REGIO DECRETO 18 dicembre 1941, n. 1368

Disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (041U1368)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/12/2021)
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Testo in vigore dal: 8-1-1942
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 2814, che delega al Governo  la
facolta' di pubblicare un nuovo Codice di procedura civile; 
 
  Visto il R. decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, che approva il  testo
del codice di procedura civile; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Guardasigilli,  Ministro  Segretario  di
Stato per la giustizia e la grazia; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvate le Disposizioni  di  attuazione  e  transitorie  del
Codice di procedura civile, viste, d'ordine Nostro, dal  Ministro  di
grazia e giustizia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 18 dicembre 1941-XX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                   Mussolini - Grandi 
 
  Visto, il Guardasigilli: Grandi 
 
  Registrato alla corte dei conti, addi' 23 dicembre 1941-XX 
 
  Atti del Governo, registro 440, foglio 77. - Mancini