stabile  risulta
          finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali; 
                g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di
          rendicontazione,  di  trasparenza  e   d'informazione   nei
          confronti degli associati,  dei  lavoratori  e  dei  terzi,
          differenziati anche in ragione della  dimensione  economica
          dell'attivita' svolta e dell'impiego di risorse  pubbliche,
          tenendo conto di quanto previsto dal decreto legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, nonche' prevedere il  relativo  regime
          sanzionatorio; 
                h)  garantire,  negli  appalti  pubblici,  condizioni
          economiche non inferiori a quelle  previste  dai  contratti
          collettivi   nazionali    di    lavoro    adottati    dalle
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
                i) individuare  specifiche  modalita'  e  criteri  di
          verifica periodica dell'attivita' svolta e delle  finalita'
          perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie  e  in
          relazione alle categorie dei soggetti destinatari; 
                l)  al  fine  di  garantire  l'assenza  degli   scopi
          lucrativi, promuovere un principio di proporzionalita'  tra
          i diversi trattamenti economici e disciplinare,  nel  pieno
          rispetto del principio  di  trasparenza,  i  limiti  e  gli
          obblighi  di  pubblicita'  relativi  agli  emolumenti,   ai
          compensi o ai corrispettivi a qualsiasi  titolo  attribuiti
          ai componenti degli organi di amministrazione e  controllo,
          ai dirigenti nonche' agli associati; 
                m) riorganizzare il sistema  di  registrazione  degli
          enti e di tutti gli atti  di  gestione  rilevanti,  secondo
          criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalita' e
          delle caratteristiche di  specifici  elenchi  nazionali  di
          settore, attraverso la  previsione  di  un  Registro  unico
          nazionale  del  Terzo  settore,  suddiviso  in   specifiche
          sezioni, da istituire presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, favorendone, anche  con  modalita'
          telematiche, la piena conoscibilita' in tutto il territorio
          nazionale.  L'iscrizione  nel  Registro,   subordinata   al
          possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere  b),
          c), d) ed e),  e'  obbligatoria  per  gli  enti  del  Terzo
          settore che si avvalgono prevalentemente o  stabilmente  di
          finanziamenti   pubblici,   di   fondi   privati   raccolti
          attraverso pubbliche  sottoscrizioni  o  di  fondi  europei
          destinati  al  sostegno   dell'economia   sociale   o   che
          esercitano  attivita'  in  regime  di  convenzione   o   di
          accreditamento con enti pubblici o che intendono  avvalersi
          delle agevolazioni previste ai sensi dell'art. 9; 
                n)  prevedere  in   quali   casi   l'amministrazione,
          all'atto della registrazione degli enti nel Registro  unico
          di cui alla lettera  m),  acquisisce  l'informazione  o  la
          certificazione antimafia; 
                o) valorizzare il ruolo  degli  enti  nella  fase  di
          programmazione, a livello territoriale, relativa  anche  al
          sistema    integrato    di     interventi     e     servizi
          socio-assistenziali nonche' di tutela e valorizzazione  del
          patrimonio  culturale,   paesaggistico   e   ambientale   e
          individuare criteri e modalita' per l'affidamento agli enti
          dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di
          standard  di  qualita'  e  impatto  sociale  del  servizio,
          obiettivita', trasparenza e semplificazione e nel  rispetto
          della  disciplina  europea  e  nazionale  in   materia   di
          affidamento dei  servizi  di  interesse  generale,  nonche'
          criteri e  modalita'  per  la  verifica  dei  risultati  in
          termini di qualita' e di efficacia delle prestazioni; 
                p) riconoscere e valorizzare le reti  associative  di
          secondo livello, intese quali organizzazioni che  associano
          enti del Terzo settore, anche allo scopo di  accrescere  la
          loro rappresentativita' presso i soggetti istituzionali; 
                q) prevedere che il coordinamento delle politiche  di
          governo e delle azioni di promozione e di  indirizzo  delle
          attivita'  degli  enti  di  cui  alla  presente  legge  sia
          assicurato, in raccordo con i Ministeri  competenti,  dalla
          Presidenza del Consiglio dei ministri.». 
              «Art.  5  (Attivita'  di  volontariato,  di  promozione
          sociale  e  di  mutuo  soccorso).  -  1.  Con   i   decreti
          legislativi di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  b),  si
          provvede altresi' al riordino  e  alla  revisione  organica
          della  disciplina  vigente  in  materia  di  attivita'   di
          volontariato, di promozione sociale e  di  mutuo  soccorso,
          tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e  9  e
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  armonizzazione  e  coordinamento  delle   diverse
          discipline  vigenti  in  materia  di  volontariato   e   di
          promozione sociale, valorizzando i principi  di  gratuita',
          democraticita' e partecipazione e riconoscendo e favorendo,
          all'interno del Terzo settore, le tutele  dello  status  di
          volontario  e  la  specificita'  delle  organizzazioni   di
          volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di
          quelle operanti nella protezione civile; 
                b) introduzione  di  criteri  e  limiti  relativi  al
          rimborso   spese   per   le   attivita'   dei    volontari,
          preservandone il carattere di gratuita'  e  di  estraneita'
          alla prestazione lavorativa; 
                c) promozione  della  cultura  del  volontariato,  in
          particolare  tra  i  giovani,  anche  attraverso   apposite
          iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e  delle
          attivita' scolastiche; 
                d)  valorizzazione  delle   diverse   esperienze   di
          volontariato,  anche  attraverso  il  coinvolgimento  delle
          organizzazioni   di   volontariato   nelle   attivita'   di
          promozione e  di  sensibilizzazione,  e  riconoscimento  in
          ambito scolastico e lavorativo delle  competenze  acquisite
          dai volontari; 
                e) revisione del sistema dei centri di  servizio  per
          il volontariato, di cui all'art. 15 della legge  11  agosto
          1991, n. 266, prevedendo: 
                  1) che alla loro costituzione  e  gestione  possano
          concorrere gli enti del Terzo settore di  cui  all'art.  1,
          comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di
          cui  al  libro  quinto  del  codice  civile,  assumendo  la
          personalita'  giuridica  e  una  delle   forme   giuridiche
          previste per gli enti del Terzo settore; 
                  2) che  la  loro  costituzione  sia  finalizzata  a
          fornire  supporto  tecnico,  formativo  e  informativo  per
          promuovere  e  rafforzare  la  presenza  e  il  ruolo   dei
          volontari nei diversi enti del Terzo settore; 
                  3) il loro accreditamento e il  loro  finanziamento
          stabile, attraverso un programma triennale, con le  risorse
          previste dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
          che, qualora gli  stessi  utilizzino  risorse  diverse,  le
          medesime siano comprese in una contabilita' separata; 
                  4) il libero ingresso nella base sociale e  criteri
          democratici per il funzionamento  dell'organo  assembleare,
          con l'attribuzione  della  maggioranza  assoluta  dei  voti
          nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato  di  cui
          alla legge 11 agosto 1991, n. 266; 
                  5)  forme  di  incompatibilita'  per   i   soggetti
          titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna; 
                  6)  che  gli  stessi  non   possano   procedere   a
          erogazioni dirette in denaro ovvero  a  cessioni  a  titolo
          gratuito di beni mobili o immobili a beneficio  degli  enti
          del Terzo settore; 
                f)  revisione  dell'attivita'  di  programmazione   e
          controllo delle attivita' e della gestione  dei  centri  di
          servizio per il  volontariato,  svolta  mediante  organismi
          regionali o sovraregionali, tra loro coordinati  sul  piano
          nazionale, prevedendo: 
                  1) che tali organismi, in applicazione  di  criteri
          definiti   sul    piano    nazionale,    provvedano    alla
          programmazione del numero e della collocazione  dei  centri
          di  servizio,  al  loro  accreditamento  e  alla   verifica
          periodica del mantenimento dei requisiti,  anche  sotto  il
          profilo della qualita' dei servizi  dagli  stessi  erogati,
          nonche' all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in
          applicazione di elementi di perequazione territoriale; 
                  2) che  alla  costituzione  di  tali  organismi  si
          provveda con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali,  secondo  criteri  di  efficienza  e  di
          contenimento dei costi di funzionamento da porre  a  carico
          delle risorse di cui all'art.  15  della  legge  11  agosto
          1991, n.  266,  con  l'eccezione  di  eventuali  emolumenti
          previsti per gli amministratori e i dirigenti i  cui  oneri
          saranno  posti  a  carico,  in  maniera  aggiuntiva,  delle
          fondazioni bancarie finanziatrici; 
                g)  superamento   del   sistema   degli   Osservatori
          nazionali per il volontariato e  per  l'associazionismo  di
          promozione sociale, attraverso l'istituzione del  Consiglio
          nazionale   del   Terzo   settore,   quale   organismo   di
          consultazione  degli  enti  del  Terzo  settore  a  livello
          nazionale, la cui composizione  valorizzi  il  ruolo  delle
          reti associative di secondo  livello  di  cui  all'art.  4,
          comma 1, lettera p). All'attuazione della  disposizione  di
          cui al periodo precedente  si  provvede  nell'ambito  delle
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente; 
                h) previsione di requisiti uniformi  per  i  registri
          regionali all'interno del Registro unico nazionale  di  cui
          all'art. 4, comma 1, lettera m); 
                i)  previsione  di  un  regime  transitorio  volto  a
          disciplinare lo status giuridico delle  societa'  di  mutuo
          soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886,  n.  3818,  gia'
          esistenti alla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  nell'eventualita'  che  intendano  rinunciare  alla
          natura di societa' di  mutuo  soccorso  per  continuare  ad
          operare  quali  associazioni  senza  fini  di  lucro,   con
          particolare  riguardo  alle  condizioni  per  mantenere  il
          possesso del proprio patrimonio, che deve  essere  comunque
          volto al raggiungimento di finalita' solidaristiche.». 
              «Art. 7 (Vigilanza, monitoraggio e controllo). - 1.  Le
          funzioni di vigilanza, monitoraggio  e  controllo  pubblico
          sugli enti del  Terzo  settore,  ivi  comprese  le  imprese
          sociali  di  cui  all'art.  6,  e  sulle  loro   attivita',
          finalizzate a garantire l'uniforme  e  corretta  osservanza
          della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad
          essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del  lavoro
          e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di
          competenza, con i Ministeri interessati nonche', per quanto
          concerne  gli  aspetti  inerenti  alla   disciplina   delle
          organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri,  e  con  l'Agenzia  delle  entrate,
          ferme restando le funzioni di coordinamento e di  indirizzo
          di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).  Nello  svolgimento
          di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali individua modalita' di  coinvolgimento  e  raccordo
          anche con l'organismo di cui all'art. 5, comma  1,  lettera
          g). 
              2. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          nell'ambito delle attivita' di cui  al  comma  1,  promuove
          l'adozione di adeguate ed efficaci forme  di  autocontrollo
          degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di
          strumenti atti a garantire  la  piu'  ampia  trasparenza  e
          conoscibilita' delle attivita' svolte dagli enti  medesimi,
          sulla  base   di   apposito   accreditamento   delle   reti
          associative di secondo livello di cui all'art. 4, comma  1,
          lettera p), o, con particolare  riferimento  agli  enti  di
          piccole  dimensioni,  con  i  centri  di  servizio  per  il
          volontariato di cui all'art. 5, comma 1, lettera e). 
              3. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          sentito l'organismo di cui all'art. 5, comma 1, lettera g),
          predispone linee guida in materia di bilancio sociale e  di
          sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attivita'
          svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di
          quanto previsto dall'art.  4,  comma  1,  lettera  o).  Per
          valutazione dell'impatto sociale si intende la  valutazione
          qualitativa  e  quantitativa,  sul  breve,  medio  e  lungo
          periodo,  degli  effetti  delle  attivita'   svolte   sulla
          comunita'    di    riferimento    rispetto    all'obiettivo
          individuato. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni  dalla
          data  di  entrata  in  vigore   dell'ultimo   dei   decreti
          legislativi emanati in  attuazione  della  presente  legge,
          sono definiti i termini e  le  modalita'  per  il  concreto
          esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo
          di cui al presente articolo. 
              5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente
          articolo   le   amministrazioni    competenti    provvedono
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». 
              «Art. 9 (Misure fiscali e di sostegno economico). -  1.
          I decreti legislativi di cui  all'art.  1  disciplinano  le
          misure agevolative e di sostegno economico in favore  degli
          enti del Terzo settore e  procedono  anche  al  riordino  e
          all'armonizzazione della relativa disciplina  tributaria  e
          delle  diverse  forme  di  fiscalita'  di  vantaggio,   nel
          rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto
          di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo  2014,  n.
          23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) revisione complessiva della  definizione  di  ente
          non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalita'  di
          interesse generale perseguite dall'ente e  introduzione  di
          un regime tributario di vantaggio  che  tenga  conto  delle
          finalita' civiche, solidaristiche  e  di  utilita'  sociale
          dell'ente, del divieto  di  ripartizione,  anche  in  forma
          indiretta,  degli  utili  o  degli  avanzi  di  gestione  e
          dell'impatto sociale delle attivita' svolte dall'ente; 
                b) razionalizzazione e semplificazione del regime  di
          deducibilita' dal reddito complessivo  e  di  detraibilita'
          dall'imposta lorda sul  reddito  delle  persone  fisiche  e
          giuridiche  delle  erogazioni  liberali,  in  denaro  e  in
          natura, disposte in favore degli enti di cui all'art. 1, al
          fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta
          di fondi, i comportamenti donativi delle  persone  e  degli
          enti; 
                c)   completamento    della    riforma    strutturale
          dell'istituto  della  destinazione  del  cinque  per  mille
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle
          scelte espresse dai contribuenti in favore  degli  enti  di
          cui all'art. 1, razionalizzazione e revisione  dei  criteri
          di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei  requisiti
          per  l'accesso  al  beneficio  nonche'  semplificazione   e
          accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione
          dei contributi spettanti agli enti; 
                d) introduzione, per i soggetti  beneficiari  di  cui
          alla lettera c), di obblighi di pubblicita'  delle  risorse
          ad essi destinate, individuando un sistema improntato  alla
          massima trasparenza, con la  previsione  delle  conseguenze
          sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi
          di pubblicita', fermo restando quanto previsto dall'art. 4,
          comma 1, lettera g); 
                e) razionalizzazione dei regimi fiscali  e  contabili
          semplificati in favore degli enti del Terzo settore di  cui
          all'art.  1,  in  relazione  a   parametri   oggettivi   da
          individuare con i decreti legislativi di  cui  al  medesimo
          art. 1; 
                f) previsione, per le imprese sociali: 
                  1)  della  possibilita'  di  accedere  a  forme  di
          raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici,
          in analogia a quanto previsto per le start-up innovative; 
                  2) di  misure  agevolative  volte  a  favorire  gli
          investimenti di capitale; 
                g) istituzione, presso  il  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali, di un fondo destinato a  sostenere
          lo svolgimento di attivita' di interesse  generale  di  cui
          all'art.  4,   comma   1,   lettera   b),   attraverso   il
          finanziamento  di  iniziative  e   progetti   promossi   da
          organizzazioni di volontariato, associazioni di  promozione
          sociale e  fondazioni  comprese  tra  gli  enti  del  Terzo
          settore  di  cui  all'art.  1,  comma  1,   disciplinandone
          altresi' le modalita' di funzionamento e di utilizzo  delle
          risorse,  anche  attraverso  forme  di  consultazione   del
          Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla
          presente lettera e' articolato, solo per  l'anno  2016,  in
          due sezioni:  la  prima  di  carattere  rotativo,  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro; la  seconda  di  carattere
          non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro; 
                h) introduzione di meccanismi volti  alla  diffusione
          dei titoli di solidarieta' e  di  altre  forme  di  finanza
          sociale finalizzate a obiettivi di solidarieta' sociale; 
                i) promozione dell'assegnazione in favore degli  enti
          di cui all'art. 1, anche in associazione  tra  loro,  degli
          immobili pubblici inutilizzati, nonche', tenuto conto della
          disciplina  in  materia,  dei  beni   immobili   e   mobili
          confiscati alla criminalita' organizzata,  secondo  criteri
          di semplificazione e di  economicita',  anche  al  fine  di
          valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali; 
                l) previsione di agevolazioni  volte  a  favorire  il
          trasferimento di beni patrimoniali agli enti  di  cui  alla
          presente legge; 
                m)  revisione   della   disciplina   riguardante   le
          organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'  sociale,   in
          particolare  prevedendo  una  migliore  definizione   delle
          attivita'  istituzionali  e  di  quelle   connesse,   fermo
          restando il  vincolo  di  non  prevalenza  delle  attivita'
          connesse e il divieto di  distribuzione,  anche  indiretta,
          degli utili o degli avanzi di gestione  e  fatte  salve  le
          condizioni di maggior favore relative  alle  organizzazioni
          di  volontariato,   alle   cooperative   sociali   e   alle
          organizzazioni non governative. 
              2. Le misure agevolative previste dal presente articolo
          tengono conto delle  risorse  del  Fondo  rotativo  di  cui
          all'art. 1, comma 354, della legge  30  dicembre  2004,  n.
          311, gia' destinate alle imprese sociali di cui all'art.  6
          della presente legge secondo quanto  previsto  dal  decreto
          del  Ministro  dello  sviluppo  economico  3  luglio  2015,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre
          2015.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riportano gli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, della
          Costituzione: 
              «Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
          inviolabili  dell'uomo,  sia   come   singolo   sia   nelle
          formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalita',  e
          richiede   l'adempimento   dei   doveri   inderogabili   di
          solidarieta' politica, economica e sociale.». 
              «Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignita'  sociale
          e sono eguali davanti  alla  legge,  senza  distinzione  di
          sesso, di razza,  di  lingua,  di  religione,  di  opinioni
          politiche, di condizioni personali e sociali. 
              E' compito della Repubblica rimuovere gli  ostacoli  di
          ordine economico e sociale,  che,  limitando  di  fatto  la
          liberta' e la uguaglianza  dei  cittadini,  impediscono  il
          pieno  sviluppo   della   persona   umana   e   l'effettiva
          partecipazione di  tutti  i  lavoratori  all'organizzazione
          politica, economica e sociale del Paese.». 
              «Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
          diritto al lavoro e  promuove  le  condizioni  che  rendano
          effettivo questo diritto. 
              Ogni cittadino ha il dovere  di  svolgere,  secondo  le
          proprie possibilita' e la propria scelta, una  attivita'  o
          una  funzione  che  concorra  al  progresso   materiale   o
          spirituale della societa'.». 
              «Art. 9.  La  Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
              Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico
          della Nazione.». 
              «Art. 18.  I  cittadini  hanno  diritto  di  associarsi
          liberamente, senza autorizzazione, per fini  che  non  sono
          vietati ai singoli dalla legge penale. 
              Sono proibite le  associazioni  segrete  e  quelle  che
          perseguono, anche indirettamente, scopi  politici  mediante
          organizzazioni di carattere militare.». 
              «Art. 118. Le funzioni amministrative  sono  attribuite
          ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio  unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,  sulla  base   dei   principi   di   sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza. 
              I Comuni, le Province e le  Citta'  metropolitane  sono
          titolari di funzioni amministrative  proprie  e  di  quelle
          conferite  con  legge  statale  o  regionale,  secondo   le
          rispettive competenze. 
              La legge statale disciplina forme di coordinamento  fra
          Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)  e  h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di intesa e coordinamento nella materia  della  tutela  dei
          beni culturali. 
              Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
          favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli  e
          associati, per lo svolgimento  di  attivita'  di  interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».