DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2021, n. 221

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00244)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/12/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 (in G.U. 18/02/2022, n. 41).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
Testo in vigore dal: 25-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visti  gli  articoli  32  e  117,  secondo  e  terzo  comma,  della
Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARSCoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
  Visto il decreto-legge 6  agosto  2021,  n.  111,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure
urgenti per l'esercizio in  sicurezza  delle  attivita'  scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante  «Misure
urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro
pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di
screening»; 
  Visto il decreto-legge 8 ottobre  2021,  n.  139,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  dicembre  2021,  n.   205,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  l'accesso  alle   attivita'   culturali,
sportive e ricreative,  nonche'  per  l'organizzazione  di  pubbliche
amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»; 
  Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n.  172,  recante  «Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali.»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del  21
aprile 2021, nonche' l'articolo 1,  comma  1,  del  decreto-legge  23
luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16
settembre 2021, n. 126, con cui e' stato dichiarato  e  prorogato  lo
stato di emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica; 
  Considerato  che  l'attuale   contesto   di   rischio   impone   la
prosecuzione delle iniziative di carattere  straordinario  e  urgente
intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni
di pregiudizio per la collettivita'; 
  Considerato che la predetta situazione emergenziale persiste e  che
pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza
dichiarato con le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio
2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio  2021  e
del 21 aprile 2021, e  prorogato  con  l'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 16 settembre 2021, n. 126; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  integrare  il
quadro delle vigenti  misure  di  contenimento  alla  diffusione  del
predetto  virus  anche  in  occasione  delle   prossime   festivita',
adottando adeguate e immediate  misure  di  prevenzione  e  contrasto
all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica; 
  Considerata la straordinaria necessita' e  urgenza  di  adeguare  i
termini previsti da vigenti  disposizioni  relative  alle  misure  di
contenimento  della  diffusione  del  predetto   virus   o   connessi
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri,  adottate  nelle
riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 
 
  1. In considerazione del rischio sanitario  connesso  al  protrarsi
della diffusione  degli  agenti  virali  da  COVID-19,  lo  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. 
  2. Nell'esercizio dei poteri derivanti  dalla  dichiarazione  dello
stato di emergenza di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento  della
protezione civile e il Commissario straordinario per  l'attuazione  e
il coordinamento delle misure occorrenti per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui all'articolo
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  adottano  anche
ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione  in  via
ordinaria delle attivita' necessarie al contrasto e  al  contenimento
del fenomeno epidemiologico da COVID-19.