DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 8-6-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 42 
                      Attribuzioni dei consigli 
 
  1.  Il  consiglio  e'  l'organo  di  indirizzo   e   di   controllo
politico-amministrativo. 
  2. Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti  atti
fondamentali: 
a) statuti dell'ente e  delle  aziende  speciali,  regolamenti  salva
   l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma  3,  criteri  generali  in
   materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; 
b) programmi,  relazioni   previsionali   e   programmatiche,   piani
   finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
   pubblici, bilanci annuali e  pluriennali  e  relative  variazioni,
   rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
   pluriennali per la loro attuazione,  eventuali  deroghe  ad  essi,
   pareri da rendere per dette materie; 
c) convenzioni tra i comuni  e  quelle  tra  i  comuni  e  provincia,
costituzione e modificazione di forme associative; 
d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi  di
decentramento e di partecipazione; 
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
   aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
   dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di  attivita'
   o servizi mediante convenzione; 
f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della
   determinazione delle relative aliquote; disciplina generale  delle
   tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; 
g) indirizzi da osservare da parte delle aziende  pubbliche  e  degli
enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; 
h) contrazione  di  mutui  e  aperture  di   credito   non   previste
   espressamente in atti fondamentali del consiglio ed  emissioni  di
   prestiti obbligazionari; 
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
   quelle   relative   alle   locazioni   di   immobili    ed    alla
   somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere
   continuativo; 
l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative  permute,  appalti  e
   concessioni  che  non  siano  previsti   espressamente   in   atti
   fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne  costituiscano  mera
   esecuzione  e  che,  comunque,  non  rientrino   nella   ordinaria
   amministrazione di funzioni e servizi di competenza della  giunta,
   del segretario o di altri funzionari; 
m) definizione degli indirizzi per la nomina e  la  designazione  dei
   rappresentanti del comune presso  enti,  aziende  ed  istituzioni,
   nonche' nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio  presso  enti,
   aziende ed  istituzioni  ad  esso  espressamente  riservata  dalla
   legge. 
  3. Il consiglio, nei modi  disciplinati  dallo  statuto,  partecipa
altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica  periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori. 
  4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti  di  cui  al  presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle  variazioni
di bilancio adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a  ratifica  del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 
                                                               ((64)) 
 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti".