LEGGE 21 giugno 1986, n. 317

((Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione.))

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/2018)
Testo in vigore dal: 19-1-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                           ((Definizioni)) 
 
  ((Ai fini della presente legge, oltre  alle  definizioni  contenute
nel regolamento (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni: 
    a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti
agricoli, compresi i prodotti della pesca; 
    b)  servizio:  ai  fini  dell'applicazione  della  disciplina  in
materia di normazione, qualsiasi attivita' economica  non  salariata,
quale  definita  all'articolo  57  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini  dell'applicazione  della
procedura di informazione di cui all'articolo  1-bis  della  presente
legge, qualsiasi servizio della societa'  dell'informazione,  vale  a
dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro  retribuzione,  a
distanza, per  via  elettronica  e  a  richiesta  individuale  di  un
destinatario di  servizi;  ai  fini  della  presente  definizione  si
intende per: 
      1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea
delle parti; 
      2) per via  elettronica:  un  servizio  inviato  all'origine  e
ricevuto  a  destinazione  mediante  attrezzature   elettroniche   di
trattamento, compresa la compressione digitale, e  di  memorizzazione
di dati,  e  che  e'  interamente  trasmesso,  inoltrato  e  ricevuto
mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; 
      3) a richiesta individuale di un destinatario  di  servizi:  un
servizio  fornito  mediante  trasmissione  di   dati   su   richiesta
individuale; 
    c) specificazione tecnica: una specificazione che  figura  in  un
documento che definisce le caratteristiche richieste di un  prodotto,
quali i livelli di qualita' o  di  proprieta'  di  utilizzazione,  la
sicurezza, le dimensioni, comprese  le  prescrizioni  applicabili  al
prodotto  per  quanto  riguarda  la  denominazione  di  vendita,   la
terminologia,  i  simboli,  le  prove   ed   i   metodi   di   prova,
l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonche'  le  procedure
di valutazione della conformita'; il termine "specificazione tecnica"
comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione  relativi  ai
prodotti agricoli ai sensi dell'articolo  38,  paragrafo  1,  secondo
comma,  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,   ai
prodotti destinati all'alimentazione  umana  e  animale,  nonche'  ai
medicinali definiti all'articolo 1  della  direttiva  2001/83/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  come  attuata  dal   decreto
legislativo 24  aprile  2006,  n.  219,  cosi'  come  i  metodi  e  i
procedimenti di  produzione  relativi  agli  altri  prodotti,  quando
abbiano un'incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; 
    d) altro requisito: un requisito diverso  da  una  specificazione
tecnica,  prescritto  per  un  prodotto  per  motivi  di  tutela,  in
particolare dei consumatori o dell'ambiente,  e  concernente  il  suo
ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di
utilizzazione,  di  riciclaggio,  di  reimpiego  o  di  eliminazione,
qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo  la
composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione; 
    e) regola relativa ai servizi: un requisito  di  natura  generale
relativo all'accesso alle attivita' di servizio di cui  alla  lettera
b) e al loro esercizio, in particolare le  disposizioni  relative  al
prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario  di  servizi,  ad
esclusione delle regole che non riguardano specificamente  i  servizi
ivi definiti; ai fini della presente definizione: 
      1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi
della  societa'  dell'informazione  quando,  alla  luce   della   sua
motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si  pone  come
finalita'  e  obiettivo  specifici,  nel  suo  insieme  o  in  alcune
disposizioni puntuali, di disciplinare in  modo  esplicito  e  mirato
tali servizi; 
      2) una regola non si  considera  riguardante  specificamente  i
servizi  della  societa'  dell'informazione  se  essa  riguarda  tali
servizi solo in modo implicito o incidentale; 
    f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o
una  regola   relativa   ai   servizi,   comprese   le   disposizioni
amministrative che  ad  esse  si  applicano,  la  cui  osservanza  e'
obbligatoria, de iure o de  facto,  per  la  commercializzazione,  la
prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi  o
l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell'Unione europea o  in
una parte importante di esso, nonche',  fatte  salve  quelle  di  cui
all'articolo 9-ter,  le  disposizioni  legislative,  regolamentari  o
amministrative  che  vietano  la  fabbricazione,  l'importazione,  la
commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione
o l'utilizzo di un servizio  o  lo  stabilimento  come  fornitore  di
servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto: 
      1) le disposizioni legislative, regolamentari o  amministrative
che  fanno  riferimento  o  a  specificazioni  tecniche  o  ad  altri
requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali  o
di buona prassi che si riferiscono  a  loro  volta  a  specificazioni
tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai  servizi  e
la cui osservanza conferisce  una  presunzione  di  conformita'  alle
prescrizioni  fissate  dalle   suddette   disposizioni   legislative,
regolamentari o amministrative; 
      2) gli accordi facoltativi dei quali  l'autorita'  pubblica  e'
parte contraente e che, nell'interesse generale mirano al rispetto di
specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai
servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici; 
      3) le specificazioni tecniche o altri  requisiti  o  le  regole
relative ai servizi  connessi  con  misure  di  carattere  fiscale  o
finanziario che influenzano il  consumo  di  prodotti  o  di  servizi
promuovendo l'osservanza di  tali  specificazioni  tecniche  o  altri
requisiti o regole relative  ai  servizi;  non  sono  contemplati  le
specificazioni tecniche, o altri requisiti o le  regole  relative  ai
servizi connessi con i regimi nazionali  di  sicurezza  sociale,  ove
stabilite dalle autorita' designate dagli Stati membri e  incluse  in
un elenco stabilito  e  aggiornato,  all'occorrenza  da  parte  della
Commissione nell'ambito del comitato  di  cui  all'articolo  2  della
direttiva (UE) 2015/1535; 
    g) progetto di regola tecnica: il  testo  di  una  specificazione
tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai  servizi,
comprendente  anche  disposizioni   amministrative,   elaborato   per
adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in  una
fase preparatoria in cui e' ancora possibile apportarvi modificazioni
sostanziali; 
    h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno
una volta l'anno da uno degli organismi nazionali  di  normazione  in
conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 3  del  regolamento
(UE) n. 1025/2012; 
    i) Unita' centrale di notifica: ai fini  dell'applicazione  della
procedura  di  informazione  di  cui  all'articolo  1-bis,  l'ufficio
dirigenziale indicato  nel  decreto  ministeriale  di  individuazione
degli uffici dirigenziali non generali, nell'ambito  della  Direzione
generale cui e' attribuita la relativa competenza dal regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 
    l) data di notifica: la data in cui  la  Commissione  europea  ha
ricevuto  la  comunicazione  di  cui  all'articolo  5-bis,  comma  1,
corredata della  documentazione  prescritta,  attraverso  il  sistema
pratico scelto  dalla  Commissione  in  attuazione  dell'articolo  3,
paragrafo 4, lettera  a),  della  direttiva  (UE)  2015/1535  per  lo
scambio di informazioni; 
    m) testo definitivo  di  una  regola  tecnica:  il  testo  di  un
progetto di regola  tecnica  comunicato  alla  Commissione  ai  sensi
dell'articolo 5-bis, che e' stato approvato definitivamente dal o dai
soggetti   istituzionali   dotati   dell'autorita'   di    apportarvi
modificazioni sostanziali; 
    n) data di adozione di una regola tecnica:  la  data  in  cui  il
testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai
sensi dell'articolo 5-bis, e' approvato  definitivamente  dal  o  dai
soggetti   istituzionale   dotati   dell'autorita'   di    apportarvi
modificazioni sostanziali; 
    o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data
in cui il testo definitivo  di  un  progetto  di  regola  tecnica  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  ovvero
nel sito istituzionale dell'Amministrazione o  Autorita'  che  la  ha
adottata.))