DECRETO-LEGGE 8 giugno 1992, n. 306

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-6-1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1992, n. 356 (in G.U. 07/08/1992, n.185).
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 09/06/1992, n. 134 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-4-2018
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 12-sexies 
                 (Ipotesi particolari di confisca). 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)). ((34)) 
  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161. 
  2-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 
  2-quater. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161. 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 17 OTTOBRE 2017, N. 161. 
  4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 
  4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di  concerto
con  il  Ministro  della  giustizia,  sentiti  gli   altri   Ministri
interessati,  stabilisce  anche  la  quota  dei  beni  sequestrati  e
confiscati a norma ((dell'articolo 240-bis  del  codice  penale))  da
destinarsi per  l'attuazione  delle  speciali  misure  di  protezione
previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991,  n.  8,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  marzo  1991,  n.  82,  e  successive
modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge  20  ottobre
1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del  terrorismo  e
della criminalita' organizzata. Nei decreti  il  Ministro  stabilisce
anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito  un  Fondo
di solidarieta' per le ipotesi in cui la  persona  offesa  non  abbia
potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento
dei danni conseguenti al reato. 
  4-quater. Il Consiglio di Stato esprime  il  proprio  parere  sugli
schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla
richiesta, decorsi  i  quali  il  regolamento  puo'  comunque  essere
adottato. 
  4-quinquies.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  1  MARZO   2018,   N.
21)).((34)) 
  4-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 
  4-septies.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 
  4-octies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 
  4-novies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)).((34)) 
 
                                                               ((34)) 
 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8,  comma  1)
che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni abrogate  dall'articolo  7,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale
come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  8,  comma  2)  che  "I  richiami
all'articolo 12-sexies del  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ove
specificamente riguardanti l'articolo 73 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  si  intendono  riferiti
all'articolo  85-bis  del  medesimo  decreto  e  ove   specificamente
riguardanti  l'articolo  295  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti all'articolo
301, comma 5-bis, del medesimo decreto".