DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 53 
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 
(Art. 58 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato prima dall'art. 2
del decreto legge n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448  del
1993, poi dall'art. 1 del decreto legge n. 361 del  1995,  convertito
con modificazioni dalla legge n. 437 del 1995, e,  infine,  dall'art.
26 del d.lgs n. 80 del 1998 nonche' dall'art. 16 del d.lgs n. 387 del
                                1998) 
 
  1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina  delle
incompatibilita' dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  salva  la  deroga  prevista  dall'articolo  23-bis  del
presente decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'articolo 6, comma 2, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e  dall'articolo  1,  commi  57  e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 267,  comma  1,  273,  274,  508
nonche'  676  del  decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.   297,
all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre  1992,  n.  498,
all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre  1991,  n.  412,  ed
ogni altra successiva modificazione ed  integrazione  della  relativa
disciplina. 
  1-bis. Non possono  essere  conferiti  incarichi  di  direzione  di
strutture  deputate  alla  gestione  del  personale  a  soggetti  che
rivestano o abbiano  rivestito  negli  ultimi  due  anni  cariche  in
partiti politici o in organizzazioni sindacali o  che  abbiano  avuto
negli ultimi due anni rapporti continuativi di  collaborazione  o  di
consulenza con le predette organizzazioni. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti
incarichi, non compresi nei compiti e  doveri  di  ufficio,  che  non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge  o  altre  fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati. 
  3. Ai fini previsti dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti,  da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono individuati  gli  incarichi  consentiti  e  quelli
vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari,
nonche' agli avvocati e procuratori  dello  Stato,  sentiti,  per  le
diverse magistrature, i rispettivi istituti. 
  3-bis. Ai fini previsti  dal  comma  2,  con  appositi  regolamenti
emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i  Ministri  interessati,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive   modificazioni,   sono   individuati,   secondo   criteri
differenziati  in  rapporto   alle   diverse   qualifiche   e   ruoli
professionali,   gli   incarichi   vietati   ai   dipendenti    delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2. 
  4. Nel caso in cui i regolamenti  di  cui  al  comma  3  non  siano
emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei  soli  casi
espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative. 
  5.   In   ogni   caso,   il   conferimento   operato   direttamente
dall'amministrazione,  nonche'  l'autorizzazione   all'esercizio   di
incarichi che  provengano  da  amministrazione  pubblica  diversa  da
quella di appartenenza, ovvero da societa'  o  persone  fisiche,  che
svolgano  attivita'  d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti   dai
rispettivi   organi   competenti   secondo   criteri   oggettivi    e
predeterminati, che tengano conto della  specifica  professionalita',
tali da escludere casi di incompatibilita', sia  di  diritto  che  di
fatto,   nell'interesse   del   buon   andamento    della    pubblica
amministrazione o  situazioni  di  conflitto,  anche  potenziale,  di
interessi, che pregiudichino l'esercizio  imparziale  delle  funzioni
attribuite al dipendente. 
  6. I commi da  7  a  13  del  presente  articolo  si  applicano  ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo  parziale  con  prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento  di  quella  a  tempo
pieno, dei docenti  universitari  a  tempo  definito  e  delle  altre
categorie  di  dipendenti  pubblici  ai  quali   e'   consentito   da
disposizioni     speciali     lo     svolgimento     di     attivita'
libero-professionali. Sono  nulli  tutti  gli  atti  e  provvedimenti
comunque denominati, regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle
amministrazioni di appartenenza in contrasto con il  presente  comma.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti,  sono  tutti  gli
incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti  e  doveri  di
ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso.
Sono esclusi i compensi ((e le prestazioni)) derivanti: 
    a) dalla  collaborazione  a  giornali,  riviste,  enciclopedie  e
simili; 
    b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore
di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; 
    c) dalla partecipazione a convegni e seminari; 
    d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle
spese documentate; 
    e) da incarichi per lo svolgimento dei  quali  il  dipendente  e'
posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; 
    f)  da  incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni  sindacali  a
dipendenti  presso  le  stesse  distaccati  o  in   aspettativa   non
retribuita. 
    f-bis) da attivita' di formazione  diretta  ai  dipendenti  della
pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica. 
  7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi  retribuiti
che   non   siano   stati   conferiti   o   previamente   autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza.  Ai  fini  dell'autorizzazione,
l'amministrazione  verifica  l'insussistenza  di  situazioni,   anche
potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai  professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli  atenei
disciplinano   i   criteri   e   le   procedure   per   il   rilascio
dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto.  In  caso
di inosservanza del divieto, salve le piu'  gravi  sanzioni  e  ferma
restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto  per  le
prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere  versato,   a   cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel  conto  dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente  per
essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di  fondi
equivalenti. 
  7-bis.  L'omissione  del  versamento  del  compenso  da  parte  del
dipendente  pubblico  indebito  percettore  costituisce  ipotesi   di
responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte  dei
conti. 
  8. Le pubbliche amministrazioni  non  possono  conferire  incarichi
retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche  senza  la
previa  autorizzazione  dell'amministrazione  di   appartenenza   dei
dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento  dei
predetti incarichi, senza la previa  autorizzazione,  costituisce  in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del
procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto.  In  tal
caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico,  ove  gravi
su  fondi  in  disponibilita'  dell'amministrazione  conferente,   e'
trasferito all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 
  9. Gli enti pubblici economici e i  soggetti  privati  non  possono
conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la  previa
autorizzazione dell'amministrazione di  appartenenza  dei  dipendenti
stessi.  Ai  fini  dell'autorizzazione,  l'amministrazione   verifica
l'insussistenza di situazioni,  anche  potenziali,  di  conflitto  di
interessi.  In  caso  di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni.  All'accertamento  delle
violazioni e all'irrogazione delle  sanzioni  provvede  il  Ministero
delle finanze, avvalendosi  della  Guardia  di  finanza,  secondo  le
disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite  alle
entrate del Ministero delle finanze. 
  10. L'autorizzazione, di  cui  ai  commi  precedenti,  deve  essere
richiesta all'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente  dai
soggetti pubblici o  privati,  che  intendono  conferire  l'incarico;
puo',  altresi,  essere   richiesta   dal   dipendente   interessato.
L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi  sulla  richiesta
di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta
stessa.  Per  il  personale  che  presta  comunque  servizio   presso
amministrazioni  pubbliche  diverse  da   quelle   di   appartenenza,
l'autorizzazione   e'   subordinata    all'intesa    tra    le    due
amministrazioni. In  tal  caso  il  termine  per  provvedere  e'  per
l'amministrazione di  appartenenza  di  45  giorni  e  si'  prescinde
dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia  entro  10  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta di intesa da parte  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi  da  amministrazioni  pubbliche,  si  intende
accordata; in ogni altro caso,  si  intende  definitivamente  negata.
(100) 
  11. Entro quindici giorni  dall'erogazione  del  compenso  per  gli
incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano
all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi  erogati
ai dipendenti pubblici. 
  12. Le amministrazioni pubbliche  che  conferiscono  o  autorizzano
incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri  dipendenti  comunicano
in via telematica, nel termine di quindici  giorni,  al  Dipartimento
della funzione pubblica gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai
dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del
compenso lordo, ove previsto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25  MAGGIO
2017, N. 75. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75. (71) 
  13. Le amministrazioni di appartenenza  sono  tenute  a  comunicare
tempestivamente al  Dipartimento  della  funzione  pubblica,  in  via
telematica, per ciascuno dei propri dipendenti  e  distintamente  per
ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse  erogati  o
della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di  cui
al comma 11. (71) 
  14. Al fine della verifica dell'applicazione  delle  norme  di  cui
all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge  23  dicembre  1996,  n.
662, e successive modificazioni e  integrazioni,  le  amministrazioni
pubbliche sono tenute a comunicare  al  Dipartimento  della  funzione
pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque  nei  termini
previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di  cui
agli articoli 15 e 18 del medesimo  decreto  legislativo  n.  33  del
2013, relativi a  tutti  gli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  a
qualsiasi  titolo.  Le   amministrazioni   rendono   noti,   mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via
telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la
durata   e   il   compenso   dell'incarico   nonche'   l'attestazione
dell'avvenuta  verifica  dell'insussistenza  di   situazioni,   anche
potenziali, di conflitto di interessi.  Le  informazioni  relative  a
consulenze  e   incarichi   comunicate   dalle   amministrazioni   al
Dipartimento  della  funzione  pubblica,  nonche'   le   informazioni
pubblicate dalle stesse nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
pubblico per via telematica ai  sensi  del  presente  articolo,  sono
trasmesse  e  pubblicate  in  tabelle  riassuntive  rese  liberamente
scaricabili in un formato digitale standard aperto  che  consenta  di
analizzare  e  rielaborare,  anche  a   fini   statistici,   i   dati
informatici. Entro il 31 dicembre di  ciascun  anno  il  Dipartimento
della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in
tutto o in parte,  le  informazioni  di  cui  al  terzo  periodo  del
presente comma in formato  digitale  standard  aperto.  Entro  il  31
dicembre di ciascun anno  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica
trasmette alla Corte dei conti  l'elenco  delle  amministrazioni  che
hanno omesso  di  effettuare  la  comunicazione,  avente  ad  oggetto
l'elenco dei collaboratori esterni e  dei  soggetti  cui  sono  stati
affidati incarichi di consulenza.(71) 
  15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi
da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino  a  quando  non
adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni
di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso  comma
9. (62) 
  16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il  31  dicembre
di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le
relative misure di pubblicita' e trasparenza e formula  proposte  per
il  contenimento  della  spesa   per   gli   incarichi   e   per   la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi. 
  16-bis. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica puo' disporre verifiche  del  rispetto  delle
disposizioni del presente articolo e dell' articolo  1,  commi  56  e
seguenti, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,  per  il  tramite
dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale  fine  quest'ultimo
opera d'intesa con  i  Servizi  ispettivi  di  finanza  pubblica  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio,  hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico
impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti
privati destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli
incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente
comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. (48) 
 
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AGGIORNAMENTO (48) 
  La L. 6 novembre 2012, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma  43)
che "Le disposizioni di cui all'articolo 53,  comma  16-ter,  secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dal
comma 42, lettera l), non si applicano ai contratti gia' sottoscritti
alla data di entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n.
98  (in   G.U.   1ª   s.s.   10/6/2015,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53, comma 15, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche),  nella
parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9  che  omettono
le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione  di  cui
allo stesso comma 9»". 
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AGGIORNAMENTO (71) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 ha disposto (con l'art.  22,  comma
12) che le presenti modifiche si applicano agli  incarichi  conferiti
successivamente al 1° gennaio 2018. 
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AGGIORNAMENTO (100) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto (con l'art.  247,  comma
9) che "Nelle more dell'adozione del decreto di cui  all'articolo  3,
comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri
individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla  base  di
manifestazioni di interesse pervenute a seguito  di  apposito  avviso
pubblico. A tal fine  e  per  le  procedure  concorsuali  di  cui  al
presente articolo, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del
decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi
all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle
procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono
rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni".