DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 4-12-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 284. 
                         Arresti domiciliari 
 
  1. Con il provvedimento che dispone  gli  arresti  domiciliari,  il
giudice prescrive all'imputato  di  non  allontanarsi  dalla  propria
abitazione o da altro luogo di privata  dimora  ovvero  da  un  luogo
pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da  una  casa
famiglia protetta. (181a) 
  1-bis. Il giudice dispone il luogo  degli  arresti  domiciliari  in
modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di  tutela  della
persona offesa dal reato. 
  ((1-ter. La misura cautelare degli  arresti  domiciliari  non  puo'
essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente)). 
  2. Quando e' necessario, il giudice impone limiti  o  divieti  alla
facolta' dell'imputato di comunicare con persone  diverse  da  quelle
che con lui coabitano o che lo assistono. 
  3.  Se  l'imputato  non  puo'  altrimenti   provvedere   alle   sue
indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa  in  situazione  di
assoluta indigenza, il giudice puo' autorizzarlo  ad  assentarsi  nel
corso della giornata dal luogo di arresto per il  tempo  strettamente
necessario  per  provvedere  alle  suddette   esigenze   ovvero   per
esercitare una attivita' lavorativa. 
  4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria
iniziativa, possono controllare in ogni  momento  l'osservanza  delle
prescrizioni imposte all'imputato. 
  5. L'imputato agli arresti domiciliari si  considera  in  stato  di
custodia cautelare. 
  5-bis.  Non  possono  essere,  comunque,   concessi   gli   arresti
domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di  evasione  nei
cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il
giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il  fatto  sia
di  lieve  entita'  e  che  le  esigenze  cautelari  possano   essere
soddisfatte con tale misura. A tale  fine  il  giudice  assume  nelle
forme piu' rapide le relative notizie. 
 
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AGGIORNAMENTO (181a) 
  La L. 21 aprile 2011, n. 62 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che
le modifiche al presente articolo  si  applicano  a  far  data  dalla
completa attuazione del piano straordinario penitenziario, e comunque
a decorrere dal 1° gennaio  2014,  fatta  salva  la  possibilita'  di
utilizzare i posti gia' disponibili a legislazione vigente presso gli
istituti a custodia attenuata.