LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale.

note: Entrata in vigore della legge: 15-11-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/03/1997)
Testo in vigore dal: 13-1-1993
aggiornamenti all'articolo
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             (Sanita'). 
  1. Ai fini della ottimale e razionale utilizzazione  delle  risorse
destinate al Servizio sanitario nazionale,  del  perseguimento  della
migliore efficienza del medesimo a garanzia del cittadino, di equita'
distributiva  e  del  contenimento   della   spesa   sanitaria,   con
riferimento all'articolo 32 della Costituzione, assicurando a tutti i
cittadini il libero accesso alle cure e la gratuita' del servizio nei
limiti e secondo  i  criteri  previsti  dalla  normativa  vigente  in
materia,  il  Governo  della  Repubblica,   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  e'  delegato  ad  emanare,  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
uno o piu' decreti legislativi con l'osservanza dei seguenti principi
e criteri direttivi: 
    a)  riordinare  la  disciplina  dei   ticket   e   dei   prelievi
contributivi, di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n.
41, e succes- sive modificazioni  ed  integrazioni,  sulla  base  del
principio  dell'uguaglianza  di  trattamento  dei  cittadini,   anche
attraverso  l'unificazione  dell'aliquota  contributiva,  da  rendere
proporzionale entro un livello massimo di reddito; 
    b)  rafforzare  le  misure  contro  le  evasioni  e  le  elusioni
contributive e contro i comportamenti abusivi nella utilizzazione dei
servizi,  anche  attraverso  l'introduzione  di  limiti  e  modalita'
personalizzate di fruizione delle esenzioni; 
    c) completare il riordinamento del Servizio sanitario  nazionale,
attribuendo alle regioni e alle province autonome  la  competenza  in
materia di programmazione e organizzazione dell'assistenza  sanitaria
e  riservando  allo  Stato,  in  questa  materia,  la  programmazione
sanitaria  nazionale,  la  determinazione  di  livelli  uniformi   di
assistenza  sanitaria   e   delle   relative   quote   capitarie   di
finanziamento, secondo misure tese  al  riequilibrio  territoriale  e
strutturale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano;
ove tale  intesa  non  intervenga  entro  trenta  giorni  il  Governo
provvede direttamente; 
    d) definire  i  principi  organizzativi  delle  unita'  sanitarie
locali  come  aziende  infraregionali  con  personalita'   giuridica,
articolate secondo i principi della legge  8  giugno  1990,  n.  142,
stabilendo comunque che esse abbiano  propri  organi  di  gestione  e
prevedendo un direttore generale e un collegio  dei  revisori  i  cui
membri, ad eccezione della rappresentanza del Ministero  del  tesoro,
devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti  nell'apposito
registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27  gennaio
1992,  n.  88.  La  definizione,  nell'ambito  della   programmazione
regionale, delle linee di indirizzo per l'impostazione  programmatica
delle attivita', l'esame del  bilancio  di  previsione  e  del  conto
consuntivo  con   la   remissione   alla   regione   delle   relative
osservazioni, le verifiche generali  sull'andamento  delle  attivita'
per eventuali osservazioni utili nella predisposizione  di  linee  di
indirizzo per le ulteriori programmazioni sono attribuiti al  sindaco
o  alla  conferenza  dei  sindaci   ovvero   dei   presidenti   delle
circoscrizioni di riferimento territoriale.  Il  direttore  generale,
che deve essere in possesso del diploma di laurea e di  requisiti  di
comprovata professionalita' ed esperienza gestionale e organizzativa,
e' nominato con scelta  motivata  dalla  regione  o  dalla  provincia
autonoma tra gli iscritti all'elenco nazionale da istituire presso il
Ministero della sanita'  ed  e'  assunto  con  contratto  di  diritto
privato a termine; e' coadiuvato da un direttore amministrativo e  da
un direttore sanitario in possesso dei medesimi requisiti soggettivi,
assunti anch'essi con contratto di diritto privato a termine,  ed  e'
assistito per le attivita'  tecnico-sanitarie  da  un  consiglio  dei
sanitari, composto da medici, in maggioranza,  e  da  altri  sanitari
laureati, nonche' da una rappresentanza dei servizi infermieristici e
dei tecnici  sanitari;  per  la  provincia  autonoma  di  Bolzano  e'
istituito  apposito  elenco  provinciale  tenuto  dalla  stessa   nel
rispetto delle vigenti  disposizioni  in  materia  di  bilinguismo  e
riserva proporzionale dei posti nel pubblico impiego;  per  la  Valle
d'Aosta e' istituito apposito elenco regionale tenuto  dalla  regione
stessa nel rispetto delle norme in materia di bilinguismo; 
    e) ridurre il numero delle unita' sanitarie locali, attraverso un
aumento della  loro  estensione  territoriale,  tenendo  conto  delle
specificita' delle aree montane; 
    f) definire i principi relativi ai poteri di  gestione  spettanti
al direttore generale; 
    g) definire principi relativi ai livelli di assistenza  sanitaria
uniformi  e  obbligatori,  tenuto  conto  della  peculiarita'   della
categoria di assistiti di cui all'articolo 37 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, espressi per le attivita'  rivolte  agli  individui  in
termini di prestazioni, stabilendo  comunque  l'individuazione  della
soglia minima di riferimento, da garantire a tutti i cittadini, e  il
parametro capitario di finanziamento da  assicurare  alle  regioni  e
alle province autonome per l'organizzazione di detta  assistenza,  in
coerenza con le risorse stabilite dalla legge finanziaria; 
    h) emanare, per  rendere  piene  ed  effettive  le  funzioni  che
vengono trasferite alle regioni e ella province autonome, entro il 30
giugno 1993, norme per la riforma del  Ministero  della  sanita'  cui
rimangono funzioni di indirizzo e di coordinamento, nonche' tutte  le
funzioni attribuite dalle leggi dello Stato per la sanita'  pubblica.
Le stesse norme debbono prevedere altresi' il riordino  dell'Istituto
superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL) nonche' degli istituti  di  ricovero  e
cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici.  Dette
norme non devono comportare oneri a carico dello Stato; 
    i) prevedere l'attribuzione, a decorrere dal 1 gennaio 1993, alle
regioni e alle province autonome dei contributi  per  le  prestazioni
del Servizio sanitario nazionale localmente riscossi con  riferimento
al domicilio fiscale del contribuente e la contestuale riduzione  del
Fondo sanitario nazionale di parte corrente di  cui  all'articolo  51
della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  e  successive  modificazioni;
imputare alle regioni e alle province autonome gli effetti finanziari
per gli eventuali livelli di assistenza sanitaria superiori a  quelli
uniformi, per le dotazioni di presidi e di posti letto eccedenti  gli
standard previsti e  per  gli  eventuali  disavanzi  di  gestione  da
ripianare con totale esonero finanziario dello Stato; le regioni e le
province autonome potranno far fronte ai predetti effetti  finanziari
con il  proprio  bilancio,  graduando  l'esonero  dai  ticket,  salvo
restando l'esonero totale dei farmaci salva-vita, variando in aumento
entro il limite del 6 per cento l'aliquota dei  contributi  al  lordo
delle  quote  di  contributo  fiscalizzate  per  le  prestazioni  del
Servizio sanitario nazionale (( ed entro il limite del 75  per  cento
)) l'aliquota dei tributi regionali vigenti; stabilire  le  modalita'
ed i termini per la riscossione dei prelievi contributivi; 
    l)  introdurre  norme  volte,  nell'arco  di  un  triennio,  alla
revisione e al  superamento  dell'attuale  regime  delle  convenzioni
sulla base di criteri di integrazione con il  servizio  pubblico,  di
incentivazione   al   contenimento   dei   consumi    sanitari,    di
valorizzazione del volontariato, di acquisizione  delle  prestazioni,
da soggetti singoli o consortili, secondo  principi  di  qualita'  ed
economicita', che consentano forme di  assistenza  differenziata  per
tipologie di prestazioni, al fine di assicurare ai cittadini migliore
assistenza e liberta' di scelta; 
    m) prevedere  che  con  decreto  interministeriale,  da  emanarsi
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  siano
individuate quote di risorse disponibili per le forme  di  assistenza
differenziata di cui alla lettera l); 
    n) stabilire i criteri per le individuazioni  degli  ospedali  di
rilievo nazionale e di alta specializzazione, compresi i  policlinici
universitari, e degli ospedali che in ogni regione saranno  destinati
a centro di riferimento della rete dei servizi di emergenza, ai quali
attribuire  personalita'   giuridica   e   autonomia   di   bilancio,
finanziaria, gestionale e tecnica e prevedere, anche  per  gli  altri
presidi delle unita' sanitarie locali, che la relativa  gestione  sia
informata al principio  dell'autonomia  economico-finanziaria  e  dei
preventivi e consuntivi per centri di costo, basato sulle prestazioni
effettuate,  con  appropriate  forme   di   incentivazione   per   il
potenziamento dei servizi ospedalieri diurni e la  deospedalizzazione
dei lungodegenti; 
    o) prevedere nuove modalita' di rapporto tra  Servizio  sanitario
nazionale ed universita' sulla base di  principi  che,  nel  rispetto
delle  attribuzioni  proprie  dell'universita'   regolino   l'apporto
all'attivita' assistenziale delle facolta' di  medicina,  secondo  le
modalita' stabilite dalla programmazione regionale  in  analogia  con
quanto previsto, anche in termini di finanziamento, per le  strutture
ospedaliere; nell'ambito di tali modalita' va peraltro  regolamentato
il rapporto tra Servizio sanitario nazionale ed  universita'  per  la
formazione in ambito ospedaliero del personale  sanitario  e  per  le
specializzazioni post-laurea; 
    p) prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali e  agli
ospedali  dotati   di   personalita'   giuridica   e   di   autonomia
organizzativa  del  patrimonio  mobiliare  e  immobiliare   gia'   di
proprieta' dei disciolti enti ospedalieri  e  mutualistici  che  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  fa  parte  del
patrimonio dei comuni; 
    q) prevedere che il rapporto di lavoro del  personale  dipendente
sia disciplinato in base  alle  disposizioni  dell'articolo  2  della
presente legge, individuando in particolare  i  livelli  dirigenziali
secondo criteri di efficienza,  di  non  incremento  delle  dotazioni
organiche  di  ciascuna  delle  attuali  posizioni  funzionali  e  di
rigorosa selezione negli accessi ai nuovi livelli dirigenziali cui si
perverra' soltanto per pubblico  concorso,  configurando  il  livello
dirigenziale apicale, per quanto riguarda il personale medico  e  per
le altre professionalita' sanitarie, quale incarico  da  conferire  a
dipendenti  forniti   di   nuova,   specifica   idoneita'   nazionale
all'esercizio delle funzioni di direzione e rinnovabile, definendo le
modalita' di  accesso,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'  del
personale dirigenziale, ivi  incluse  quelle  relative  al  personale
medico, riguardo agli interventi preventivi, clinici,  diagnostici  e
terapeutici, e la regolamentazione delle  attivita'  di  tirocinio  e
formazione di tutto il personale; 
    r) definire i principi per garantire i diritti dei cittadini  nei
confronti del servizio sanitario anche attraverso  gli  organismi  di
volontariato e  di  tutela  dei  diritti,  favorendo  la  presenza  e
l'attivita' degli stessi all'interno  delle  strutture  e  prevedendo
modalita'  di  partecipazione  e  di  verifica  nella  programmazione
dell'assistenza sanitaria e nella organizzazione dei servizi. Restano
salve le competenze ed attribuzioni delle regioni a statuto  speciale
e delle province autonome di Trento e di Bolzano; 
    s) definire i principi ed i criteri per la  riorganizzazione,  da
parte delle regioni e province autonome, su base dipartimentale,  dei
presidi multizonali di prevenzione,  di  cui  all'articolo  22  della
legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  cui  competono  le  funzioni  di
coordinamento tecnico dei  servizi  delle  unita'  sanitarie  locali,
nonche' di consulenza e supporto in materia di prevenzione a  comuni,
province  o  altre  amministrazioni   pubbliche   ed   al   Ministero
dell'ambiente; prevedere che i servizi delle unita' sanitarie locali,
cui competono le funzioni di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, siano organizzati nel dipartimento di
prevenzione, articolato almeno nei servizi di prevenzione ambientale,
igiene degli alimenti, prevenzione  e  sicurezza  degli  ambienti  di
lavoro, igiene e sanita' pubblica, veterinaria  in  riferimento  alla
sanita' animale, all'igiene e commercializzazione degli  alimenti  di
origine animale e all'igiene degli  allevamenti  e  delle  produzioni
zootecniche; 
    t) destinare una quota del Fondo sanitario nazionale ad attivita'
di ricerca di biomedica finalizzata, alle  attivita'  di  ricerca  di
istituti di rilievo nazionale, riconosciuti come tali dalla normativa
vigente  in   materia,   dell'Istituto   superiore   di   sanita'   e
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro
(ISPESL), nonche' ad iniziative centrali previste da leggi  nazionali
riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo  interregionale
o nazionale da trasferire allo  stato  di  previsione  del  Ministero
della sanita'; 
    u) allo scopo di garantire la puntuale  attuazione  delle  misure
attribuite alla competenza delle regioni e delle  province  autonome,
prevedere che in caso di inadempienza  da  parte  delle  medesime  di
adempimenti previsti dai  decreti  legislativi  di  cui  al  presente
articolo, il Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  della
sanita', disponga, previa diffida, il compimento degli atti  relativi
in  sostituzione   delle   predette   amministrazioni   regionali   o
provinciali; 
    v) prevedere l'adozione, da parte delle regioni e delle  province
autonome, entro il 1 gennaio 1993,  del  sistema  di  lettura  ottica
delle prescrizioni mediche, attivando, secondo le modalita'  previste
dall'articolo 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  le
apposite commissioni professionali di verifica.  Qualora  il  termine
per l'attivazione del sistema non fosse rispettato, il Ministro della
sanita', sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, attiva i poteri sostitutivi consentiti dalla legge; ove tale
parere non sia espresso entro  trenta  giorni  il  Ministro  provvede
direttamente; 
    z) restano salve le competenze e le attribuzioni delle regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  2. Sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le  norme  dell'articolo
4, comma 4,  della  legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  concernenti
l'ammissione  nel   prontuario   terapeutico   nazionale   di   nuove
specialita'  che  rappresentino  modifiche   di   confezione   o   di
composizione o di forma o di dosaggio di  specialita'  gia'  presenti
nel prontuario e che  comportino  un  aumento  del  costo  del  ciclo
terapeutico. 
  3. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il Governo trasmette alla Camera  dei  deputati  e  al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui  al
comma  1  al  fine  dell'espressione  del  parere  da   parte   delle
Commissioni permamenti competenti per la materia di cui  al  presente
articolo. Le Commissioni si esprimono  entro  quindici  giorni  dalla
data di trasmissione. 
  4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma
1, nel rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  determinati  dal
medesimo comma 1 e previo parere delle Commissioni di cui al comma 3,
potranno essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, fino  al
31 dicembre 1993.