LEGGE 31 dicembre 2009, n. 196

Legge di contabilita' e finanza pubblica. (09G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-10-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
 
                 (Copertura finanziaria delle leggi) 
 
    1. In  attuazione  dell'articolo  81  della  Costituzione,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo  6  della  legge  24  dicembre
2012, n. 243, e dall'articolo 21 della presente legge, ciascuna legge
che comporti nuovi o maggiori oneri indica espressamente, per ciascun
anno e per ogni intervento da essa previsto,  la  spesa  autorizzata,
che si intende come limite  massimo  di  spesa,  ovvero  le  relative
previsioni  di  spesa,   provvedendo   alla   contestuale   copertura
finanziaria dei medesimi oneri ai sensi del presente comma. Nel  caso
si verifichino nuove o maggiori spese rispetto alle previsioni,  alla
compensazione dei relativi effetti finanziari si  provvede  ai  sensi
dei commi 12-bis, 12-ter e 12-quater. La copertura finanziaria  delle
leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero  minori  entrate,
e' determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalita': 
    a) mediante utilizzo  degli  accantonamenti  iscritti  nei  fondi
speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia  l'utilizzo
di  accantonamenti  del  conto  capitale  per  iniziative  di   parte
corrente, sia l'utilizzo per finalita' difformi di accantonamenti per
regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in  adempimento
di obblighi internazionali; 
    a-bis)  mediante  modifica  o  soppressione  dei  parametri   che
regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla  normativa  vigente,
dalle quali derivino risparmi di spesa; 
    b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di
spesa. Ove dette autorizzazioni siano affluite in conti correnti o in
contabilita' speciali presso la Tesoreria statale,  si  procede  alla
contestuale iscrizione delle risorse  da  utilizzare  come  copertura
nello stato di previsione dell'entrata, disponendone  il  versamento.
Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la  congruita'  della
copertura e' valutata  anche  in  relazione  all'effettiva  riduzione
della capacita' di spesa dei Ministeri; 
    c) mediante modificazioni  legislative  che  comportino  nuove  o
maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi  o
maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo  dei  proventi
derivanti da entrate in conto capitale. 
    1.1. In ogni caso, per la copertura finanziaria delle  leggi  che
comportino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate  non  possono
essere utilizzate le risorse  derivanti  dalla  quota  dell'otto  per
mille del gettito dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche
attribuita alla diretta gestione statale ai sensi  dell'articolo  47,
secondo comma, della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,  ne'  quelle
derivanti dall'autorizzazione  di  spesa  concernente  la  quota  del
cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito  delle  persone
fisiche, di cui all'articolo 1, comma 154, della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, che  risultino  effettivamente  utilizzate  sulla  base
delle scelte dei contribuenti. 
    1-bis.  Le  maggiori  entrate  rispetto  a  quelle  iscritte  nel
bilancio di previsione derivanti  da  variazioni  degli  andamenti  a
legislazione vigente non possono essere utilizzate per  la  copertura
finanziaria di nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate  e  sono
finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. 
    2. Le leggi  di  delega  comportanti  oneri  recano  i  mezzi  di
copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti  legislativi.
Qualora, in sede di conferimento della delega,  per  la  complessita'
della  materia   trattata,   non   sia   possibile   procedere   alla
determinazione  degli  effetti  finanziari  derivanti   dai   decreti
legislativi, la quantificazione degli stessi e' effettuata al momento
dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti  legislativi
dai  quali  derivano  nuovi  o  maggiori  oneri  sono  emanati   solo
successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi
che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema  di
decreto legislativo e' allegata una relazione tecnica, predisposta ai
sensi del comma 3, che da' conto della  neutralita'  finanziaria  del
medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso  derivanti
e dei corrispondenti mezzi di copertura. 
    3. Fermo restando quanto previsto  dal  comma  2,  i  disegni  di
legge,  gli  schemi  di  decreto  legislativo,  gli  emendamenti   di
iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie  devono
essere  corredati  di  una  relazione  tecnica,   predisposta   dalle
amministrazioni competenti e verificata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, sulla quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri
recati da ciascuna disposizione, nonche'  delle  relative  coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate,
degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e,  per
le spese in conto capitale,  della  modulazione  relativa  agli  anni
compresi  nel  bilancio  pluriennale  e  dell'onere  complessivo   in
relazione agli obiettivi fisici previsti. Alla relazione  tecnica  e'
allegato un  prospetto  riepilogativo  degli  effetti  finanziari  di
ciascuna disposizione ai fini  del  saldo  netto  da  finanziare  del
bilancio dello  Stato,  del  saldo  di  cassa  delle  amministrazioni
pubbliche e dell'indebitamento  netto  del  conto  consolidato  delle
pubbliche amministrazioni. Nella relazione sono indicati i dati  e  i
metodi utilizzati per  la  quantificazione,  le  loro  fonti  e  ogni
elemento utile per la verifica tecnica in sede  parlamentare  secondo
le norme di cui ai regolamenti parlamentari, nonche' il raccordo  con
le  previsioni  tendenziali  del  bilancio  dello  Stato,  del  conto
consolidato di cassa e  del  conto  economico  delle  amministrazioni
pubbliche, contenute  nella  Decisione  di  cui  all'articolo  10  ed
eventuali successivi aggiornamenti. 
    4. Ai fini della  definizione  della  copertura  finanziaria  dei
provvedimenti legislativi, la relazione tecnica di  cui  al  comma  3
evidenzia anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli  andamenti
tendenziali del saldo  di  cassa  e  dell'indebitamento  netto  delle
pubbliche  amministrazioni  per  la  verifica  del   rispetto   degli
equilibri di finanza pubblica, indicando altresi' i  criteri  per  la
loro  quantificazione  e  compensazione  nell'ambito   della   stessa
copertura finanziaria. 
    5. Le Commissioni parlamentari competenti possono  richiedere  al
Governo la relazione  di  cui  al  comma  3  per  tutte  le  proposte
legislative e gli emendamenti al loro esame ai  fini  della  verifica
tecnica  della  quantificazione  degli  oneri  da  essi  recati.   La
relazione tecnica deve essere trasmessa nel  termine  indicato  dalle
medesime Commissioni in relazione all'oggetto e  alla  programmazione
dei lavori parlamentari e, in ogni caso, entro  trenta  giorni  dalla
richiesta. Qualora il Governo non sia  in  grado  di  trasmettere  la
relazione tecnica entro il termine stabilito dalle  Commissioni  deve
indicarne le ragioni. I  dati  devono  essere  trasmessi  in  formato
telematico. I regolamenti  parlamentari  disciplinano  gli  ulteriori
casi in cui il Governo e' tenuto alla presentazione  della  relazione
tecnica di cui al comma 3. 
    6. I disegni di legge di iniziativa  regionale  e  del  Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) devono essere  corredati,
a cura dei proponenti, di una relazione tecnica formulata secondo  le
modalita' di cui al comma 3. 
    6-bis. Per le disposizioni corredate di clausole  di  neutralita'
finanziaria,  la  relazione  tecnica  riporta  la  valutazione  degli
effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli  elementi
idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti  sui  saldi
di finanza  pubblica,  attraverso  l'indicazione  dell'entita'  delle
risorse  gia'  esistenti  nel  bilancio  e  delle   relative   unita'
gestionali, utilizzabili per le finalita' indicate dalle disposizioni
medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso,  la
clausola di neutralita' finanziaria non puo' essere prevista nel caso
di spese di natura obbligatoria. 
    7. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica e  di
pubblico impiego, la relazione di cui al comma 3 contiene  un  quadro
analitico  di  proiezioni  finanziarie,  almeno  decennali,  riferite
all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e  al
comparto di riferimento. Per le disposizioni legislative  in  materia
di pubblico impiego, la relazione contiene  i  dati  sul  numero  dei
destinatari,  sul  costo  unitario,  sugli  automatismi   diretti   e
indiretti che ne  conseguono  fino  alla  loro  completa  attuazione,
nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico  ed  economico
di  categorie  o  fasce  di  dipendenti  pubblici   omologabili.   In
particolare per il comparto scuola sono  indicati  anche  le  ipotesi
demografiche e di flussi migratori assunte per  l'elaborazione  delle
previsioni della popolazione scolastica, nonche' ogni altro  elemento
utile per la verifica delle quantificazioni. PERIODO SOPPRESSO  DALLA
L. 4 AGOSTO 2016, N. 163. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4  AGOSTO  2016,
N. 163. 
    8. La relazione tecnica di cui ai commi 3  e  5  e  il  prospetto
riepilogativo  di  cui  al  comma  3  sono  aggiornati  all'atto  del
passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento. 
    ((8-bis. Le relazioni tecniche di cui al presente  articolo  sono
trasmesse al Parlamento in formato elettronico elaborabile.)) 
    9. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette alle Camere una
relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate  nelle
leggi  approvate  nel  periodo  considerato  e  sulle   tecniche   di
quantificazione degli oneri. Nella medesima relazione  la  Corte  dei
conti riferisce sulla tipologia delle coperture finanziarie  adottate
nei decreti legislativi  emanati  nel  periodo  considerato  e  sulla
congruenza tra le conseguenze finanziarie di tali decreti legislativi
e le norme di copertura recate dalla legge di delega. 
    10. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori  spese  hanno
effetto entro i limiti  della  spesa  espressamente  autorizzata  nei
relativi provvedimenti  legislativi.  Con  decreto  dirigenziale  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti
di spesa. Le disposizioni recanti espresse  autorizzazioni  di  spesa
cessano di avere efficacia a decorrere dalla  data  di  pubblicazione
del decreto per l'anno in corso alla medesima data. 
    11.  Per   le   amministrazioni   dello   Stato,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello  Stato,  anche  attraverso  gli  uffici  centrali  del
bilancio e le  ragionerie  territoriali  dello  Stato,  vigila  sulla
corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 10. Per  gli
enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi di revisione e
di controllo  provvedono  agli  analoghi  adempimenti  di  vigilanza,
dandone completa informazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
    12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base  delle
informazioni  trasmesse  dai  Ministeri   competenti,   provvede   al
monitoraggio degli  oneri  derivanti  dalle  leggi  che  indicano  le
previsioni di  spesa  di  cui  al  comma  1,  al  fine  di  prevenire
l'eventuale verificarsi di scostamenti  dell'andamento  dei  medesimi
oneri rispetto alle previsioni. 
    12-bis. Qualora siano in procinto di verificarsi gli  scostamenti
di cui al comma 12, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  in
attesa delle misure correttive di cui al comma 12-quater, sentito  il
Ministro competente, con proprio decreto, provvede,  per  l'esercizio
in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello  stato  di
previsione del Ministero competente,  nel  rispetto  dei  vincoli  di
spesa derivanti dalla  lettera  a)  del  comma  5  dell'articolo  21.
Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio di cui al comma 12, allo stesso si provvede, su proposta
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del
Consiglio  dei  ministri,  mediante  riduzione   degli   stanziamenti
iscritti negli stati di previsione  della  spesa,  nel  rispetto  dei
vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo
21. Gli  schemi  dei  decreti  di  cui  ai  precedenti  periodi  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle  Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il
termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Gli schemi dei
decreti sono corredati di apposita relazione che espone le cause  che
hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione  dei
dati e dei metodi  utilizzati  per  la  quantificazione  degli  oneri
previsti  dalle  predette  leggi.  Qualora  le  Commissioni  non   si
esprimano entro il termine di cui al terzo periodo, i decreti possono
essere adottati in via definitiva. 
    12-ter. Nel  caso  di  scostamenti  non  compensabili  nel  corso
dell'esercizio con le misure di cui al comma 12-bis, si  provvede  ai
sensi del comma 13. 
    12-quater. Per gli esercizi successivi a quello  in  corso,  alla
compensazione degli effetti che eccedono le  previsioni  si  provvede
con la legge di bilancio, ai sensi  dell'articolo  21,  comma  1-ter,
lettera f), adottando prioritariamente misure di carattere  normativo
correttive della maggiore spesa. 
    13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   allorche'
riscontri  che   l'attuazione   di   leggi   rechi   pregiudizio   al
conseguimento   degli   obiettivi   di   finanza   pubblica,   assume
tempestivamente le conseguenti  iniziative  legislative  al  fine  di
assicurare  il  rispetto  dell'articolo  81  della  Costituzione.  La
medesima procedura e' applicata in caso  di  sentenze  definitive  di
organi  giurisdizionali  e   della   Corte   costituzionale   recanti
interpretazioni della normativa vigente suscettibili  di  determinare
maggiori  oneri,  fermo  restando  quanto  disposto  in  materia   di
personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
    14. Le disposizioni contenute nei  provvedimenti  legislativi  di
iniziativa governativa che prevedono l'incremento o la  riduzione  di
stanziamenti di bilancio indicano anche le  missioni  di  spesa  e  i
relativi programmi interessati.