DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 9-10-2010
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti  gli  articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della
Costituzione;
  Vistala   legge  28  novembre  2005,  n.  246  e,  in  particolare,
l'articolo 14:
   comma  14, cosi' come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera
a),  della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  con  il quale e' stata
conferita  al  Governo la delega ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi
che  individuano  le  disposizioni  legislative  statali,  pubblicate
anteriormente   al   1°   gennaio   1970,  anche  se  modificate  con
provvedimenti  successivi,  delle  quali si ritiene indispensabile la
permanenza  in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati
nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h);
   comma  15,  con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui
al  citato  comma 14, provvedono, altresi', alla semplificazione o al
riassetto  della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
n.  59,  anche  al  fine  di armonizzare le disposizioni mantenute in
vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio
1970;
   comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del
prescritto  parere  da  parte  della  Commissione parlamentare per la
semplificazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della  legge  15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da
20 a 22;
  Visto  il  concerto  reso  dal  Ministro  per  i  rapporti  con  il
Parlamento,  dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro
per   le   pari   opportunita',   dal   Ministro   per   la  pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  dal Ministro per l'attuazione del
programma  di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro
dell'interno,    dal   Ministro   della   giustizia,   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico,
dal  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali, dal
Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, dal Ministro della salute e dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali;
  VistI  i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la
famiglia,  la  droga  e  il  servizio civile e dal Sottosegretario di
Stato   e   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visti  altresi',  i  pareri resi dal Ministro per le riforme per il
federalismo,  dal  Ministro  per  le  politiche europee, dal Ministro
della   gioventu',   dal   Ministro   del   turismo,   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
  Vista  la  richiesta  di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle
Conferenze Stato Regioni e Unificata;
  Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio della magistratura militare
nella seduta del 7 luglio 2009;
  Vista  la  deliberazione  preliminare  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;
  Udito  il  parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione
speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;
  Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la
semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2010;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa e del Ministro per la
semplificazione normativa;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:


                               Art. 1
                  Oggetto e ambito di applicazione

1.  Il  presente  decreto,  con  la  denominazione  di <<codice
dell'ordinamento  militare>>,  e  le altre disposizioni da esso
espressamente  richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni
e l'attivita' della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate.
Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il
codice di cui al presente comma.
2.  Nulla  e'  innovato  dal  presente  codice per quanto concerne le
disposizioni  vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del
Sistema   di   informazione   per   la  sicurezza  della  Repubblica,
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia
a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.  Le  norme  regolamentari  disciplinanti  la  medesima materia del
codice  sono  raccolte  in  un  testo  unico  organico, d'ora innanzi
denominato     <<regolamento>>,    emanato    ai    sensi
dell'articolo  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e'
modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  nel  rispetto  delle ulteriori modalita'
individuate dal codice.
4.  Nella  materia  di  cui  al  comma  1, rimane ferma la disciplina
introdotta  dalle  leggi  di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali.
5.  Nella  materia  di  cui al comma 1, lo Stato esercita la potesta'
legislativa  esclusiva  ai  sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera
d),  della  Costituzione,  che costituisce anche limite all'esercizio
delle  attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento
e Bolzano sul governo del territorio.
6.   Se   non   e'  diversamente  disposto,  ai  provvedimenti  e  ai
procedimenti  previsti  dal  codice e dal regolamento si applicano la
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il  decreto  del  Presidente della
Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, e il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
          Avvertenza:
             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'Amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:  «Art.  76.L'esercizio della funzione legislativa
          non   puo'   essere   delegato   al   Governo  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.».
             -  L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al  Presidente  della  Repubblicail potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
             -  L'art. 117 della Costituzione, tra l'altro, elenca le
          materie  rientranti nella competenza esclusiva dello Stato,
          tra  cui,  al  secondo  comma,  lettera d), «difesa e Forze
          armate;   sicurezza   dello   Stato;   armi,  munizioni  ed
          esplosivi».
             -  Il  testo  dei  commi 14, 15 e 22 dell'art. 14, della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto
          normativo  per  l'anno  2005),  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e' il seguente:
             «14.  Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le  modalita'  di  cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
          1997,   n.   59,   e   successive   modificazioni,  decreti
          legislativi  che  individuano  le  disposizioni legislative
          statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche
          se  modificate con provvedimenti successivi, delle quali si
          ritiene  indispensabile  la permanenza in vigore, secondo i
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione
          tacita o implicita;
              b)  esclusione  delle disposizioni che abbiano esaurito
          la  loro  funzione  o  siano  prive  di effettivo contenuto
          normativo o siano comunque obsolete;
              c)    identificazione   delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione     comporterebbe     lesione    dei    diritti
          costituzionali;
              d)  identificazione  delle  disposizioni indispensabili
          per   la   regolamentazione   di   ciascun  settore,  anche
          utilizzando  a  tal fine le procedure di analisi e verifica
          dell'impatto della regolazione;
              e)  organizzazione  delle  disposizioni da mantenere in
          vigore  per  settori  omogenei  o  per  materie, secondo il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse;
              f)   garanzia   della   coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa;
              g)    identificazione   delle   disposizioni   la   cui
          abrogazione  comporterebbe  effetti  anche  indiretti sulla
          finanza pubblica;
              h)  identificazione  delle  disposizioni  contenute nei
          decreti  ricognitivi,  emanati  ai  sensi  dell'articolo 1,
          comma  4,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, aventi per
          oggetto  i  principi  fondamentali della legislazione dello
          Stato  nelle  materie  previste  dall'articolo  117,  terzo
          comma, della Costituzione.
             15.  I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi'  alla semplificazione o al riassetto della materia
          che  ne  e'  oggetto,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59,  e  successive  modificazioni,  anche  al  fine  di
          armonizzare  le disposizioni mantenute in vigore con quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».
             «22.  Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi dei
          decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e
          18-bis  sono  trasmessi  alla Commissione, che si pronuncia
          entro  trenta  giorni.  Il  Governo,  ove  ritenga  di  non
          accogliere,  in  tutto  o in parte, le eventuali condizioni
          poste,  ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e
          con  le  eventuali  modificazioni,  alla Commissione per il
          parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni.
          Se il termine previsto per il parere della Commissione cade
          nei  trenta  giorni  che  precedono  la scadenza di uno dei
          termini  previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis,
          la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.».
             - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa),  pubblicata nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  17  marzo  1997,  n.  63,  e'  il
          seguente:
             «Art.  20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
          priorita'  di  interventi,  definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
          al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
          di  legge  per la semplificazione e il riassetto normativo,
          volto  a  definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
          criteri,  le modalita' e le materie di intervento, anche ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto
          delle  competenze  dello  Stato, delle regioni e degli enti
          locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto.
             2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al  comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti  ai  sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della
          legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato.
             3.  Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
              a)  definizione del riassetto normativo e codificazione
          della  normativa  primaria  regolante  la  materia,  previa
          acquisizione  del  parere  del Consiglio di Stato, reso nel
          termine  di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
          con  determinazione dei principi fondamentali nelle materie
          di legislazione concorrente;
              a-bis)  coordinamento  formale  e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
              b)  indicazione  esplicita  delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione  dell'articolo  15 delle disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile;
              c)  indicazione  dei  principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
              d)   eliminazione   degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
              e)  sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
          concessione,  nulla  osta,  permesso e di consenso comunque
          denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
          amministrativa  e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
          dei  requisiti  e presupposti di legge, con una denuncia di
          inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
          all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
          e dalle certificazioni eventualmente richieste;
              f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
              g)  revisione e riduzione delle funzioni amministrative
          non direttamente rivolte:
               1)  alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
          concorrenza;
               2)  alla  eliminazione  delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
               3)   alla   eliminazione   dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
               4)    alla    protezione    di    interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
               5)  alla  tutela dell'identita' e della qualita' della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
              h)  promozione  degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
              i)  per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
          amministrativi   autorizzatori   o   ridotte   le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
              l)   attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
              m)    definizione    dei    criteri    di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
              n)  indicazione  esplicita  dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
          689
             3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
          dello  Stato,  completa  il  processo  di  codificazione di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari  regolanti  la  medesima materia, se del caso
          adeguandole  alla  nuova  disciplina  di livello primario e
          semplificandole  secondo  i  criteri  di  cui ai successivi
          commi.
             4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
          2,  emanati  sulla  base  della  legge di semplificazione e
          riassetto   normativo   annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
              a)  semplificazione  dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni;
              b)   riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
              c)  regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
              d)  riduzione del numero di procedimenti amministrativi
          e  accorpamento  dei  procedimenti  che si riferiscono alla
          medesima attivita';
              e)  semplificazione  e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
              f)  aggiornamento  delle  procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
              f-bis)  generale  possibilita'  di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
              f-ter)  conformazione  ai  principi  di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
              f-quater)  riconduzione  delle  intese, degli accordi e
          degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
          conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
          aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
          schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
          responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di accordi conclusi ai sensi
          dell'articolo  15  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
             5.  I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del   decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             6.  I  regolamenti  di  cui  al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'articolo  8  del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni  e delle autonomie locali, del parere del Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I  pareri  della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di
          Stato  sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta;
          quello    delle    Commissioni    parlamentari   e'   reso,
          successivamente  ai precedenti, entro sessanta giorni dalla
          richiesta.   Per   la   predisposizione   degli  schemi  di
          regolamento  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente,  riunioni  tra  le amministrazioni interessate.
          Decorsi  sessanta  giorni  dalla  richiesta  di parere alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati.
             7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
          previsto  dai  decreti  legislativi,  entrano  in vigore il
          quindicesimo   giorno   successivo  alla  data  della  loro
          pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
          stessa  data  sono  abrogate  le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti.
             8.  I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
              a)  trasferimento  ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
              b)   individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
              c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
          rispondenti  alle  finalita'  e agli obiettivi fondamentali
          definiti  dalla  legislazione di settore o che risultino in
          contrasto   con   i   principi   generali  dell'ordinamento
          giuridico nazionale o comunitario;
              d)  soppressione  dei  procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
              f)  soppressione  dei  procedimenti  che  derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
              g)  regolazione,  ove  possibile,  di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
             8-bis.  Il  Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   303.  Assicura  la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
             9.  I  Ministeri  sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
             10.  Gli  organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
             11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
          sugli   effetti   prodotti   dalle   norme   contenute  nei
          regolamenti  di  semplificazione  e  di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».
             -  Il  testo degli articoli 20 e 21 (come modificato dal
          presente  decreto)  del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n.  300  (Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma
          dell'articolo  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente:
             «Art.  20 (Attribuzioni). - 1. Al ministero della difesa
          sono  attribuite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato  in  materia  di  difesa  e  sicurezza militare dello
          Stato,  politica  militare  e  partecipazione  a missioni a
          supporto    della   pace,   partecipazione   ad   organismi
          internazionali   di   settore,  pianificazione  generale  e
          operativa  delle  forze armate e interforze, pianificazione
          relativa all'area industriale di interesse della difesa.
             2.  Il ministero esercita in particolare le funzioni e i
          compiti concernenti le seguenti aree:
              a)  area  tecnico  operativa:  difesa e sicurezza dello
          Stato,   del   territorio   nazionale   e   delle   vie  di
          comunicazione  marittime  ed  aree, pianificazione generale
          operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti
          programmi  tecnico  finanziari;  partecipazione  a missioni
          anche  multinazionali per interventi a supporto della pace;
          partecipazione  agli  organismi  internazionali  ed europei
          competenti  in  materia di difesa e sicurezza militare o le
          cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale
          ed  attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti
          con le autorita' militari degli altri Stati; informativa al
          Parlamento  sull'evoluzione  del  quadro strategico e degli
          impegni   operativi;   classificazione,   organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area operativa: interventi di
          tutela  ambientale,  concorso nelle attivita' di protezione
          civile   su   disposizione   del   Governo,  concorso  alla
          salvaguardia  delle  libere  istituzioni  ed  il bene della
          collettivita' nazionale nei casi di pubbliche calamita';
              b)  area  tecnico amministrativa e tecnico industriale:
          politica   degli   armamenti   e   relativi   programmi  di
          cooperazione  internazionale; conseguimento degli obiettivi
          di  efficienza  fissati per lo strumento militare; bilancio
          ed  affari  finanziari;  ispezioni  amministrative;  affari
          giuridici,  economici,  contenzioso, disciplinari e sociali
          del  personale  militare  e  civile;  armamenti  terrestri,
          navali  ed  aeronautici;  telecomunicazioni,  informatica e
          tecnologie  avanzate;  lavori  e  demanio;  commissariato e
          servizi  generali;  leva  e reclutamento; sanita' militare;
          attivita'  di  ricerca  e  sviluppo, approvvigionamento dei
          materiali  e  dei  sistemi  d'arma; programmi di studio nel
          settore   delle   nuove  tecnologie  per  lo  sviluppo  dei
          programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale
          pubblica   e  privata;  classificazione,  organizzazione  e
          funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.».
             «Art.   21   (Ordinamento).  -  1.  L'articolazione  del
          Ministero   e'   definita   dall'articolo   16  del  codice
          dell'ordinamento militare.
             2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni contenute nella
          legge  18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16
          luglio  1997,  n.  264, nel decreto legislativo 28 novembre
          1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
          464,  nonche'  nell'articolo  2  del decreto del Presidente
          della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.».

          Note all'art. 1:
             -  Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59, si vedano le note alla premesse.
             -  Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 12
          settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
             «Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  preia  deliberazione  del Consiglio dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
              a)  l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari;
              b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
              c)  le  materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge.
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  in  materia,  che  si pronunciano
          entro   trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati  i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
          le   quali   le   leggi   della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio   della  potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici della materia e
          dispongono  l'abrogazione  delle norme vigenti, con effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
             3.  Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
             4.  I  regolamenti  di  cui  al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
             4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a)  riordino degli uffici di diretta collaborazione con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b)  individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)   previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e)  previsione  di  decreti  ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
             4-ter.  Con  regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
          del  presente  articolo,  si provvede al periodico riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa  abrogazione  di  quelle che hanno esaurito la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».
             -   Per   l'art.   117,   comma  2,  lettera  d),  della
          Costituzione, si vedano le note alle premesse.
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
             - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
          2000,  n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari in materia di documentazione amministrativa),
          e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42.
             -  Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale del 29
          luglio 2003, n. 174.