DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 20-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  6  della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante
delega  al  Governo per l'emanazione di un decreto legislativo per il
riassetto  delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita'
tra  uomo  e  donna, nel quale devono essere riunite e coordinate tra
loro  le  disposizioni vigenti per la prevenzione e rimozione di ogni
forma di discriminazione fondata sul sesso, apportando, nei limiti di
detto   coordinamento,  le  modifiche  necessarie  per  garantire  la
coerenza  logica  e  sistematica  della  normativa,  anche al fine di
adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dei 24 gennaio 2006;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nella riunione del 27 febbraio
2006;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica non hanno espresso nei termini di legge
il prescritto parere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 aprile 2006;
  Sulla  proposta  del Ministro per le pari opportunita', di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche
sociali, della salute e delle attivita' produttive;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
    (( (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di
opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo
della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita').

  1.  Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure
volte  ad  eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia
come  conseguenza  o  come  scopo  di  compromettere o di impedire il
riconoscimento,  il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle
liberta'   fondamentali   in   campo  politico,  economico,  sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo.
  2.  La  parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini
deve   essere   assicurata   in   tutti   i  campi,  compresi  quelli
dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
  3.   Il   principio  della  parita'  non  osta  al  mantenimento  o
all'adozione  di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del
sesso sottorappresentato.
  4.  L'obiettivo  della parita' di trattamento e di opportunita' tra
donne  e  uomini  deve  essere  tenuto  presente nella formulazione e
attuazione,  a  tutti  i  livelli  e ad opera di tutti gli attori, di
leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.))