DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 204 
            Regole particolari per l'assunzione di mutui 
 
  1. Oltre al rispetto delle  condizioni  di  cui  all'articolo  203,
l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme  di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale  degli
interessi, sommato a quello dei mutui  precedentemente  contratti,  a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi,  a  quello
delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da  garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi  statali
e regionali in conto interessi, non  supera  il  12  per  cento,  per
l'anno 2011, ((l'8 per cento, per gli anni dal 2012 al 2014, e il  10
per cento, a decorrere dall'anno 2015,)) delle  entrate  relative  ai
primi tre titoli delle entrate  del  rendiconto  del  penultimo  anno
precedente quello in  cui  viene  prevista  l'assunzione  dei  mutui.
((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO  2011,  N.  118,   COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). Per gli  enti  locali
di nuova istituzione si fa riferimento, per  i  primi  due  anni,  ai
corrispondenti  dati  finanziari  del  bilancio  di  previsione.   Il
rispetto del limite e'  verificato  facendo  riferimento  anche  agli
interessi  riguardanti   i   finanziamenti   contratti   e   imputati
contabilmente agli esercizi successivi. Non concorrono al  limite  di
indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato
l'intero importo del debito garantito.(57) (83) 
  2. I contratti di mutuo con enti diversi  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena  di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le  seguenti
clausole e condizioni: (83) 
    a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; 
    b) la decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere  fissata  al  1
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere  posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell'anno successivo e,  per  i
contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'   essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno; 
    c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo
anno della quota capitale e della quota interessi; 
    d) unitamente alla prima rata di ammortamento del  mutuo  cui  si
riferiscono devono, essere corrisposti  gli  eventuali  interessi  di
preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso,
decorrenti  dalla  data  di  inizio  dell'ammortamento  e  sino  alla
scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del  mutuo  decorra
dal primo gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi  di  preammortamento
sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere  versati
dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
    e) deve essere indicata la natura della spesa da  finanziare  con
il  mutuo  e,  ove  necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,  dato  atto  dell'intervenuta   approvazione   del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
    f)  deve  essere  rispettata  la  misura  massima  del  tasso  di
interesse applicabile ai mutui, determinato  periodicamente  dal  dal
Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.(83) 
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano,  ove  compatibili,
alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. 
  3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base  dei
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base  di  stati  di
avanzamento dei lavori. ((PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  23  GIUGNO
2011, N. 118, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
                                                                 (65) 
 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 16, comma 11) che  "Il
comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, si interpreta nel senso che l'ente locale  puo'  assumere  nuovi
mutui e accedere ad  altre  forme  di  finanziamento  reperibili  sul
mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del
nuovo indebitamento". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".