DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-10-1989
                              Art. 286. 
                 Custodia cautelare in luogo di cura 
  1. Se la persona da sottoporre a custodia  cautelare  si  trova  in
stato  di  infermita'  di  mente  che  ne  esclude  o  ne  diminuisce
grandemente la capacita' di intendere o di  volere,  il  giudice,  in
luogo  della  custodia  in  carcere,  puo'   disporre   il   ricovero
provvisorio   in   idonea   struttura   del   servizio   psichiatrico
ospedalie7ro, adottando i provvedimenti necessari  per  prevenire  il
pericolo di fuga.  Il  ricovero  non  puo'  essere  mantenuto  quando
risulta che l'imputato non e' piu' infermo di mente. 
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285 commi 2 e 3.