MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 20 dicembre 2021, n. 244

Regolamento recante modifiche al decreto 24 dicembre 2019, n. 177 e successive modificazioni, concernente i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. (22G00023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2022
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Testo in vigore dal: 17-3-2022
 
                      IL MINISTRO DELLA CULTURA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visti gli articoli 19, 20, 21 e  22  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, con cui  e'  stata  istituita  l'Agenzia  per  l'Italia
digitale; 
  Visto l'articolo 1, commi 979 e 980, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato»; 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, la Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al  capitolo  1430  ha  stanziato,  nella
sezione II, per gli anni 2018 e 2019 la dotazione finanziaria di  cui
all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015; 
  Visto l'articolo 1, comma 604, della legge  30  dicembre  2018,  n.
145, ai sensi del quale «a tutti i residenti nel territorio nazionale
in possesso, ove previsto, di  permesso  di  soggiorno  in  corso  di
validita', i quali compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel  2019,  e'
assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 240 milioni di
euro, una Carta elettronica, utilizzabile  per  acquistare  biglietti
per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli  dal
vivo, libri, musica registrata, titoli di accesso a musei, mostre  ed
eventi culturali, monumenti, gallerie, aree  archeologiche  e  parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate  con  la  Carta  non
costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non  rilevano  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica equivalente. Con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da  assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e  le  modalita'  di
attribuzione e di utilizzo della Carta»; 
  Visto l'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 giugno  2019,
n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto  2019,  n.
81,  che  aggiunge,  tra  i  prodotti  acquistabili  con   la   Carta
elettronica di cui l'articolo 1, comma 604, della legge  n.  145  del
2018, i prodotti dell'editoria audiovisiva; 
  Visto l'articolo 1, comma 357, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  come  modificato   dall'articolo   183,   comma   11-ter,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale, per coloro che
compiono diciotto anni di eta' nel 2020, il limite massimo  di  spesa
e' di  190  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  e  tra  i  prodotti
acquistabili  con  la  Carta  sono  ricompresi  gli   abbonamenti   a
quotidiani anche in formato digitale; 
  Vista la legge 8 ottobre 2020, n. 128,  recante  «Disposizioni  per
l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020»,
che ha disposto l'incremento di 30 milioni di euro del capitolo 1430,
iscritto nella missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attivita'
culturali e paesaggistici»,  programma  1.9  «Tutela  del  patrimonio
culturale» dello stato di previsione del Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e  per  il  turismo,  destinato  all'assegnazione
della Carta elettronica ai beneficiari che compiono diciotto anni  di
eta' nell'anno 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64; 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 285 del 9 dicembre 2014; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2016, n. 187, «Regolamento recante i criteri e le modalita'
di attribuzione e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica,  prevista
dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015,  n.  208  e
successive modificazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, recante «Regolamento recante
i criteri e le modalita' di attribuzione e di  utilizzo  della  Carta
elettronica, prevista dall'articolo 1,  comma  604,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145»; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo 22  dicembre  2020,  n.  192,  recante  «Modifiche  al
decreto del Ministro per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il
turismo 24  dicembre  2019,  n.  177,  concernente  i  criteri  e  le
modalita' di attribuzione e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica,
prevista dall'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n.
145»; 
  Visto l'articolo 1, comma 357, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, come modificato dall'articolo 1, commi 576 e 611, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale «Al fine di  promuovere  lo
sviluppo della cultura e la conoscenza del  patrimonio  culturale,  a
tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto,
di permesso di soggiorno in corso  di  validita',  i  quali  compiono
diciotto anni di eta' nel 2020 e nel 2021,  e'  assegnata,  nell'anno
del compimento del  diciottesimo  anno  e  nel  rispetto  del  limite
massimo di spesa di 190 milioni di euro per  l'anno  2020  e  di  150
milioni di euro per l'anno 2021, una Carta elettronica,  utilizzabile
per   acquistare   biglietti   per   rappresentazioni   teatrali    e
cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,   abbonamenti   a
quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica  registrata,
prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre
ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi
naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di
teatro o di lingua straniera»; 
  Visto l'articolo 65, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021,  n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.
106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,  per
le  imprese,  il  lavoro,  i  giovani,  la   salute   e   i   servizi
territoriali», che ha modificato il citato  articolo  1,  comma  576,
della legge n. 178 del 2020, incrementando il limite massimo di spesa
ivi previsto da 150 a 220 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Visto l'articolo 1, comma 358, della citata legge n. 160 del  2019,
ai sensi del quale  «Con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti
gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di
cui al comma 357, i criteri e  le  modalita'  di  attribuzione  e  di
utilizzo della Carta»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», che  ha  ridenominato  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo in Ministero della cultura; 
  Tenuto   conto   dell'attuazione   delle   analoghe    misure    di
riconoscimento di  una  Carta  elettronica  ai  neo-diciottenni  gia'
realizzate negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, in  particolare,
della realizzazione di una apposita piattaforma informatica  dedicata
e  della   definizione   e   implementazione   delle   modalita'   di
registrazione dei beneficiari e degli  operatori  commerciali,  della
emissione  e  validazione  dei  buoni   di   spesa,   nonche'   della
fatturazione; 
  Rilevato  che  beneficiari  e  beni  acquistabili  con   la   Carta
elettronica sono i medesimi gia' previsti nelle  precedenti  analoghe
misure  attuate  nei  predetti  anni  e  regolate  dal  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187,  con
la  sola  integrazione  tra  i   beni   acquistabili   dei   prodotti
dell'editoria  audiovisiva  e  degli  abbonamenti  a   quotidiani   e
periodici anche in formato digitale; 
  Ritenuto opportuno continuare ad utilizzare la  Carta  elettronica,
al fine di assicurare la migliore continuita' delle iniziative  e  di
non determinare costi aggiuntivi  per  l'Amministrazione,  ne'  nuovi
oneri per  gli  operatori  gia'  attivi  sulla  predetta  piattaforma
informatica dedicata; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati  personali  ai  sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 ottobre 2021 e
del 9 novembre 2021; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 3 dicembre 2021; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
  e per il turismo 24 dicembre 2019,  n.  177,  come  modificato  dal
  decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e  per  il
  turismo 22 dicembre 2020, n. 192 
 
  1. Al decreto del Ministro per i beni e le  attivita'  culturali  e
per il turismo 24 dicembre 2019, n. 177, come modificato dal  decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo  22
dicembre 2020, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole «nell'anno 2019 e nell'anno 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019, 2020 e 2021»; 
      2) al comma 2, e' inserito, in fine, il  seguente  periodo:  «I
dati  anagrafici  dei  beneficiari  possono  essere  accertati  anche
attraverso la carta di identita' elettronica, di seguito "CIE".»; 
    b) all'articolo 4, dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Il  MIC  cura  l'attivita'  di  comunicazione  istituzionale,
mediante apposite  iniziative  di  informazione  e  promozione  della
misura, nonche' di assistenza all'utenza sulle piattaforme  digitali.
Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma,  che  non
possono eccedere il limite massimo di euro 100.000 per  l'anno  2021,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11,  comma  1,
lettera b-bis).»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, secondo periodo, le parole  «nell'anno  2019  e»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2019,» e sono inserite, in
fine, le seguenti parole: «e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari
che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021»; 
      2) dopo il comma 2-bis, e'  inserito  il  seguente:  «2-ter.  I
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021 possono
utilizzare la Carta, oltre che per l'acquisto di quanto  indicato  ai
commi 2 e 2-bis, per l'acquisto di abbonamenti a periodici  anche  in
formato digitale.»; 
    d) all'articolo 6, comma 1, le parole «nell'anno 2019  ed  entro»
sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2019, entro»  e,  dopo  le
parole «nell'anno 2020», sono inserite le seguenti: «ed entro  e  non
oltre il 28 febbraio 2023 per i  beneficiari  che  compiono  diciotto
anni di eta' nell'anno 2021»; 
    e) all'articolo 7, comma 4: 
      1) al primo periodo, le parole «31 agosto 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «31 agosto 2022»; 
      2) al secondo periodo, le parole «l'utilizzo delle  credenziali
fornite dall'Agenzia delle entrate» sono sostituite  dalle  seguenti:
«SPID o CIE»; 
    f) all'articolo 11: 
      1) al comma 1, dopo la lettera b),  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis)   per   l'anno   2021,   mediante   corrispondente   utilizzo
dell'autorizzazione di spesa di cui  al  comma  357  dell'articolo  1
della legge n. 160 del 2019, in misura pari a 220 milioni di euro.»; 
      2) al comma 1-bis, le parole «e quelle» sono  sostituite  dalle
seguenti: «. Le  risorse»  ed  e'  inserito,  in  fine,  il  seguente
periodo: «Le risorse di cui alla lettera b-bis)  del  medesimo  comma
sono impegnate entro il 31 dicembre 2021 e possono essere spese entro
il 31 dicembre 2023.»; 
    g) ovunque ricorrano, la denominazione «Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» e' sostituita  dalla  seguente:
«Ministero della cultura» e l'acronimo  «MIBACT»  e'  sostituito  dal
seguente: «MIC». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 20 dicembre 2021 
 
                                            Il Ministro della cultura 
                                                   Franceschini       
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg.ne n. 236 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri»: 
                «Art.  17  (Regolamenti).  -  1.  Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
                  a)  l'esecuzione  delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                  b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                  c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte
          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                  d)  l'organizzazione  ed  il  funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
                2.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                4. I regolamenti di cui al comma 1 ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                  a) riordino degli uffici di diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                  b)   individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                  c) previsione di strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                  d)  indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche; 
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
                4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del  comma
          1 del presente articolo, si provvede al periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi». 
              - Si riporta il testo degli articoli 19, 21  e  22  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese»,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: 
                «Art.  19  (Istituzione  dell'Agenzia  per   l'Italia
          Digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          Digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato. 
                2.  L'Agenzia  opera  sulla  base  di   principi   di
          autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300.». 
                «Art.  21  (Organi  e  statuto).  -  1.  Sono  organi
          dell'Agenzia: 
                  a) il Direttore generale; 
                  b) il Comitato di indirizzo; 
                  c) il Collegio dei revisori dei conti. 
                2. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
                3. Il Direttore generale e' il legale  rappresentante
          dell'Agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
                4. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  Direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999,  n.  300,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto. Lo statuto prevede  che  il  Comitato  di
          indirizzo  sia  composto   da   un   rappresentante   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,    da    un
          rappresentante     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  da  un   rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          designati dalla Conferenza unificata e  dai  rappresentanti
          delle amministrazioni centrali la  cui  spesa  corrente  di
          previsione per ciascun ministero in materia di  informatica
          e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle  allegate  alla
          legge annuale di stabilita', non sia  inferiore  al  trenta
          per cento  della  previsione  annuale  complessiva  per  le
          Amministrazioni  centrali,  affinche'  siano  rappresentate
          sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per  cento  della
          spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti  del
          Comitato  di  indirizzo  non  spettano  compensi,  gettoni,
          emolumenti o indennita' comunque definiti ne'  rimborsi  di
          spese e dalla loro partecipazione allo  stesso  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con lo  statuto  sono  altresi'  disciplinate  le
          modalita'  di  nomina,  le  attribuzioni  e  le  regole  di
          funzionamento del Comitato di indirizzo e le  modalita'  di
          nomina del Collegio dei revisori dei conti.». 
                «Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia  per
          la   diffusione   delle   tecnologie   per   l'innovazione;
          successione dei rapporti e individuazione  delle  effettive
          risorse umane e strumentali). - 1. Dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, DigitPA  e  l'Agenzia  per  la
          diffusione  delle   tecnologie   per   l'innovazione   sono
          soppressi. 
                2.  Al  fine  di  garantire  la   continuita'   delle
          attivita'  e  dei  rapporti  facenti  capo  alle  strutture
          soppresse, gli organi in carica alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto
          continuano a svolgere  le  rispettive  funzioni  fino  alla
          nomina del  direttore  generale  e  deliberano  altresi'  i
          bilanci di chiusura  degli  enti  soppressi  alla  data  di
          cessazione degli enti  stessi,  che  sono  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla medesima data e  trasmessi  per  l'approvazione
          alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Il  Direttore   generale
          esercita in via transitoria le funzioni svolte  dagli  enti
          soppressi e dal Dipartimento di cui all'articolo 20,  comma
          2, in qualita'  di  commissario  straordinario,  fino  alla
          nomina  degli  altri  organi  dell'Agenzia   per   l'Italia
          Digitale. 
                3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia  Digitale
          il  personale  di  ruolo  delle  amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, neppure giudiziale.  Le  risorse
          finanziarie trasferite all'Agenzia e non  ancora  impegnate
          con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata  in
          vigore della  presente  disposizione  sono  destinate  alle
          finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla  stessa
          Agenzia per l'attuazione dei  compiti  ad  essa  assegnati.
          Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
          1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  i
          relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
          a valere  sul  Progetto  operativo  di  assistenza  tecnica
          "Societa'   dell'informazione"   che    permangono    nella
          disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          che puo' avvalersi, per il loro utilizzo,  della  struttura
          di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  47  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e
          successive modificazioni. E'  fatto  salvo  il  diritto  di
          opzione per il personale in servizio a tempo  indeterminato
          presso  il  Dipartimento  per  la  digitalizzazione   della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e  per  il  personale
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione. Per i  restanti  rapporti  di
          lavoro l'Agenzia subentra nella  titolarita'  del  rapporto
          fino alla naturale scadenza. 
                4. Il personale attualmente in servizio in  posizione
          di comando presso le amministrazioni  di  cui  all'articolo
          20, comma 2, puo' optare per il  transito  alle  dipendenze
          dell'Agenzia.  Il  personale   comandato   non   transitato
          all'Agenzia  ritorna  all'amministrazione  o  all'ente   di
          appartenenza. 
                5. Nelle  more  della  definizione  dei  comparti  di
          contrattazione, ai sensi dell'articolo  40,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
                6. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di  130
          unita',  con  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche'  la
          dotazione   delle   risorse   finanziarie   e   strumentali
          necessarie al funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  tenendo
          conto del rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni
          dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle  risorse
          e di riduzione delle spese per il funzionamento  e  per  le
          collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto  e'  definita
          la tabella di equiparazione del  personale  trasferito  con
          quello appartenente al  comparto  Ministeri.  I  dipendenti
          trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale   di
          provenienza, nonche' il trattamento economico  fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
          Nel  caso  in  cui  il  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello  del  comparto  Ministeri,  il  personale
          percepisce  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
                7. 
                8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
                9.  All'Agenzia  si  applicano  le  disposizioni  sul
          patrocinio   e   sull'assistenza   in   giudizio   di   cui
          all'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611. 
                10.  Il  comma  1   dell'articolo   68   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
                  "1.  Le  pubbliche   amministrazioni   acquisiscono
          programmi informatici o parti di  essi  a  seguito  di  una
          valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
          seguenti soluzioni disponibili  sul  mercato:  a)  software
          sviluppato per conto  della  pubblica  amministrazione;  b)
          riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto
          della pubblica amministrazione;  c)  software  libero  o  a
          codice sorgente  aperto;  d)  software  combinazione  delle
          precedenti   soluzioni.   Solo   quando   la    valutazione
          comparativa  di  tipo   tecnico   ed   economico   dimostri
          l'impossibilita' di accedere a soluzioni open source o gia'
          sviluppate all'interno della pubblica amministrazione ad un
          prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
          informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
          d'uso.  La  valutazione  di  cui  al  presente   comma   e'
          effettuata  secondo  le  modalita'  e  i  criteri  definiti
          dall'Agenzia per l'Italia Digitale,  che,  a  richiesta  di
          soggetti interessati, esprime altresi' parere circa il loro
          rispetto".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 979 e 980,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato»: 
                «Art. 1 - (Omissis). 
                979. Al fine di promuovere lo sviluppo della  cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale,  in  possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita'  i
          quali compiono diciotto anni di  eta'  nell'anno  2016,  e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili. 
                980.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  979  e'
          autorizzata la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
              - La legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante  «Bilancio
          di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2018-2020»,   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29  dicembre
          2017, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 604, della
          legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: 
                «Art. 1. - (Omissis). 
                604. Al fine di promuovere lo sviluppo della  cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale  in   possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
          quali  compiono  diciotto  anni  di  eta'  nel   2019,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di  240
          milioni di euro, una Carta  elettronica,  utilizzabile  per
          acquistare  biglietti  per  rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche  e  spettacoli  dal  vivo,  libri,  musica
          registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di
          accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche'  per
          sostenere i costi relativi a corsi di musica, di  teatro  o
          di lingua straniera. Le somme assegnate con  la  Carta  non
          costituiscono reddito imponibile  del  beneficiario  e  non
          rilevano ai fini del  computo  del  valore  dell'indicatore
          della situazione economica  equivalente.  Con  decreto  del
          Ministro per i beni e le attivita' culturali,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente legge,  sono  definiti  gli  importi  nominali  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i  criteri
          e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          28 giugno 2019, n. 59, recante «Misure urgenti  in  materia
          di  personale  delle  fondazioni  lirico   sinfoniche,   di
          sostegno  del  settore   del   cinema   e   audiovisivo   e
          finanziamento delle attivita' del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali, di credito d'imposta per  investimenti
          pubblicitari   nei   settori   editoriale,   televisivo   e
          radiofonico,  di  normativa   antincendio   negli   edifici
          scolastici e per lo svolgimento della  manifestazione  UEFA
          Euro 2020, nonche' misure a favore degli istituti superiori
          musicali e delle accademie  di  belle  arti  non  statali»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2019,
          n. 81: 
                «Art. 3 (Misure urgenti di semplificazione e sostegno
          per il settore cinema  e  audiovisivo).  -  1.  Al  decreto
          legislativo 31  luglio  2005,  n.  177  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                  a) all'articolo 44-bis: 
                    1) al comma 1, le parole: "La  quota  di  cui  al
          primo periodo e' innalzata: a) al cinquantatre' per  cento,
          per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre  2019;  b)
          al cinquantasei per cento, per l'anno 2020; c) al  sessanta
          per  cento,  a  decorrere  dal  1°  gennaio   2021."   sono
          soppresse; 
                    2) al comma 2, alinea, le parole: "dal 1°  luglio
          2019,  alle  opere  audiovisive"  sono   sostituite   dalle
          seguenti: "dal 1° gennaio 2020, alle opere"; le parole  "di
          almeno la meta'"  sono  soppresse;  alla  lettera  b)  sono
          aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ";  tale  quota  e'
          ridotta a un quinto per l'anno 2020"; 
                    3) il comma 3 e'  sostituito  dal  seguente:  "3.
          Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, la concessionaria
          del   servizio   pubblico   radiofonico,    televisivo    e
          multimediale riserva almeno il 12 per cento  del  tempo  di
          diffusione,  escluso  il  tempo  destinato   a   notiziari,
          manifestazioni sportive,  giochi  televisivi,  pubblicita',
          servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche
          e  audiovisive  di  finzione,  di  animazione,  documentari
          originali  di  espressione  originale   italiana,   ovunque
          prodotte; almeno un quarto di tale  quota  e'  riservata  a
          opere cinematografiche di  espressione  originale  italiana
          ovunque prodotte."; 
                    4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Le
          percentuali di cui  ai  commi  1,  2  e  3  debbono  essere
          rispettate su base annua"; 
                  b) all'articolo 44-ter: 
                    1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite
          dalle seguenti: "a) all'11,5  per  cento,  da  destinare  a
          opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2020;
          b) al 12,5 per cento, da  destinare  a  opere  prodotte  da
          produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2021."; 
                    2) dopo il comma  1,  e'  inserito  il  seguente:
          "1-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo
          44-sexies prevedono che una percentuale  pari  almeno  alla
          meta' delle quote di cui al comma 1 sia riservata  a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni."; 
                    3) al comma 2, dopo le parole: "La percentuale di
          cui  al  primo  periodo  e'  innalzata"  sono  inserite  le
          seguenti "al 3,5  per  cento  a  decorrere  dal  2020";  le
          lettere a), b) e c) sono soppresse; e' aggiunto,  in  fine,
          il seguente periodo: "Il regolamento o i regolamenti di cui
          all'articolo 44-sexies prevedono che una  percentuale  pari
          almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni."; 
                    4) al comma 3, alinea, sono aggiunte, in fine  le
          seguenti parole: "al 17 per cento, a decorrere  dal  2020";
          le lettere a) e b) sono soppresse; 
                    5) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
          "3-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo
          44-sexies prevedono che una percentuale  pari  almeno  alla
          meta' delle quote di cui al comma 3 sia riservata  a  opere
          di  espressione  originale  italiana  ovunque  prodotte  da
          produttori indipendenti negli ultimi cinque anni."; 
                    6) al comma 4,  le  lettere  a),  b)  e  c)  sono
          sostituite dalle seguenti: "a) al 4 per cento nel 2020;  b)
          al 4,2 per cento a decorrere dal 2021."; 
                    7) dopo il comma  4,  e'  inserito  il  seguente:
          "4-bis. Il regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo
          44-sexies prevedono che almeno l'85 per cento  delle  quote
          di cui al comma 4 sia riservato alla coproduzione ovvero al
          preacquisto  di  opere  cinematografiche   di   espressione
          originale  italiana,   ovunque   prodotte   da   produttori
          indipendenti."; 
                    8) al comma  5,  le  parole  da:  "di  animazione
          appositamente prodotte" e fino alla  fine  del  comma  sono
          sostituite  dalle   seguenti:   "prodotte   da   produttori
          indipendenti  e  specificamente  destinate  ai  minori  una
          ulteriore sotto quota non inferiore al 7  per  cento  della
          quota prevista per le opere europee di cui al comma  3,  di
          cui  almeno  il  65  per  cento  e'  riservato   ad   opere
          d'animazione"; 
                  c) all'articolo 44-quater: 
                    1) al comma 1, lettera a), e' aggiunto,  in  fine
          il seguente periodo: ". Per i fornitori di servizi di media
          audiovisivi a richiesta che prevedono il  pagamento  di  un
          corrispettivo  specifico  per  la  fruizione   di   singoli
          programmi, la predetta quota  si  calcola  sui  titoli  del
          catalogo e non si applica l'obbligo  di  programmazione  di
          opere audiovisive europee realizzate  negli  ultimi  cinque
          anni"; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) gli
          obblighi  di  investimento  in  opere  audiovisive  europee
          prodotte da produttori indipendenti in misura pari al  12,5
          per cento  dei  propri  introiti  netti  annui  in  Italia,
          secondo quanto  previsto  con  regolamento  dell'Autorita'.
          Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento
          dell'Autorita' di cui  al  comma  1-bis,  gli  obblighi  di
          investimento di cui alla presente lettera, sono fissati  in
          misura pari al 15 per cento."; 
                    2) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: 
                    "1-bis.   Con   regolamento   dell'Autorita'   da
          adottare, sentiti il Ministero per i beni  e  le  attivita'
          culturali e il Ministero dello sviluppo economico, la quota
          di cui al comma 1, lettera b), puo'  essere  innalzata,  in
          misura non superiore  al  20  per  cento,  in  relazione  a
          modalita' d'investimento che non risultino coerenti con una
          crescita equilibrata  del  sistema  produttivo  audiovisivo
          nazionale, nonche' sulla base dei seguenti criteri: 
                    a) il mancato stabilimento di una sede  operativa
          in Italia e l'impiego di un numero di dipendenti  inferiore
          a venti unita', da verificare entro dodici mesi dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  regolamento   dell'Autorita',
          comporta l'aumento della quota di cui al comma  1,  lettera
          b), fino al 3 per cento; 
                    b)  il  mancato   riconoscimento   in   capo   ai
          produttori indipendenti di una quota di  diritti  secondari
          proporzionale  all'apporto   finanziario   del   produttore
          all'opera   in   relazione   alla   quale   e'   effettuato
          l'investimento, ovvero l'adozione di  modelli  contrattuali
          da cui derivi un ruolo meramente esecutivo  dei  produttori
          indipendenti comporta l'aumento della quota di cui al comma
          1, lettera b), fino al 4,5 per cento. 
                    1-ter. Il regolamento dell'Autorita'  di  cui  al
          comma 1-bis e' aggiornato, sentiti il Ministero per i  beni
          e le attivita' culturali  e  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico, entro due anni dalla data della sua  entrata  in
          vigore e, comunque, con cadenza biennale in relazione  allo
          sviluppo del mercato audiovisivo italiano, anche sulla base
          della relazione annuale di cui  all'articolo  44-quinquies,
          comma 4."; 
                    3) al comma 2 le parole  "1°  luglio  2019"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"; 
                    4) al comma 4 e' aggiunto, in fine,  il  seguente
          periodo: "Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a
          richiesta che prevedono il pagamento  di  un  corrispettivo
          specifico per la fruizione di  singoli  programmi,  tra  le
          modalita' di  assolvimento  degli  obblighi  sono  compresi
          anche il  riconoscimento  al  titolare  del  diritto  della
          remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i
          costi sostenuti per la  distribuzione  digitale  dell'opera
          medesima sulla piattaforma digitale."; 
                    5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Una
          quota non inferiore  al  50  per  cento  della  percentuale
          prevista per le opere europee rispettivamente al  comma  1,
          lettere a) e b), e al comma 1-bis, e' riservata alle  opere
          di espressione originale italiana, ovunque  prodotte  negli
          ultimi  cinque  anni,  da   produttori   indipendenti.   Il
          regolamento o i regolamenti di cui  all'articolo  44-sexies
          prevedono che una percentuale  pari  almeno  ad  un  quinto
          della sotto quota di investimento di cui al presente comma,
          sia  riservato  a  opere  cinematografiche  di  espressione
          originale   italiana   ovunque   prodotte   da   produttori
          indipendenti, di cui il 75 per cento riservato  alle  opere
          prodotte negli ultimi cinque anni."; 
                    6) al comma 6 le parole  "1°  luglio  2019"  sono
          sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020"; 
                  d) all'articolo 44-quinquies: 
                    1) al comma 3 le parole: "a  decorrere  dall'anno
          2019" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a  decorrere  dal
          2020"; le parole da: "assolto gli obblighi di  investimento
          previsti" fino alla fine del  comma  sono  sostitute  dalle
          seguenti: "assolto  gli  obblighi  previsti  nell'anno,  le
          eventuali oscillazioni in difetto, nel limite  massimo  del
          15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo  anno,
          devono essere recuperate nell'anno successivo  in  aggiunta
          agli obblighi dovuti per tale anno.  Nel  caso  in  cui  il
          fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la
          quota dovuta annualmente, la quota  eccedente  puo'  essere
          conteggiata ai fini del raggiungimento della  quota  dovuta
          nell'anno successivo."; 
                    2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
                    "3-bis. Ai fini di cui al  comma  3,  l'Autorita'
          comunica annualmente a  ciascun  fornitore  di  servizi  di
          media audiovisivi il  raggiungimento  della  quota  annuale
          ovvero l'eventuale oscillazione in  difetto  da  recuperare
          nell'anno successivo ovvero l'eventuale  superamento  della
          quota stessa da conteggiare nell'anno successivo. 
                    3-ter.  Restano  ferme   le   sanzioni   di   cui
          all'articolo 51, in caso di mancato recupero della quota in
          difetto  nell'anno  successivo  o  di  scostamento  annuale
          superiore al 15 per cento della quota dovuta  nell'anno  di
          riferimento."; 
                  e) all'articolo 44-sexies: 
                    1) al comma 1, alinea, le parole "e le competenti
          Commissioni parlamentari" sono soppresse; alla lettera  b),
          le parole: "commi 2 e 4" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "commi 1-bis, 2, 3-bis e 4-bis"; 
                    2) al comma 3, alinea, dopo le  parole:  "44-ter"
          sono inserite le seguenti: "e all'articolo 44-quater"; alla
          lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  ".
          In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi
          e gli assetti contrattuali e produttivi  relativi  a  opere
          cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o
          documentari originali, di  espressione  originale  italiana
          ovunque  prodotte,  devono  assicurare  che  il   ruolo   e
          l'apporto dei produttori  indipendenti  non  sia  un  ruolo
          meramente esecutivo"; 
                    3) al comma  4  le  parole:  "dei  beni  e  delle
          attivita' culturali e del turismo"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "per i beni e le attivita' culturali". 
              2. Il regolamento di cui all'articolo 44-quater,  comma
          1-bis, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come
          modificato dal comma 1 del presente articolo,  e'  adottato
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto. 
              3. All'articolo 3 del decreto  legislativo  7  dicembre
          2017, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 3: 
                  1)  all'alinea,  primo  periodo,  le   parole   "un
          Presidente  e  da"  sono  soppresse  e  dopo   le   parole:
          "quarantanove membri," sono inserite le seguenti:  "di  cui
          uno con funzione di Presidente,"; al  secondo  periodo,  le
          parole: "Il Presidente e" sono soppresse; 
                  2) alla lettera a), dopo  la  parola:  "componenti"
          sono inserite le seguenti: ", compreso il Presidente,"; 
                  3)  alla  lettera  b),  la   parola:   "sette"   e'
          sostituita dalla seguente: "quattordici" e dopo  le  parole
          "dei  minori"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero   tra
          sociologi con particolare  competenza  nella  comunicazione
          sociale    e    nei    comportamenti    dell'infanzia     e
          dell'adolescenza"; 
                  4) la lettera d) e' abrogata; 
                b)  al   comma   6,   le   parole:   "di   tutte   le
          professionalita' di cui al comma 3, lettere b), c),  d)  ed
          e) e" sono  soppresse  e  le  parole:  ",  anche  g)"  sono
          sostituite dalle seguenti: "anche di uno dei componenti  di
          cui al comma 3, lettera g)". 
              4. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono  apportate
          le seguenti modificazioni: 
                0a) all'articolo 13, comma 5, le parole: "di cui agli
          articoli 26 e 27 non puo' essere inferiore al 15 per  cento
          e superiore al  18  per  cento  del  Fondo  medesimo"  sono
          sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 26  e  27,
          comma 1, non puo'  essere  inferiore  al  10  per  cento  e
          superiore al 15 per cento del Fondo medesimo"; 
                a) all'articolo 26,  comma  2,  secondo  periodo,  la
          parola: "cinque" e' sostituita dalla parola "quindici"; 
                b) all'articolo 27, dopo il comma 2  e'  aggiunto  il
          seguente: "2-bis. I contributi  di  cui  al  comma  1  sono
          attribuiti dagli esperti di cui all'articolo 26,  comma  2,
          in relazione alla qualita' artistica, al valore culturale e
          all'impatto economico del progetto."; 
              4-bis. Al comma 604  dell'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "musica registrata,"
          sono  inserite   le   seguenti:   "prodotti   dell'editoria
          audiovisiva,". 
              4-ter. Al comma 2 dell'articolo 85-bis del testo  unico
          delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio  decreto
          18 giugno 1931, n. 773, sono aggiunti, in fine, i  seguenti
          periodi: "L'installazione di sistemi  di  videosorveglianza
          all'interno della sala destinata al pubblico spettacolo  da
          parte dei soggetti di cui al periodo precedente deve essere
          autorizzata  dal  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, nel rispetto della disciplina vigente in materia
          di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE)
          2016/679 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  27
          aprile 2016, anche con provvedimento di carattere  generale
          ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies del codice di  cui
          al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196.  In  ogni
          caso,   tale   autorizzazione    puo'    essere    concessa
          esclusivamente al  fine  di  individuare  chi  abusivamente
          registra in locali di pubblico spettacolo, in  tutto  o  in
          parte,  un'opera  cinematografica  o  audiovisiva,  con  le
          modalita' di cui al comma 1, dandone avviso e comunicazione
          adeguata agli utenti. I dati acquisiti  per  effetto  della
          citata autorizzazione sono criptati  e  conservati  per  un
          periodo massimo di trenta  giorni,  decorrenti  dalla  data
          della registrazione, con modalita'  atte  a  garantirne  la
          sicurezza e la protezione da accessi  abusivi.  Decorso  il
          termine di cui al periodo precedente i dati  devono  essere
          distrutti. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di  cui
          al presente comma e' vietato, salva la loro acquisizione su
          iniziativa  della  polizia  giudiziaria  o   del   pubblico
          ministero".».  
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 357, della
          legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «Art. 1 - (Omissis). 
                357. Al fine di promuovere lo sviluppo della  cultura
          e  la  conoscenza  del  patrimonio  culturale,  a  tutti  i
          residenti  nel  territorio  nazionale  in   possesso,   ove
          previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', i
          quali compiono diciotto anni di eta' nel 2020 e  nel  2021,
          e' assegnata, nell'anno  del  compimento  del  diciottesimo
          anno e nel rispetto del limite  massimo  di  spesa  di  190
          milioni di euro per l'anno 2020 e di 220  milioni  di  euro
          per l'anno 2021, una Carta  elettronica,  utilizzabile  per
          acquistare  biglietti  per  rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri,  abbonamenti
          a quotidiani e periodici anche in formato digitale,  musica
          registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva,  titoli  di
          accesso a musei, mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche'  per
          sostenere i costi relativi a corsi di musica, di  teatro  o
          di lingua straniera.». 
              -  La  legge  8   ottobre   2020,   n.   128,   recante
          «Disposizioni per l'assestamento del bilancio  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020», e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 256 del 16 ottobre 2020, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento
          anagrafico  della  popolazione  residente»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1989. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445,  recante  il  «Testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione   amministrativa»,   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203  del  30  agosto
          1999, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle  amministrazioni  pubbliche»,  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante  «Codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174
          del 29 luglio 2003, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  64  del  decreto
          legislativo  7  marzo  2005,   n.   82,   recante   «Codice
          dell'amministrazione digitale»: 
                «Art. 64 (Sistema  pubblico  per  la  gestione  delle
          identita'  digitali  e  modalita'  di  accesso  ai  servizi
          erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni). - 1. - 2. 
                2-bis. Per favorire la diffusione di servizi in  rete
          e agevolare l'accesso agli stessi da parte di  cittadini  e
          imprese,  anche  in  mobilita',  e'   istituito,   a   cura
          dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per
          la gestione dell'identita' digitale di cittadini e  imprese
          (SPID). 
                2-ter. Il sistema SPID  e'  costituito  come  insieme
          aperto  di  soggetti  pubblici  e   privati   che,   previo
          accreditamento  da  parte  dell'AgID,   secondo   modalita'
          definite  con  il  decreto  di  cui  al   comma   2-sexies,
          identificano gli utenti per consentire loro  il  compimento
          di attivita' e l'accesso ai servizi in rete. 
                2-quater. L'accesso ai servizi in rete erogati  dalle
          pubbliche amministrazioni  che  richiedono  identificazione
          informatica avviene tramite SPID, nonche' tramite la  carta
          di identita' elettronica. Il sistema SPID e' adottato dalle
          pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le  modalita'
          definiti con il decreto di cui  al  comma  2-sexies.  Resta
          fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01. 
                2-quinquies.  Ai  fini  dell'erogazione  dei   propri
          servizi in  rete,  e'  altresi'  riconosciuta  ai  soggetti
          privati, secondo le modalita' definite con  il  decreto  di
          cui al comma 2-sexies, la facolta' di avvalersi del sistema
          SPID per la gestione  dell'identita'  digitale  dei  propri
          utenti, nonche' la facolta' di  avvalersi  della  carta  di
          identita' elettronica. L'adesione al  sistema  SPID  ovvero
          l'utilizzo della carta  di  identita'  elettronica  per  la
          verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per
          i quali e' richiesto il riconoscimento dell'utente  esonera
          i predetti soggetti da un obbligo generale di  sorveglianza
          delle attivita' sui propri siti, ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 
                2-sexies. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro  delegato   per
          l'innovazione tecnologica e del Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il  Garante
          per la protezione dei  dati  personali,  sono  definite  le
          caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: 
                  a) al modello architetturale  e  organizzativo  del
          sistema; 
                  b) alle modalita'  e  ai  requisiti  necessari  per
          l'accreditamento dei gestori dell'identita' digitale; 
                  c)  agli  standard  tecnologici  e  alle  soluzioni
          tecniche e organizzative  da  adottare  anche  al  fine  di
          garantire l'interoperabilita'  delle  credenziali  e  degli
          strumenti  di  accesso   resi   disponibili   dai   gestori
          dell'identita'  digitale  nei  riguardi  di   cittadini   e
          imprese; 
                  d) alle modalita' di adesione da parte di cittadini
          e imprese in qualita' di utenti di servizi in rete; 
                  e) ai tempi e alle modalita' di adozione  da  parte
          delle pubbliche amministrazioni in qualita' di erogatori di
          servizi in rete; 
                  f)  alle  modalita'  di  adesione  da  parte  delle
          imprese interessate in qualita' di erogatori di servizi  in
          rete. 
                2-septies. - 2-octies. 
                2-nonies. L'accesso di cui  al  comma  2-quater  puo'
          avvenire anche con la carta nazionale dei servizi. 
                2-decies. Le pubbliche amministrazioni,  in  qualita'
          di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente  delle
          verifiche  rese  disponibili  dai  gestori   di   identita'
          digitali e dai gestori di attributi qualificati. 
                2-undecies.   I   gestori   dell'identita'   digitale
          accreditati sono iscritti in un apposito  elenco  pubblico,
          tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica. 
                2-duodecies. La verifica dell'identita' digitale  con
          livello  di  garanzia  almeno   significativo,   ai   sensi
          dell'articolo 8,  paragrafo  2,  del  Regolamento  (UE)  n.
          910/2014 del Parlamento e  del  Consiglio  europeo  del  23
          luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o  per
          l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento  di
          riconoscimento equipollente, di  cui  all'articolo  35  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'identita'  digitale,
          verificata ai sensi del presente articolo e con livello  di
          sicurezza  almeno  significativo,  attesta  gli   attributi
          qualificati dell'utente, ivi compresi i  dati  relativi  al
          possesso di abilitazioni o autorizzazioni  richieste  dalla
          legge ovvero stati, qualita' personali e fatti contenuti in
          albi, elenchi o registri pubblici o comunque  accertati  da
          soggetti  titolari  di  funzioni  pubbliche,   secondo   le
          modalita' stabilite da AgID con Linee guida. 
                3. 
                3-bis.  Fatto  salvo  quanto   previsto   dal   comma
          2-nonies, i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          lettera a), utilizzano esclusivamente le identita' digitali
          SPID  e  la  carta  di  identita'   elettronica   ai   fini
          dell'identificazione dei cittadini che accedono  ai  propri
          servizi in rete. Con uno o piu' decreti del Presidente  del
          Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro   delegato   per
          l'innovazione tecnologica  e  la  transizione  digitale  e'
          stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui
          all'articolo   2,   comma   2,   lettera   a),   utilizzano
          esclusivamente le identita'  digitali  SPID,  la  carta  di
          identita' elettronica e la Carta Nazionale dei servizi  per
          consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti  ai
          propri servizi in rete, nonche' la data a  decorrere  dalla
          quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b)
          e c) utilizzano esclusivamente le identita' digitali  SPID,
          la carta di identita' elettronica e la carta Nazionale  dei
          servizi  ai  fini  dell'identificazione  degli  utenti  dei
          propri servizi on-line.». 
              - Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
          recante «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»,
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  205  del  4
          settembre 2018. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche
          del  sistema  pubblico  per  la   gestione   dell'identita'
          digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e
          delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle
          pubbliche amministrazioni e delle imprese»,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 settembre 2016, n. 187, recante «Regolamento  recante  i
          criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo  della
          Carta elettronica, prevista  dall'articolo  1,  comma  979,
          della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208   e   successive
          modificazioni», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          243 del 17 ottobre 2016. 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per  il  turismo  24  dicembre  2019,  n.  177,
          recante «Regolamento recante i criteri e  le  modalita'  di
          attribuzione  e  di  utilizzo  della   Carta   elettronica,
          prevista  dall'articolo  1,  comma  604,  della  legge   30
          dicembre  2018,  n.  145»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 41 del 10 febbraio 2020. 
              - Il decreto del Ministro per i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per  il  turismo  22  dicembre  2020,  n.  192,
          recante «Modifiche al decreto del Ministro per i beni e  le
          attivita' culturali e per il turismo 24 dicembre  2019,  n.
          177, concernente i criteri e le modalita' di attribuzione e
          di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo
          1, comma 604, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  66  del  17  marzo
          2021. 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   65   del
          decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,  recante
          «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per  le
          imprese, il lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi
          territoriali»: 
                «Art. 65 (Misure urgenti per  la  cultura).  -  1.  I
          fondi di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020,  n.  27,  istituiti  nello  stato  di
          previsione del Ministero della cultura,  sono  incrementati
          per l'anno 2021 di 47,85  milioni  di  euro  per  la  parte
          corrente e di 120 milioni di euro  per  gli  interventi  in
          conto capitale. Quota parte dell'incremento  del  fondo  di
          parte corrente e' destinata a riconoscere un  contributo  a
          fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi
          dell'infezione  da  virus  SARS-CoV-2  nel  settore   dello
          spettacolo. 
                2. Il fondo di cui all'articolo  183,  comma  2,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, istituito
          nello stato di previsione del Ministero della  cultura,  e'
          incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021. 
                3. All'articolo 183, comma 3,  del  decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «105 milioni di euro
          per l'anno  2021»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «125
          milioni di euro per l'anno 2021». 
                4. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941,
          n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 1, le parole: "e per il  cinquanta  per
          cento ai produttori di fonogrammi, anche  tramite  le  loro
          associazioni  di  categoria  maggiormente  rappresentative"
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  per   il   restante
          cinquanta per cento, in parti  uguali,  tra  produttori  di
          fonogrammi e gli  artisti  interpreti  o  esecutori,  anche
          tramite   le   imprese   che    svolgono    attivita'    di
          intermediazione dei diritti connessi al  diritto  d'autore,
          di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35"; 
                  b) il comma 2 e' abrogato; 
                  b-bis)  dopo  il  comma  3-bis  sono   aggiunti   i
          seguenti: 
                    "3-ter. Entro il 31 dicembre  di  ogni  anno,  la
          Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE)  trasmette
          al Ministero della cultura il rendiconto dettagliato  delle
          spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle
          attivita' di cui ai medesimi  commi  nonche'  l'elenco  dei
          soggetti  beneficiari  del  riparto  dei  compensi  con   i
          relativi importi. 
                    3-quater. Entro il 31 dicembre di  ogni  anno,  i
          soggetti  abilitati  a  ripartire  il   compenso   di   cui
          all'articolo  71-septies  trasmettono  al  Ministero  della
          cultura e alla Societa' italiana degli  autori  ed  editori
          (SIAE) il rendiconto dettagliato della  destinazione  delle
          somme  e  della  relativa  ripartizione   in   favore   dei
          beneficiari  nonche'  delle  spese  sostenute   in   quanto
          strettamente connesse  all'attivita'  di  ripartizione.  Al
          fine di favorire l'economicita', l'efficacia e l'efficienza
          delle attivita' di ripartizione di cui al presente articolo
          e di ridurne le spese di  gestione,  la  Societa'  italiana
          degli  autori  ed  editori  (SIAE)  definisce   modelli   e
          procedure, approvati dal Ministero della cultura,  relativi
          alle attivita' di  ripartizione,  che  consentono  altresi'
          alla medesima Societa' la verifica della necessita' e della
          congruita' delle spese rendicontate e delle eventuali somme
          accantonate  o  comunque  non  distribuite.   La   Societa'
          italiana degli autori ed editori (SIAE)  puo'  procedere  a
          verifiche amministrativo-contabili, anche a  campione,  per
          accertare la  regolarita'  dei  dati  rendicontati  e  puo'
          disporre il reintegro degli importi detratti a copertura di
          spese di gestione o di eventuali  accantonamenti,  al  fine
          della successiva ripartizione tra i beneficiari. Il mancato
          rispetto  degli  obblighi  di  rendicontazione  di  cui  al
          presente  comma  determina  per  i  soggetti   inadempienti
          l'impossibilita'    di    partecipare    alle    successive
          ripartizioni  nonche'  l'obbligo  di   restituzione   degli
          importi complessivi ricevuti dalla Societa' italiana  degli
          autori ed editori (SIAE). La Societa' italiana degli autori
          ed editori (SIAE)  riferisce  al  Ministero  della  cultura
          sugli esiti delle verifiche di cui al presente comma". 
                5.  Alla  legge  14  novembre  2016,  n.  220,   sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                  0a) all'articolo 7, comma 5, e' aggiunto, in  fine,
          il seguente periodo: "Con il medesimo decreto, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  sono  altresi'
          stabiliti: 
                    a) i limiti temporali  oltre  i  quali  le  opere
          depositate presso  la  Cineteca  nazionale  possono  essere
          considerate rispettivamente opere  fuori  commercio  oppure
          opere di pubblico interesse depositate  in  via  permanente
          con presunzione di autorizzazione alla fruizione; 
                    b) i criteri per definire scambi delle  opere  di
          cui alla lettera a) con le  cineteche  nazionali  di  altri
          Stati e per realizzare con tali cineteche  raccolte,  anche
          congiunte, per la diffusione della cultura cinematografica; 
                    c)  le  modalita'  con  le  quali   la   Cineteca
          nazionale, per i fini di cui all'articolo 27, lettere da a)
          a  e),  puo'  svolgere  proiezioni  in  sala  delle   opere
          depositate o iniziative dirette a  realizzare  raccolte  di
          opere  o  a  diffonderle  su  piattaforme  telematiche   di
          apprendimento (e-learning), anche a pagamento,  con  idonee
          limitazioni all'accesso e senza possibilita' per gli utenti
          di scaricare i contenuti; 
                    d) i criteri di ripartizione dei  proventi  delle
          iniziative di cui al presente comma, comunque tenendo conto
          dei costi di restauro e  di  digitalizzazione  delle  opere
          utilizzate e delle altre  spese  sostenute  dalla  Cineteca
          nazionale, nonche' i casi in cui essa, in riferimento  alle
          opere depositate presso di essa, e' esclusa dagli  obblighi
          inerenti ai diritti di cui agli articoli 46 e 46-bis  della
          legge 22 aprile 1941, n. 633, in quanto istituto di  tutela
          del patrimonio culturale"; 
                  a) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in  fine,
          il  seguente   periodo:   "Quota   parte   dei   contributi
          automatici, ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo I,
          Capo IV, Sezione III della legge 22 aprile 1941, n. 633, e'
          destinata agli  autori  del  soggetto,  agli  autori  della
          sceneggiatura, agli  autori  della  musica  e  ai  registi,
          secondo quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 25,
          comma 1."; 
                  b) all'articolo 25, comma 1, e' aggiunta, in  fine,
          la seguente lettera: "d-bis) i requisiti e le modalita'  di
          erogazione dei contributi di cui all'articolo 23, comma  1,
          secondo periodo.". 
                6. Al fine di promuovere la ripresa dello  spettacolo
          viaggiante   e   delle   attivita'   circensi   danneggiate
          dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i  soggetti  che
          esercitano le attivita' di cui all'articolo 1  della  legge
          18 marzo  1968,  n.  337,  titolari  di  concessioni  o  di
          autorizzazioni  concernenti   l'utilizzazione   del   suolo
          pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4,
          comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, sono esonerati,  dal  1°  gennaio  2021  al  31
          dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo
          1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre  2019,  n.
          160. 
                7. Per il ristoro  ai  comuni  delle  minori  entrate
          derivanti  dal  comma  6,  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'interno,  un  fondo  con  una
          dotazione di 12,95 milioni di euro per  l'anno  2021.  Alla
          ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede
          con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed
          autonomie locali, da adottare entro il 30  settembre  2021.
          Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma  3
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.
          281, il decreto e' comunque adottato. 
                8. All'articolo 1, comma 590,  terzo  periodo,  della
          legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  le   parole   "e   il
          finanziamento attribuibile a ciascuna delle fondazioni  non
          puo' essere superiore alla quota di  20  milioni  di  euro"
          sono soppresse. 
                9. All'articolo 1, comma 576, della legge 30 dicembre
          2020, n. 178, le parole "150 milioni" sono sostituite dalle
          seguenti: "220 milioni". 
                10. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 290,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  si  provvede,
          quanto a 286,5 milioni euro, ai sensi dell'articolo  77  e,
          quanto a  4,3  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge  23  dicembre  2014,  n.   190,   come   rifinanziato
          dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 358, della
          legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»: 
                «Art. 1 - (Omissis). 
                358.  Le   somme   assegnate   con   la   Carta   non
          costituiscono reddito imponibile  del  beneficiario  e  non
          rilevano ai fini del  computo  del  valore  dell'ISEE.  Con
          decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  e
          per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente  legge,  sono  definiti
          gli importi nominali da assegnare nel rispetto  del  limite
          di spesa di cui al comma 357, i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di utilizzo della Carta.». 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  22  aprile  2021,  n.  55,
          recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino  delle
          attribuzioni dei Ministeri», e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati), e' pubblicato nella GUUE  n.  L
          119 del 4 maggio 2016. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5,  6,  7  e
          11, del decreto del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e  per  il  turismo  24  dicembre  2019,  n.  177
          «Regolamento  recante  i  criteri   e   le   modalita'   di
          attribuzione  e  di  utilizzo  della   Carta   elettronica,
          prevista  dall'articolo  1,  comma  604,  della  legge   30
          dicembre  2018,  n.  145»,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
                «Art. 3 (Beneficiari della Carta). - 1. La  Carta  e'
          concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
          ove  previsto,  di  permesso  di  soggiorno  in  corso   di
          validita', i quali compiono diciotto  anni  di  eta'  negli
          anni 2019, 2020 e 2021. 
                2. I dati anagrafici dei beneficiari  sono  accertati
          attraverso   il   Sistema   pubblico   per   la    gestione
          dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di  seguito
          "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.  A  tal
          fine,  gli  interessati  richiedono  l'attribuzione   della
          identita' digitale ai sensi del decreto del Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  24  ottobre  2014.  Attraverso  il
          medesimo sistema SPID, e' acquisito l'indirizzo e-mail  dei
          beneficiari,  che  l'Amministrazione  responsabile   tratta
          secondo   quanto   previsto   dall'articolo   10   per   la
          realizzazione  dei  compiti  attinenti  all'attribuzione  e
          all'utilizzo della Carta elettronica. I dati anagrafici dei
          beneficiari possono essere accertati  anche  attraverso  la
          carta di identita' elettronica, di seguito "CIE".» 
                «Art. 4 (Soggetti responsabili per  la  realizzazione
          della  Carta).  -  1.  L'Amministrazione  responsabile  per
          l'attuazione del presente decreto  e'  il  Ministero  della
          cultura, di seguito "MIC". A tal fine, il  MIC  si  avvale,
          nel  rispetto  della  normativa  vigente  in   materia   di
          trattamento dei dati  personali,  dell'Agenzia  dell'Italia
          digitale, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio
          dello Stato, e, ai sensi dell'articolo  19,  comma  5,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto  2009,  n.  102,  delle
          societa' SOGEI - Societa' generale d'informatica  S.p.a.  e
          CONSAP  -  Concessionaria  servizi  assicurativi   pubblici
          S.p.a. 
              1-bis.  Il  MIC  cura  l'attivita'   di   comunicazione
          istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione
          e promozione della misura, nonche' di assistenza all'utenza
          sulle   piattaforme   digitali.   Agli   oneri    derivanti
          dall'attuazione  del  presente  comma,  che   non   possono
          eccedere il limite massimo di euro 100.000 per l'anno 2021,
          si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo  11,
          comma 1, lettera b-bis).» 
                «Art. 5 (Attivazione della Carta). -  1.  I  soggetti
          beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
          ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  sulla  piattaforma
          informatica      dedicata,       attiva       all'indirizzo
          https://www.18app.italia.it/ La registrazione e' consentita
          fino al 31 agosto  2020  per  i  beneficiari  che  compiono
          diciotto anni di eta' nell'anno 2019,  fino  al  31  agosto
          2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'
          nell'anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per  i  beneficiari
          che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2021. 
                2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo  11,
          a ciascun soggetto beneficiario  registrato  e'  attribuita
          una Carta, per un importo pari a 500 euro,  per  l'acquisto
          di: 
                  a)  biglietti  per  rappresentazioni   teatrali   e
          cinematografiche e spettacoli dal vivo; 
                  b) libri; 
                  c) titoli di accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi
          culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche,  parchi
          naturali; 
                  d) musica registrata; 
                  e) corsi di musica; 
                  f) corsi di teatro; 
                  g) corsi di lingua straniera; 
                  h) prodotti dell'editoria audiovisiva. 
                2-bis. I beneficiari che compiono  diciotto  anni  di
          eta' nell'anno 2020 possono utilizzare la Carta, oltre  che
          per  l'acquisto  di  quanto  indicato  al  comma   2,   per
          l'acquisto di abbonamenti a  quotidiani  anche  in  formato
          digitale. 
                2-ter. I beneficiari che compiono  diciotto  anni  di
          eta' nell'anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre  che
          per l'acquisto di quanto indicato ai commi 2 e  2-bis,  per
          l'acquisto di abbonamenti  a  periodici  anche  in  formato
          digitale.». 
                «Art.  6  (Uso  della  Carta).  -  1.  La  Carta   e'
          utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021  per  i
          beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'  nell'anno
          2019,  entro  e  non  oltre  il  28  febbraio  2022  per  i
          beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'  nell'anno
          2020 ed entro e  non  oltre  il  28  febbraio  2023  per  i
          beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'  nell'anno
          2021, per acquisti presso le strutture e  gli  esercizi  di
          cui all'articolo 7. 
                2. La Carta e' usata attraverso buoni  di  spesa,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di  spesa  e'
          individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
          dal beneficiario registrato. 
                3. I buoni di spesa sono generati  dal  beneficiario,
          che  inserisce   i   dati   richiesti   sulla   piattaforma
          elettronica, e impiegati per gli acquisti. I buoni  possono
          altresi' essere stampati. 
                4. L'accettazione del buono di  spesa  da  parte  dei
          soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina  la
          riduzione, pari all'importo del buono  di  spesa  medesimo,
          del credito disponibile in capo al beneficiario. 
                5. I buoni di  spesa  generati,  ma  non  spesi,  non
          determinano variazione dell'importo  disponibile  da  parte
          del beneficiario.» 
                «Art.  7  (Registrazione  di  strutture,  imprese   e
          esercizi commerciali ed accettazione dei buoni). - 1. Fermo
          restando quanto previsto dall'articolo 12, le imprese e gli
          esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto
          e teatrali, gli istituti e  i  luoghi  della  cultura  e  i
          parchi naturali, le altre strutture ove si svolgono  eventi
          culturali  o  spettacoli  dal  vivo,  presso  i  quali   e'
          possibile utilizzare la Carta sono  inseriti,  a  cura  del
          MIC, in un apposito elenco, consultabile sulla  piattaforma
          informatica      dedicata,       attiva       all'indirizzo
          https://www.18app.italia.it/ 
                2. L'elenco dei parchi  nazionali,  per  i  quali  e'
          previsto un biglietto di ingresso, e' curato dal MIC. 
                3.  Per  agevolare  la  registrazione  di  specifiche
          categorie  di  esercenti  o  di   determinate   istituzioni
          pubbliche, il  MIC  puo'  stipulare  apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
          associazioni di categoria. 
                4. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al
          comma  1,  i  titolari  o  i  legali  rappresentanti  delle
          strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro
          e  non  oltre  il  31  agosto   2022,   sulla   piattaforma
          informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite
          SPID o CIE, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del
          codice ATECO dell'attivita' prevalentemente  svolta,  della
          denominazione e dei luoghi dove viene  svolta  l'attivita',
          della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione  che  i
          buoni di spesa saranno  accettati  esclusivamente  per  gli
          acquisti consentiti ai sensi dell'articolo  1,  comma  604,
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  e  dell'articolo  1,
          comma 357, della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  nonche'
          l'accettazione delle condizioni di uso e  delle  specifiche
          relative alla fatturazione. 
                5. L'avvenuta  registrazione  implica  l'obbligo,  da
          parte dei soggetti accreditati, di accettazione  dei  buoni
          di  spesa  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  presente
          decreto, nonche' l'obbligo della  tenuta  di  un  "registro
          vendite", da compilare in  conformita'  a  quanto  previsto
          nelle  condizioni  di  uso,  redatte  nel  rispetto   della
          normativa  vigente  in  materia  di  trattamento  dei  dati
          personali, accettate in sede di registrazione, con  i  dati
          riferiti ai beni  e  alle  transazioni  realizzate  con  la
          Carta. Con decreto del Segretario  generale  del  MIC  sono
          disciplinate  la  tipologia  dei  dati  trattati   con   il
          "registro vendite", la finalita' di tale trattamento  e  le
          relative garanzie, nel rispetto della normativa vigente  in
          materia di trattamento dei dati personali.». 
                «Art. 11 (Norme finanziarie).  -  1.  Alla  copertura
          degli  oneri   derivanti   dall'attuazione   del   presente
          regolamento si provvede: 
                  a)  per  l'anno   2019,   mediante   corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al  comma  980
          dell'articolo  1  della  legge  n.  208  del   2015,   come
          rideterminata dal comma 604 dell'articolo 1 della legge  n.
          145 del 2018 in misura pari  a  240  milioni  di  euro  per
          l'anno 2019; 
                  b)  per  l'anno   2020,   mediante   corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al  comma  357
          dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari
          a 190 milioni di euro, e delle risorse, pari a  30  milioni
          di euro, iscritte nella missione "Tutela  e  valorizzazione
          dei beni e attivita' culturali e paesaggistici",  programma
          1.9 "Tutela del patrimonio culturale", capitolo 1430  dello
          stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
          culturali e per il turismo; 
                  b-bis) per  l'anno  2021,  mediante  corrispondente
          utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui al  comma  357
          dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, in misura pari
          a 220 milioni di euro. 
                1-bis. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), sono
          impegnate entro il 31 dicembre 2019 e possono essere  spese
          entro il 31 dicembre 2021. Le risorse di cui  alla  lettera
          b) del medesimo comma sono impegnate entro il  31  dicembre
          2020 e possono essere spese entro il 31 dicembre  2022.  Le
          risorse di cui alla lettera b-bis) del medesimo comma  sono
          impegnate entro il 31 dicembre 2021 e possono essere  spese
          entro il 31 dicembre 2023. 
                2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al
          comma  1,  SOGEI  provvede  al  monitoraggio  degli   oneri
          derivanti dall'uso della  Carta  e  trasmette  al  MIC,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze e a  CONSAP,  entro
          il giorno 10 di ciascun mese, la  rendicontazione  riferita
          alla mensilita' precedente delle Carta  attivate  ai  sensi
          dell'articolo  5  e  dei  relativi  oneri.   In   caso   di
          esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non  procede  a
          ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo  5,
          comma   2,   e   da'    tempestiva    comunicazione    alle
          Amministrazioni interessate anche al fine  di  adottare  le
          necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del
          beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. 
                3.  Le  Amministrazioni  pubbliche  provvedono   alle
          attivita' di cui al presente decreto con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».