DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 174

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00187)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/04/2021)
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Testo in vigore dal: 7-10-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  l),  della
Costituzione; 
 
  Visto l'articolo 20 della legge 7  agosto  2015,  n.  124,  recante
«Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 30 giugno 2016; 
 
  Acquisito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti  ai
sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge  9  febbraio  1939,  n.
273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739; 
 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2016; 
 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Approvazione del codice e delle disposizioni connesse 
 
 
  1.  E'  approvato  il  codice  della  giustizia  contabile  di  cui
all'allegato 1 al presente decreto. 
 
  2.  Sono  altresi'  approvate  le  norme  di  attuazione   di   cui
all'allegato 2 nonche' le norme transitorie e le abrogazioni  di  cui
all'allegato 3. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo. 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 7 agosto
          2015,  n.  124  (Deleghe   al   Governo   in   materia   di
          riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche): 
 
              «Art. 20 (Riordino della procedura dei giudizi  innanzi
          la Corte dei  conti).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, un  decreto  legislativo  recante  il
          riordino e la ridefinizione  della  disciplina  processuale
          concernente tutte le tipologie di giudizi che  si  svolgono
          innanzi  la   Corte   dei   conti,   compresi   i   giudizi
          pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza  di
          parte. 
 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre  che
          ai principi e criteri direttivi di cui all'art.  20,  comma
          3,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e   successive
          modificazioni,  in  quanto  compatibili,  si   attiene   ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
 
                a)  adeguare  le   norme   vigenti,   anche   tramite
          disposizioni innovative, alla  giurisprudenza  della  Corte
          costituzionale    e    delle    giurisdizioni    superiori,
          coordinandole con le norme del codice di  procedura  civile
          espressione  di  principi   generali   e   assicurando   la
          concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della
          giurisdizione contabile; 
 
                b) disciplinare lo svolgimento  dei  giudizi  tenendo
          conto della peculiarita' degli interessi  pubblici  oggetto
          di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti,  in  base  ai
          principi della  concentrazione  e  dell'effettivita'  della
          tutela e  nel  rispetto  del  principio  della  ragionevole
          durata del processo anche mediante il ricorso  a  procedure
          informatiche e telematiche; 
 
                c) disciplinare le  azioni  del  pubblico  ministero,
          nonche' le funzioni e le  attivita'  del  giudice  e  delle
          parti,  attraverso  disposizioni   di   semplificazione   e
          razionalizzazione  dei  principi  vigenti  in  materia   di
          giurisdizione del giudice  contabile  e  di  riparto  delle
          competenze rispetto alle altre giurisdizioni; 
 
                d) prevedere l'interruzione del termine  quinquennale
          di  prescrizione  delle  azioni  esperibili  dal   pubblico
          ministero per una sola volta e per un  periodo  massimo  di
          due anni tramite formale atto di costituzione in mora e  la
          sospensione del  termine  per  il  periodo  di  durata  del
          processo; 
 
                e) procedere all'elevazione del limite di  somma  per
          il rito monitorio di cui all'art. 55 del testo unico di cui
          al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti
          dannosi   di   lieve   entita'   patrimonialmente   lesiva,
          prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base
          alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per
          le famiglie degli operai e degli impiegati; 
 
                f) prevedere l'introduzione, in alternativa  al  rito
          ordinario, con funzione deflativa  e  anche  per  garantire
          l'incameramento certo e  immediato  di  somme  risarcitorie
          all'Erario, di un rito abbreviato  per  la  responsabilita'
          amministrativa che, esclusi i casi di doloso  arricchimento
          del danneggiante, su previo e concorde parere del  pubblico
          ministero consenta la definizione  del  giudizio  di  primo
          grado per somma non superiore al 50  per  cento  del  danno
          economico  imputato,  con  immediata   esecutivita'   della
          sentenza,  non  appellabile;  prevedere  che,  in  caso  di
          richiesta del rito  abbreviato  formulata  in  appello,  il
          giudice emetta sentenza per somma non inferiore al  70  per
          cento del quantum della pretesa  risarcitoria  azionata  in
          citazione, restando in ogni caso precluso  l'esercizio  del
          potere di riduzione; 
 
                g)   riordinare   la    fase    dell'istruttoria    e
          dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformita'
          ai seguenti principi: 
 
                  1) specificita'  e  concretezza  della  notizia  di
          danno; 
 
                  2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre,
          nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali
          del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti  messi  a
          base della contestazione; 
 
                  3)   obbligatorio   svolgimento,    a    pena    di
          inammissibilita'  dell'azione,   dell'audizione   personale
          eventualmente  richiesta  dal  presunto  responsabile,  con
          facolta' di assistenza difensiva; 
 
                  4) specificazione delle modalita' di esercizio  dei
          poteri istruttori del pubblico ministero, anche  attraverso
          l'impiego delle forze di polizia, anche locali; 
 
                  5)    formalizzazione    del    provvedimento    di
          archiviazione; 
 
                  6) preclusione in sede di giudizio di  chiamata  in
          causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi  elementi
          e  motivate  ragioni  di  soggetto  gia'  destinatario   di
          formalizzata archiviazione; 
 
                h) unificare le  disposizioni  di  legge  vigenti  in
          materia di obbligo di denuncia  del  danno  erariale  e  di
          tutela del dipendente pubblico denunciante, anche  al  fine
          di favorire l'adozione di misure cautelari; 
 
                i) disciplinare le  procedure  per  l'affidamento  di
          consulenze tecniche prevedendo l'istituzione  di  specifici
          albi  regionali,  con  indicazione   delle   modalita'   di
          liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di  albi  gia'
          in uso presso le altre  giurisdizioni  o  l'avvalimento  di
          strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche; 
 
                l) riordinare  le  disposizioni  processuali  vigenti
          integrandole e coordinandole con le norme e i principi  del
          codice  di  procedura  civile  relativamente  ai   seguenti
          aspetti: 
 
                  1)  i  termini   processuali,   il   regime   delle
          notificazioni,   delle   domande   ed   eccezioni,    delle
          preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento  di
          prove,    dell'integrazione    del    contraddittorio     e
          dell'intervento  di  terzi,  delle  riassunzioni  anche   a
          seguito di translatio, in  conformita'  ai  principi  della
          speditezza   procedurale,   della   concentrazione,   della
          ragionevole durata del  processo,  della  salvaguardia  del
          contraddittorio  tra   le   parti,   dell'imparzialita'   e
          terzieta' del giudice; 
 
                  2) gli  istituti  processuali  in  tema  di  tutela
          cautelare anche ante causam e di tutela delle  ragioni  del
          credito erariale tramite le azioni previste dal  codice  di
          procedura civile, nonche' i mezzi  di  conservazione  della
          garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III,  capo
          V, del codice civile; 
 
                m)  ridefinire  le  disposizioni   applicabili   alle
          impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a  quelle  del
          processo di primo grado, nonche' riordinare e ridefinire le
          norme  concernenti  le  decisioni  impugnabili,   l'effetto
          devolutivo  dell'appello,  la  sospensione  dell'esecuzione
          della decisione di primo grado  ove  impugnata,  il  regime
          delle eccezioni e delle prove  esperibili  in  appello,  la
          disciplina dei termini per la revocazione in conformita'  a
          quella prevista dal codice di procedura civile in  ossequio
          ai principi del giusto processo e della durata  ragionevole
          dello stesso; 
 
                n) ridefinire e riordinare le  norme  concernenti  il
          deferimento  di  questioni  di  massima  e  di  particolare
          importanza, i conflitti di  competenza  territoriale  e  il
          regolamento di competenza avverso ordinanze che  dispongano
          la sospensione necessaria del  processo,  proponibili  alle
          sezioni   riunite   della   Corte   dei   conti   in   sede
          giurisdizionale, in conformita' alle disposizioni dell'art.
          374 del codice di procedura civile, in quanto  compatibili,
          e in  ossequio  ai  principi  della  nomofilachia  e  della
          certezza del diritto; 
 
                o)   ridefinire   e   riordinare   le    disposizioni
          concernenti  l'esecuzione  delle  decisioni  definitive  di
          condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico
          ministero contabile la titolarita' di agire e di  resistere
          innanzi  al  giudice  civile  dell'esecuzione  mobiliare  o
          immobiliare, nonche'  prevedere  l'inclusione  del  credito
          erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del
          libro VI, titolo III, capo II, del codice civile; 
 
                p) disciplinare  esplicitamente  le  connessioni  tra
          risultanze  ed  esiti  accertativi  raggiunti  in  sede  di
          controllo   e   documentazione   ed   elementi    probatori
          producibili in giudizio, assicurando altresi'  il  rispetto
          del principio secondo cui i pareri  resi  dalla  Corte  dei
          conti in via consultiva, in sede di controllo e  in  favore
          degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per
          il rilascio dei medesimi,  siano  idoneamente  considerati,
          nell'ambito    di    un    eventuale    procedimento    per
          responsabilita' amministrativa, anche in sede  istruttoria,
          ai  fini  della  valutazione   dell'effettiva   sussistenza
          dell'elemento soggettivo della responsabilita' e del  nesso
          di causalita'. 
 
              3. Il decreto legislativo di cui al  comma  1  provvede
          altresi' a: 
 
                a) confermare e ridefinire, quale norma di  chiusura,
          il  rinvio  alla  disciplina  del  processo   civile,   con
          l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del
          rito processuale civile compatibili e applicabili  al  rito
          contabile; 
 
                b) abrogare esplicitamente le disposizioni  normative
          oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
 
                c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento
          in relazione alle norme non abrogate; 
 
                d) fissare una disciplina transitoria applicabile  ai
          giudizi gia' in corso alla data di entrata in vigore  della
          nuova disciplina processuale. 
 
              4. Per la stesura dello schema di  decreto  legislativo
          di cui al comma 1 e' istituita presso il  Dipartimento  per
          gli affari giuridici e  legislativi  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo
          del medesimo Dipartimento e composta  da  magistrati  della
          Corte dei  conti,  esperti  esterni  e  rappresentanti  del
          libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali
          prestano la propria attivita' a  titolo  gratuito  e  senza
          diritto al rimborso delle spese. 
 
              5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri.
          Sullo schema di decreto  sono  acquisiti  il  parere  delle
          sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'art.  1
          del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito
          dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e,  successivamente,  il
          parere delle competenti Commissioni parlamentari. I  pareri
          sono resi entro trenta giorni dalla  data  di  trasmissione
          dello schema. Decorso il termine, il  decreto  puo'  essere
          comunque  adottato,  anche  senza  i  predetti  pareri,  su
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
 
              6. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'
          adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   le
          disposizioni integrative e  correttive  che  l'applicazione
          pratica renda necessarie od  opportune,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi e della procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
 
              7. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
          Note alle premesse. 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  76,  87  e  117,
          secondo comma, lettera l), della Costituzione: 
 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
 
              «Art. 117. - (Omissis). 
 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
 
                (omissis); 
 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
 
                (omissis).». 
 
              - Per il testo dell'art. 20 della  citata  n.  124  del
          2015, si veda la nota al titolo. 
 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'art.   1   del   regio
          decreto-legge  9  febbraio  1939,  n.  273   (Provvedimenti
          legislativi riguardanti l'ordinamento  e  le  funzioni  del
          Consiglio di Stato o della Corte  dei  conti),  convertito,
          dalla legge 2 giugno 1939, n. 739: 
 
              «Art. 1. - I provvedimenti legislativi che importino il
          conferimento di nuove attribuzioni al  Consiglio  di  Stato
          oppure alla Corte dei conti, nonche' la soppressione  o  la
          modificazione di quelle esistenti o che comunque riguardino
          l'ordinamento e le funzioni dei predetti Consessi  in  sede
          consultiva o di  controllo,  ovvero  giurisdizionale,  sono
          adottati previo parere  rispettivamente  del  Consiglio  di
          Stato in adunanza  generale  o  della  Corte  dei  conti  a
          Sezioni riunite.».