DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                                Fonti 
(Art. 2, commi da 1 a 3 del d.lgs. n. 29 del  1993,  come  sostituiti
prima dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  2  del
                       d.lgs. n. 80 del 1998) 
 
  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  definiscono,  secondo  principi
generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi,
mediante atti organizzativi  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  le
linee fondamentali di organizzazione degli  uffici;  individuano  gli
uffici  di  maggiore  rilevanza  e  i  modi  di  conferimento   della
titolarita'  dei  medesimi;  determinano   le   dotazioni   organiche
complessive.  Esse  ispirano  la  loro  organizzazione  ai   seguenti
criteri: 
a) funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi di attivita', nel
   perseguimento  degli  obiettivi  di   efficienza,   efficacia   ed
   economicita'. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della
   definizione dei  programmi  operativi  e  dell'assegnazione  delle
   risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
   b)  ampia  flessibilita',   garantendo   adeguati   margini   alle
   determinazioni  operative  e  gestionali  da  assumersi  ai  sensi
   dell'articolo 5, comma 2; 
c) collegamento delle attivita' degli uffici, adeguandosi  al  dovere
   di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione  mediante
   sistemi informatici e statistici pubblici; 
d) garanzia  dell'imparzialita'  e  della   trasparenza   dell'azione
   amministrativa,  anche  attraverso   l'istituzione   di   apposite
   strutture per l'informazione ai cittadini  e  attribuzione  ad  un
   unico ufficio, per  ciascun  procedimento,  della  responsabilita'
   complessiva dello stesso; 
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli  uffici
   con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle  amministrazioni
   pubbliche dei Paesi dell'Unione europea. 
  1-bis. I criteri di organizzazione di cui al presente articolo sono
attuati nel rispetto della disciplina in materia di  trattamento  dei
dati personali. 
  2. I  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  amministrazioni
pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,
del libro V del codice civile e dalle leggi sui  rapporti  di  lavoro
subordinato  nell'impresa,  fatte  salve  le   diverse   disposizioni
contenute nel presente  decreto,  che  costituiscono  disposizioni  a
carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento  o
statuto, che introducano ((o che abbiano introdotto)) discipline  dei
rapporti di lavoro la cui applicabilita' sia limitata  ai  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche,  o  a  categorie  di  essi,  possono
essere  derogate  ((nelle  materie   affidate   alla   contrattazione
collettiva ai sensi dell'articolo 40, comma 1,  e  nel  rispetto  dei
principi stabiliti dal presente decreto,)) da successivi contratti  o
accordi collettivi ((nazionali)) e, per la parte derogata,  non  sono
ulteriormente applicabili ((...)). 
  3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati
contrattualmente. I contratti collettivi  sono  stipulati  secondo  i
criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente  decreto;
i  contratti  individuali  devono  conformarsi  ai  principi  di  cui
all'articolo 45, comma 2.  L'attribuzione  di  trattamenti  economici
puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo  i
casi previsti dal comma  3-ter  e  3-quater  dell'articolo  40  e  le
ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo  47-bis,  o,
alle  condizioni  previste,  mediante   contratti   individuali.   Le
disposizioni  di  legge,  regolamenti  o  atti   amministrativi   che
attribuiscono  incrementi  retributivi  non  previsti  da   contratti
cessano di avere efficacia a far  data  dall'entrata  in  vigore  dal
relativo  rinnovo  contrattuale.   I   trattamenti   economici   piu'
favorevoli in godimento sono riassorbiti con  le  modalita'  e  nelle
misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne
conseguono incrementano le risorse disponibili per la  contrattazione
collettiva. 
  3-bis. Nel caso di nullita'  delle  disposizioni  contrattuali  per
violazione  di  norme  imperative   o   dei   limiti   fissati   alla
contrattazione collettiva, si applicano gli  articoli  1339  e  1419,
secondo comma, del codice civile.