DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008, n. 143

Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.13 novembre 2008, n. 181 (in G.U. 15/11/2008, n.268).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 28-11-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis 
 (Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria) 
 
  1. In attuazione della disposizione di cui  all'articolo  2,  comma
606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  a  decorrere
dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5,  comma  9,
della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' sostituita  dalla  tabella  di
cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. Il Ministro della  giustizia,  sentito  il  Consiglio  superiore
della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione
delle piante organiche del personale di magistratura. 
  3.  Fermo   restando   quanto   previsto   dall'articolo   13   del
decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2001, n. 317,  e  successive  modificazioni,  la
destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui
all'allegato 1 del presente decreto non puo' superare gli anni  dieci
anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per  gli
incarichi la cui durata e' prevista  da  specifiche  disposizioni  di
legge. 
  4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui
all'allegato 1 del presente decreto non si  applicano  ai  magistrati
destinati a funzioni  non  giudiziarie  presso  la  Presidenza  della
Repubblica, la Corte costituzionale,  il  Consiglio  superiore  della
magistratura ed agli incarichi elettivi. ((7)) 
  5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le
parole: "delle quali trecento da  destinare"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "assicurando la adeguata destinazione di magistrati". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  La L. 6 novembre 2012, n. 190, ha disposto (con l'art. 1, comma 71)
che "Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo  1-bis  del
decreto-legge  16   settembre   2008,   n.   143,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  13  novembre  2008,  n.  181,  anche  se
conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge,
il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore
della presente legge". 
  Si riporta il testo dell'art. 1, comma 68,  della  suddetta  legge:
"Salvo  quanto  previsto  dal  comma  69,  i   magistrati   ordinari,
amministrativi, contabili e  militari,  gli  avvocati  e  procuratori
dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori  ruolo
per   un   tempo   che,   nell'arco   del   loro   servizio,   superi
complessivamente  dieci  anni,  anche   continuativi.   Il   predetto
collocamento non puo'  comunque  determinare  alcun  pregiudizio  con
riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza."