LEGGE 4 marzo 2009, n. 15

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/3/2009. L'art. 11 entra in vigore il 6/03/2009. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2012)
Testo in vigore dal: 20-3-2009
                               Art. 2. 
(Delega al Governo in materia di riforma del lavoro  alle  dipendenze
                   delle pubbliche aministrazioni) 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, entro il termine di nove mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno  o  piu'  decreti
legislativi volti a riformare, anche mediante  modifiche  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001., n. 165, la  disciplina  del  rapporto  di
lavoro  dei  dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  di   cui
all'articolo 2, comma  2,  del  medesimo  decreto  legislativo,  come
modificato dall'articolo 1 della presente  legge,  e  della  relativa
contrattazione  collettiva  per  il   raggiungimento   dei   seguenti
obiettivi: 
   a) convergenza degli assetti regolativi del  lavoro  pubblico  con
quelli del lavoro privato, con  particolare  riferimento  al  sistema
delle relazioni sindacali; 
   b) miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle  procedure
della contrattazione collettiva; 
   c) introduzione di sistemi interni ed esterni di  valutazione  del
personale e delle strutture, finalizzati ad assicurare  l'offerta  di
servizi  conformi  agli  standard  internazionali  di  qualita'  e  a
consentire  agli  organi  di   vertice   politici   delle   pubbliche
amministrazioni l'accesso diretto  alle  informazioni  relative  alla
valutazione del personale dipendente; 
   d) garanzia della trasparenza dell'organizzazione del lavoro nelle
pubbliche amministrazioni e dei relativi sistemi retributivi; 
   e) valorizzazione  del  merito  e  conseguente  riconoscimento  di
meccanismi premiali per i singoli dipendenti sulla base dei risultati
conseguiti dalle relative strutture amministrative; 
   f) definizione di un sistema piu' rigoroso di responsabilita'  dei
dipendenti pubblici; 
   g) affermazione del principio di concorsualita' per  l'accesso  al
lavoro pubblico e per le progressioni di carriera; 
   h) introduzione di strumenti  che  assicurino  una  piu'  efficace
organizzazione delle  procedure  concorsuali  su  base  territoriale,
conformemente al principio della parita' di condizioni per  l'accesso
ai pubblici uffici, da garantire,  mediante  specifiche  disposizioni
del bando, con riferimento al luogo  di  residenza  dei  concorrenti,
quando tale requisito sia  strumentale  all'assolvimento  di  servizi
altrimenti  non  attuabili  o  almeno  non  attuabili  con   identico
risultato; 
   i) previsione dell'obbligo di permanenza per almeno un quinquennio
nella sede della prima  destinazione  anche  per  i  vincitori  delle
procedure   di   progressione    verticale,    considerando    titolo
preferenziale nelle medesime procedure di progressione  verticale  la
permanenza nelle sedi carenti di organico. 
  2.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono   adottati
nell'osservanza dei principi e criteri direttivi fissati dai seguenti
articoli, nonche' nel rispetto del principio di pari opportunita', su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, e, previa intesa in sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive   modificazioni,   relativamente   all'attuazione    delle
disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, lettera a), 4, 5  e  6,
nonche'  previo  parere  della  medesima   Conferenza   relativamente
all'attuazione delle restanti disposizioni della presente legge, sono
trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per
i profili finanziari, le quali  esprimono  il  proprio  parere  entro
sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale  termine,
i decreti sono adottati anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il
termine per l'espressione del parere parlamentare  scada  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma  1,  o
successivamente,  quest'ultimo  termine  e'  prorogato  di   sessanta
giorni. 
  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti legislativi di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare
eventuali disposizioni integrative  e  correttive,  con  le  medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri. 
  4.  I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  individuano  le
disposizioni rientranti nella competenza legislativa esclusiva  dello
Stato,  ai   sensi   dell'articolo   117,   secondo.   comma,   della
Costituzione, e quelle contenenti principi generali  dell'ordinamento
giuridico, ai quali si adeguano le regioni e gli  enti  locali  negli
ambiti di rispettiva competenza. 
  5.  Le  disposizioni  della  presente  legge  si   applicano   alla
Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   salvo   che   risultino
incompatibili con la specificita' del relativo ordinamento. 
          Note all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art.  2,  comma  2,  del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  (Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), si veda nota all'art. 1.
             -   Si   riporta   il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
             «Art.  8  (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
             2.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
             3.  La  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
             4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
             - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
             «Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
          Stato  e  dalle  regioni  nel  rispetto della Costituzione,
          nonche'  dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e dagli obblighi internazionali.
             Lo   Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
              a)  politica  estera  e  rapporti  internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
              b) immigrazione;
              c)   rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
              d)  difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
          munizioni ed esplosivi;
              e)  moneta,  tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
              f)  organi  dello  Stato  e  relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
              g)  ordinamento  e  organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
              h)  ordine  pubblico  e  sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
              l)   giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
              m)   determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
              n) norme generali sull'istruzione;
              o) previdenza sociale;
              p)   legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
              q)   dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
              s)  tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema  e dei beni
          culturali.
             Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
          a:  rapporti  internazionali  e  con l'Unione europea delle
          regioni;  commercio  con  l'estero;  tutela e sicurezza del
          lavoro;  istruzione,  salva  l'autonomia  delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
             Spetta   alle   regioni   la   potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
             Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
             La   potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
             Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
          la  piena  parita'  degli  uomini  e delle donne nella vita
          sociale,  culturale ed economica e promuovono la parita' di
          accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
             La  legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
             Nelle   materie   di  sua  competenza  la  Regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato».