DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2009 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
  Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale 
 
 
  1. La misurazione e la valutazione  della  performance  individuale
dei  dirigenti  e  del   personale   responsabile   di   una   unita'
organizzativa in posizione di autonomia e responsabilita' ((, secondo
le modalita'  indicate  nel  sistema  di  cui  all'articolo  7,))  e'
collegata: 
   a)   agli   indicatori   di   performance   relativi    all'ambito
organizzativo di diretta responsabilita' ((, ai quali  e'  attribuito
un peso prevalente nella valutazione complessiva)); 
   b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 
   c)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla  performance
generale della struttura, alle competenze professionali e manageriali
dimostrate ((, nonche' ai comportamenti organizzativi  richiesti  per
il piu' efficace svolgimento delle funzioni assegnate)); 
   d)  alla  capacita'  di  valutazione  dei  propri   collaboratori,
dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi. 
  ((1-bis. La misurazione e valutazione della performance individuale
dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all'articolo 19,  commi
3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e'  collegata
altresi'  al  raggiungimento  degli   obiettivi   individuati   nella
direttiva generale per l'azione amministrativa e la  gestione  e  nel
Piano della performance, nonche' di  quelli  specifici  definiti  nel
contratto individuale.)) 
  2. La misurazione e  la  valutazione  svolte  dai  dirigenti  sulla
performance individuale del personale sono effettuate sulla base  del
sistema di cui all'articolo 7 e collegate: 
   a)  al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi   di   gruppo   o
individuali; 
   b)  alla  qualita'  del  contributo  assicurato  alla  performance
dell'unita' organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate
ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 
   3.  Nella  valutazione  di  performance   individuale   non   sono
considerati i periodi di  congedo  di  maternita',  di  paternita'  e
parentale. 
                                                                  (8) 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma 9)  che  "Al
fine   di   concentrare    l'attivita'    dell'Autorita'    nazionale
anticorruzione sui compiti di  trasparenza  e  di  prevenzione  della
corruzione  nelle  pubbliche  amministrazioni,  le   funzioni   della
predetta Autorita' in materia  di  misurazione  e  valutazione  della
performance, di cui agli articoli 7, 8,  9,  10,  12,  13  e  14  del
decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  sono  trasferite  al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto".