LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
               (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 
 
  1. Anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo  14,  le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro  accordi
per disciplinare lo svolgimento in  collaborazione  di  attivita'  di
interesse comune. 
  2. Per detti  accordi  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 
  2-bis. A fare data dal ((30 giugno 2014)) gli  accordi  di  cui  al
comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi  dell'articolo
24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica
avanzata, ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  ovvero  con  altra  firma
elettronica   qualificata,   pena   la   nullita'    degli    stessi.
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato.  All'attuazione
della  medesima  si  provvede  nell'ambito   delle   risorse   umane,
strumentali e finanziarie previste dalla legislazione  vigente.  (30)
((31)) 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128  ha  disposto  (con  l'art.  10-ter,
comma 1) che  "Le  convenzioni  relative  ai  programmi  straordinari
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico  finalizzati
alla messa in sicurezza e alla prevenzione e  riduzione  del  rischio
connesso alla vulnerabilita' degli elementi, anche  non  strutturali,
degli edifici scolastici, di  cui  alle  deliberazioni  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 32 del 13 maggio
2010, pubblicata nel  supplemento  ordinario  n.  216  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2010, e n. 6 del 20  gennaio  2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del  14  aprile  2012,  in
deroga a quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7
agosto 1990, n. 241, possono essere sottoscritte  in  forma  olografa
fino al 30 giugno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D.L. 23 dicembre 2013,  n.  145,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 ha disposto (con l'art. 6,  comma  7)
che sono validi gli accordi di cui al presente articolo, comma 2-bis,
non stipulati in modalita' elettronica a far data dal 1° gennaio 2013
e fino alla data in cui la stipula in modalita'  elettronica  diventa
obbligatoria ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.