DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 16 
       Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 
(Art.16 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.9 del
d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.11 del d.lgs n.  80  del  1998  e
   successivamente modificato dall'art.4 del d.lgs n.387 del 1998) 
 
  1.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali,   comunque
denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito   dall'articolo   4
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: 
    a) formulano proposte ed  esprimono  pareri  al  Ministro,  nelle
materie di sua competenza; 
    a-bis) propongono le risorse e i profili professionali  necessari
allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche  al
fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale  del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4; 
    b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive  generali
definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la
responsabilita' di specifici progetti  e  gestioni;  definiscono  gli
obiettivi che  i  dirigenti  devono  perseguire  e  attribuiscono  le
conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; 
    c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici  di
livello dirigenziale non generale; 
    d)  adottano  gli  atti  e  i  provvedimenti  amministrativi   ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione  delle  entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli  delegati
ai dirigenti; 
    d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17,  comma
2, del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive
modificazioni; 
    e) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' dei dirigenti e
dei responsabili dei procedimenti amministrativi,  anche  con  potere
sostitutivo  in  caso  di  inerzia,  e  propongono  l'adozione,   nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21; 
    f) promuovono e  resistono  alle  liti  ed  hanno  il  potere  di
conciliare  e  di  transigere,   fermo   restando   quanto   disposto
dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n.103; 
    g)  richiedono  direttamente  pareri   agli   organi   consultivi
dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi  degli   organi   di
controllo sugli atti di competenza; 
    h)  svolgono  le  attivita'  di  organizzazione  e  gestione  del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro; 
    i)  decidono  sui  ricorsi  gerarchici  contro  gli  atti   e   i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
    l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea  e  degli
organismi internazionali  nelle  materie  di  competenza  secondo  le
specifiche direttive dell'organo di  direzione  politica,  sempreche'
tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio  o
organo. 
    l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto  da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. 
    ((l-ter)  forniscono  le  informazioni  richieste  dal   soggetto
competente per l'individuazione  delle  attivita'  nell'ambito  delle
quali e' piu' elevato il rischio corruzione  e  formulano  specifiche
proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.)) 
    ((l-quater)   provvedono   al   monitoraggio   delle    attivita'
nell'ambito delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione  svolte
nell'ufficio a  cui  sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento
motivato,  la  rotazione  del  personale  nei  casi   di   avvio   di
procedimenti  penali  o   disciplinari   per   condotte   di   natura
corruttiva.)) 
  2. I dirigenti  di  uffici  dirigenziali  generali  riferiscono  al
Ministro sull'attivita' da essi svolta correntemente  e  in  tutti  i
casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno. 
  3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di  cui  al  comma  1  puo'
essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a piu' amministrazioni pubbliche, ovvero  alla  attuazione  di
particolari programmi, progetti e gestioni. 
  4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai  dirigenti  preposti  al
vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di  uffici  dirigenziali
generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso
gerarchico. 
  5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al  cui  vertice
e'  preposto  un  segretario  generale,  capo  dipartimento  o  altro
dirigente comunque  denominato,  con  funzione  di  coordinamento  di
uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti  ed
i poteri.