Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
Art. 2
Fonti
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 2 del
d.lgs. n. 80 del 1998)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli
uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della
titolarita' dei medesimi; determinano le dotazioni organiche
complessive. Esse ispirano la loro organizzazione ai seguenti
criteri:
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle
risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilita', garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi al dovere
di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell'imparzialita' e della trasparenza dell'azione
amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite
strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un
unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilita'
complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici
con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni
pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei
dati personali.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o
statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata ai dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono
essere derogate ((nelle materie affidate alla contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei
principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti o
accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili ((...)).
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto;
i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i
casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis, o,
alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le
disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che
attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti
cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore dal
relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione
collettiva.
3-bis. Nel caso di nullita' delle disposizioni contrattuali per
violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla
contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419,
secondo comma, del codice civile.