DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 2021, n. 230

Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46. (21G00252)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/2021
L'errata-corrige (in G.U. 03/01/2022, n. 1) ha modificato la data del provvedimento da 21 dicembre 2021 a 29 dicembre 2021.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-12-2021
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante  «Delega  al  Governo
per riordinare, semplificare e potenziare le misure  a  sostegno  dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  1988,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, recante «Norme  in
materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti» e, in particolare, l'articolo
2; 
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo  sviluppo»  e,  in  particolare,
l'articolo 65; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'articolo
1, comma 353; 
  Visto l'articolo 1, comma 339, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160, relativo all'istituzione del «Fondo assegno universale e servizi
alla famiglia»; 
  Visto il decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n.  112,  recante  «Misure
urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori»; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, recante  «Misure
urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche' proroghe in tema
di  referendum,  assegno  temporaneo  e  IRAP»  e,  in   particolare,
l'articolo 4; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 2021,  n.  146,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante  «Misure
urgenti in materia economica e fiscale, a tutela  del  lavoro  e  per
esigenze indifferibili» e, in particolare, l'articolo 17, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante «Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi» e, in particolare, l'articolo 12; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 novembre 2021; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 2 dicembre 2021; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2021; 
  Sulla proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia,
del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentito   il   Ministro   per   le
disabilita'; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. A decorrere dal 1° marzo 2022 e'  istituito  l'assegno  unico  e
universale per  i  figli  a  carico,  che  costituisce  un  beneficio
economico attribuito, su base mensile, per il  periodo  compreso  tra
marzo di ciascun anno e  febbraio  dell'anno  successivo,  ai  nuclei
familiari sulla base della condizione economica del nucleo,  in  base
all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  di  cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato. 
  2. Ai fini del presente decreto,  si  considerano  figli  a  carico
quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini  ISEE,  in
corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo  7  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre  2013,  n.  159.
Nel caso di nuclei con figli  maggiorenni,  l'ISEE  e'  calcolato  ai
sensi degli articoli da 2 a 6 e 9  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. 
  3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento e'  accertato  sulla
base dei dati autodichiarati in domanda, ai  sensi  dell'articolo  46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei  criteri  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. 
  4. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con  riferimento  all'articolo  10  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
                «Art. 76. - L'esercizio  della  funzione  legislativa
          non  puo'  essere  delegato   al   Governo   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.». 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - La legge 1° aprile 2021, n. 46,  recante  «Delega  al
          Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure
          a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico  e
          universale», e' pubblicata nella G.U. n. 82  del  6  aprile
          2021. 
              - Per il testo dell'articolo  2  del  decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  13  maggio  1988,  n.  15,  si  rimanda  nelle  note
          all'articolo 5. 
              - Per il testo dell'articolo 65 della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, si rimanda nelle note all'articolo 10. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 353, della
          legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»: 
                «Art. 1. - Omissis. 
                353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e'  riconosciuto
          un  premio  alla   nascita   o   all'adozione   di   minore
          dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre  alla
          formazione del reddito complessivo di  cui  all'articolo  8
          del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e' corrisposto dall'INPS  in  unica  soluzione,  su
          domanda della futura madre, al compimento del settimo  mese
          di gravidanza o all'atto dell'adozione. 
                Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 339, della
          legge 27 dicembre 2019,  n.  160  "Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2020-2022": 
                «Art. 1. - Omissis. 
                339. Al fine  di  dare  attuazione  a  interventi  in
          materia  di  sostegno  e  valorizzazione   della   famiglia
          finalizzati al  riordino  e  alla  sistematizzazione  delle
          politiche di sostegno alle famiglie con figli, nello  stato
          di previsione del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito un  fondo  denominato  "Fondo  assegno
          universale e servizi alla famiglia  ",  con  una  dotazione
          pari a 1.044 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a  1.244
          milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022.  Con
          appositi provvedimenti normativi, a  valere  sulle  risorse
          del Fondo di cui al  primo  periodo,  si  provvede  a  dare
          attuazione agli interventi ivi previsti nonche', nei limiti
          di spesa stabiliti, a quanto previsto dai commi 340 e 343. 
                Omissis.». 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 8 giugno 2021,  n.
          79, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2021, n. 112, recante «Misure urgenti in materia di assegno
          temporaneo  per  figli  minori»,  si  rimanda  nelle   note
          all'articolo 11. 
              - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge  30
          settembre 2021,  n.  132,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 23  novembre  2021,  n.  178,  recante  «Misure
          urgenti in  materia  di  giustizia  e  di  difesa,  nonche'
          proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP»: 
                «Art. 4 (Proroga di termini  in  materia  di  assegno
          temporaneo per figli minori). - 1. All'articolo 3, comma 1,
          terzo periodo, del decreto-legge  8  giugno  2021,  n.  79,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2021,
          n. 112, le parole "30 settembre 2021" sono sostituite dalle
          seguenti: "31 ottobre 2021".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  1,  del
          decreto-legge 21  ottobre  2021,  n.  146  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2021,  n.  215,
          recante «Misure urgenti in materia economica e  fiscale,  a
          tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»: 
                «Art. 17 (Disposizioni finanziarie). -  1.  Il  Fondo
          assegno  universale  e  servizi  alla  famiglia,   di   cui
          all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n.
          160 e' incrementato  di  6.000  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2022. Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre  2020,  n.
          178. 
                Omissis.». 
              -  L'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
          unico delle imposte  sui  redditi),  reca  «Detrazioni  per
          carichi di famiglia». 
              - Si  riporta  il  testo  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   «Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed autonomie locali»: 
                «Art. 8  (Conferenza  Stato  -  citta'  ed  autonomie
          locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato  -
          citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
          compiti di interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato - regioni. 
                2. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri  o,
          per sua delega, dal Ministro dell'interno  o  dal  Ministro
          per  gli  affari  regionali  nella  materia  di  rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
                3. La Conferenza Stato - citta' ed  autonomie  locali
          e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque  in  tutti  i
          casi il presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne
          faccia  richiesta  il  presidente  dell'ANCI,  dell'UPI   o
          dell'UNCEM. 
                4. La Conferenza unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3,4,5,6,7  e  9
          del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  5
          dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione
          delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione
          dell'Indicatore della situazione economica equivalente): 
                «Art. 2 (ISEE).  -  1.  L'ISEE  e'  lo  strumento  di
          valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione
          economica di  coloro  che  richiedono  prestazioni  sociali
          agevolate.    La    determinazione     e     l'applicazione
          dell'indicatore  ai  fini  dell'accesso  alle   prestazioni
          sociali agevolate, nonche' della definizione del livello di
          compartecipazione  al  costo  delle  medesime,  costituisce
          livello   essenziale   delle    prestazioni,    ai    sensi
          dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera   m),   della
          Costituzione,  fatte  salve  le  competenze  regionali   in
          materia di  normazione,  programmazione  e  gestione  delle
          politiche sociali e socio-sanitarie  e  ferme  restando  le
          prerogative  dei  comuni.In  relazione   a   tipologie   di
          prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario  e
          ove non diversamente disciplinato in  sede  di  definizione
          dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie  di
          prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere,  accanto
          all'ISEE,  criteri  ulteriori   di   selezione   volti   ad
          identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto
          delle   disposizioni   regionali   in   materia   e   delle
          attribuzioni regionali specificamente dettate  in  tema  di
          servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque  fatta  salva
          la valutazione della condizione economica  complessiva  del
          nucleo familiare attraverso l'ISEE. 
                2. L'ISEE e' calcolato,  con  riferimento  al  nucleo
          familiare  di  appartenenza   del   richiedente,   di   cui
          all'articolo 3,come rapporto tra l'ISE, di cui al comma  3,
          e il parametro della scala  di  equivalenza  corrispondente
          alla specifica composizione del nucleo familiare. 
                3. L'ISE e' la somma dell'indicatore della situazione
          reddituale, determinato ai sensi  dell'articolo  4,  e  del
          venti   per   cento   dell'indicatore   della    situazione
          patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5. 
                4. L'ISEE differisce sulla base  della  tipologia  di
          prestazione richiesta, secondo le modalita' stabilite  agli
          articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti: 
                  a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; 
                  b) prestazioni agevolate rivolte  a  minorenni,  in
          presenza di genitori non conviventi; 
                  c)  prestazioni  per   il   diritto   allo   studio
          universitario. 
                5.  L'ISEE  puo'   essere   sostituito   da   analogo
          indicatore,  definito  «ISEE  corrente»  e  calcolato   con
          riferimento ad un periodo  di  tempo  piu'  ravvicinato  al
          momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano
          le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le  modalita'
          ivi descritte. 
                6. L'ISEE e' calcolato sulla base delle  informazioni
          raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo  10,  e
          delle  altre   informazioni   disponibili   negli   archivi
          dell'INPS  e  dell'Agenzia  delle  entrate  acquisite   dal
          sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.» 
                «Art. 3 (Nucleo familiare). - 1. Il nucleo  familiare
          del richiedente e' costituito dai  soggetti  componenti  la
          famiglia anagrafica alla data di presentazione  della  DSU,
          fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo. 
                2. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica
          fanno parte dello stesso  nucleo  familiare.  A  tal  fine,
          identificata di comune accordo la residenza  familiare,  il
          coniuge con residenza anagrafica  diversa  e'  attratto  ai
          fini del presente  decreto  nel  nucleo  la  cui  residenza
          anagrafica  coincide  con  quella  familiare.  In  caso  di
          mancato accordo,  la  residenza  familiare  e'  individuata
          nell'ultima residenza comune  ovvero,  in  assenza  di  una
          residenza comune, nella residenza del  coniuge  di  maggior
          durata. Il coniuge iscritto nelle  anagrafi  dei  cittadini
          italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della  legge
          27 ottobre 1988, n. 470, e' attratto ai fini  del  presente
          decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge. 
                3. I coniugi che hanno diversa  residenza  anagrafica
          costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente  nei
          seguenti casi: 
                  a)  quando   e'   stata   pronunciata   separazione
          giudiziale   o   e'   intervenuta   l'omologazione    della
          separazione consensuale  ai  sensi  dell'articolo  711  del
          codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata
          la  separazione  ai  sensi  dell'articolo  126  del  codice
          civile; 
                  b) quando la  diversa  residenza  e'  consentita  a
          seguito dei provvedimenti  temporanei  ed  urgenti  di  cui
          all'articolo 708 del codice di procedura civile; 
                  c) quando uno dei coniugi e'  stato  escluso  dalla
          potesta'  sui  figli  o  e'  stato   adottato,   ai   sensi
          dell'aricolo 333 del codice  civile,  il  provvedimento  di
          allontanamento dalla residenza familiare; 
                  d) quando si e' verificato  uno  dei  casi  di  cui
          all'articolo 3 della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  e
          successive modificazioni, ed e' stata proposta  domanda  di
          scioglimento  o  cessazione  degli   effetti   civili   del
          matrimonio; 
                  e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato
          in  sede  giurisdizionale  o   dalla   pubblica   autorita'
          competente in materia di servizi sociali. 
                4. Il figlio minore di anni 18 fa  parte  del  nucleo
          familiare del genitore con il quale convive. Il minore  che
          si trovi in affidamento preadottivo  fa  parte  del  nucleo
          familiare   dell'affidatario,   ancorche'   risulti   nella
          famiglia anagrafica del genitore. Il minore in  affidamento
          temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della  legge  4  maggio
          1983, n. 184, e successive  modificazioni,  e'  considerato
          nucleo familiare a se' stante, fatta salva la facolta'  del
          genitore affidatario  di  considerarlo  parte  del  proprio
          nucleo  familiare.Il  minore  in  affidamento  e  collocato
          presso comunita' e'  considerato  nucleo  familiare  a  se'
          stante. 
                5.  Il  figlio  maggiorenne  non  convivente  con   i
          genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel  caso  non  sia
          coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo  familiare
          dei genitori. Nel caso i  genitori  appartengano  a  nuclei
          familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a  carico  di
          entrambi,  fa  parte  del  nucleo  familiare  di  uno   dei
          genitori, da lui identificato. 
                6. Il soggetto che si trova in convivenza  anagrafica
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  30
          maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a  se'
          stante, salvo che debba essere considerato  componente  del
          nucleo familiare del coniuge, ai  sensi  del  comma  2.  Il
          figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore  con  cui
          conviveva prima  dell'ingresso  in  convivenza  anagrafica,
          fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se  della  medesima
          convivenza anagrafica fanno parte il genitore e  il  figlio
          minorenne, quest'ultimo  e'  considerato  componente  dello
          stesso nucleo familiare del genitore.» 
                «Art. 4 (Indicatore della situazione  reddituale).  -
          1. L'indicatore della situazione reddituale e'  determinato
          sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai
          commi seguenti, riferite a  ciascun  componente  ovvero  al
          nucleo familiare. Ai fini del calcolo  dell'indicatore,  il
          reddito  di  ciascun  componente  il  nucleo  familiare  e'
          ottenuto sommando i redditi di cui  al  comma  2  al  netto
          degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di
          cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono
          detratte le  spese  o  le  franchigie  riferite  al  nucleo
          familiare di cui al comma 4. 
                I redditi e gli importi di cui ai commi 2  e  3  sono
          riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione
          della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4  sono
          riferite all'anno solare precedente la presentazione  della
          DSU. 
                2.  Il  reddito  di  ciascun  componente  il   nucleo
          familiare e' ottenuto sommando le seguenti componenti: 
                  a) reddito complessivo ai fini IRPEF; 
                  b) redditi  soggetti  a  imposta  sostitutiva  o  a
          ritenuta a titolo d'imposta; 
                  c)  ogni  altra  componente  reddituale  esente  da
          imposta, nonche' i redditi da  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero tassati esclusivamente  nello  stato  estero  in
          base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; 
                  d) i  proventi  derivanti  da  attivita'  agricole,
          svolte anche in forma  associata,  per  le  quali  sussiste
          l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal
          fine va assunta la  base  imponibile  determinata  ai  fini
          dell'IRAP, al netto dei costi  del  personale  a  qualunque
          titolo utilizzato; 
                  e)   assegni   per   il   mantenimento   di   figli
          effettivamente percepiti; 
                  f)  trattamenti  assistenziali,   previdenziali   e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove  non  siano
          gia' inclusi nel reddito complessivo di  cui  alla  lettera
          a); 
                  g) redditi fondiari relativi  ai  beni  non  locati
          soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui  all'articolo  13
          del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          nonche' agli articoli 8 e  9  del  decreto  legislativo  14
          marzo  2011,  n.  23,  se  compatibili  con   la   predetta
          disciplina, non indicati nel  reddito  complessivo  di  cui
          alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine
          i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita
          catastale del 5 per  cento  e  i  redditi  dei  terreni  si
          assumono rivalutando il reddito  dominicale  e  il  reddito
          agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e  del  70  per
          cento. Nell'importo devono  essere  considerati  i  redditi
          relativi agli immobili all'estero non locati soggetti  alla
          disciplina dell'imposta sul valore degli  immobili  situati
          all'estero  di  cui  al  comma  15  dell'articolo  19   del
          decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.  214,  non
          indicati nel reddito complessivo di cui  alla  lettera  a),
          comma  1,  del  presente  articolo,   assumendo   la   base
          imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma  2,
          del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917; 
                  h)   il   reddito   figurativo   delle    attivita'
          finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare
          complessivo  del  nucleo  familiare,  individuato   secondo
          quanto indicato all'articolo 5 con la sola  esclusione  dei
          depositi e conti correnti bancari  e  postali,  di  cui  al
          medesimo articolo 5, comma  4,  lettera  a),  il  tasso  di
          rendimento medio annuo  dei  titoli  decennali  del  Tesoro
          ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente
          al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale; 
                  i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali  nel
          paese di residenza da parte degli appartenenti  al  nucleo,
          ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle  anagrafi
          dei  cittadini  italiani   residenti   all'estero   (AIRE),
          convertito  in  euro  al  cambio  vigente  al  31  dicembre
          dell'anno di riferimento del reddito. 
                3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2,  deve
          essere sottratto fino a concorrenza: 
                  a) l'importo degli assegni periodici effettivamente
          corrisposti al coniuge, anche se residente  all'estero,  in
          seguito  alla  separazione  legale  ed  effettiva  o   allo
          scioglimento, annullamento o alla cessazione degli  effetti
          civili  del  matrimonio  come  indicato  nel  provvedimento
          dell'autorita'  giudiziaria.  Nell'importo  devono   essere
          considerati  gli  assegni  destinati  al  mantenimento  dei
          figli; 
                  b) l'importo degli assegni periodici effettivamente
          corrisposti per il mantenimento dei  figli  conviventi  con
          l'altro genitore, nel caso in  cui  i  genitori  non  siano
          coniugati, ne' legalmente ed effettivamente separati e  non
          vi sia  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria  che  ne
          stabilisce l'importo; 
                  c) fino ad un  massimo  di  5.000  euro,  le  spese
          sanitarie per disabili, le spese  per  l'acquisto  di  cani
          guida e le spese sostenute per servizi  di  interpretariato
          dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in  dichiarazione
          dei redditi tra le spese per le quali spetta la  detrazione
          d'imposta,  nonche'  le  spese  mediche  e  di   assistenza
          specifica per i  disabili  indicate  in  dichiarazione  dei
          redditi tra le spese e gli oneri  per  i  quali  spetta  la
          deduzione dal reddito complessivo; 
                  d)  l'importo  dei  redditi  agrari  relativi  alle
          attivita' indicate dall'articolo  2135  del  codice  civile
          svolte, anche in forma associata, dai  soggetti  produttori
          agricoli  titolari   di   partita   IVA,   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA; 
                  e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota  dei
          redditi da lavoro dipendente, nonche' degli  altri  redditi
          da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per
          cento dei redditi medesimi; 
                  f)  fino  ad   un   massimo   di   1.000   euro   e
          alternativamente a quanto previsto  alla  lettera  e),  una
          quota  dei  redditi  da  pensione   inclusi   nel   reddito
          complessivo di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  dei
          trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al  20  per
          cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi. 
                4. Dalla somma dei redditi dei componenti il  nucleo,
          come  determinata  ai  sensi  dei  commi   precedenti,   si
          sottraggono,  fino  a  concorrenza,  le  seguenti  spese  o
          franchigie riferite al nucleo familiare: 
                  a)  nel  caso  il  nucleo  familiare   risieda   in
          abitazione  in  locazione,  il  valore  del  canone   annuo
          previsto  nel  contratto  di  locazione,  del  quale   sono
          dichiarati gli estremi di registrazione, per  un  ammontare
          massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di
          500 euro per ogni figlio convivente successivo al  secondo;
          la  detrazione  e'  alternativa  a  quella  per  i   nuclei
          residenti in abitazione di proprieta', di cui  all'articolo
          5, comma 2. 
                  b) nel caso del nucleo facciano parte  persone  non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa  sostenuta,
          inclusiva  dei  contributi   versati,   per   collaboratori
          domestici  e   addetti   all'assistenza   personale,   come
          risultante dalla  dichiarazione  di  assunzione  presentata
          all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel
          limite dell'ammontare dei trattamenti di cui  al  comma  2,
          lettera f), al netto della detrazione di cui  al  comma  3,
          lettera f), di cui la persona non  autosufficiente  risulti
          beneficiaria, fatto salvo quanto previsto  all'articolo  6,
          comma 3, lettera a).  Le  spese  per  assistenza  personale
          possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche  nel
          caso di  acquisizione  dei  servizi  medesimi  presso  enti
          fornitori, purche' sia conservata ed  esibita  a  richiesta
          idonea documentazione attestante la spesa  sostenuta  e  la
          tipologia di servizio fornita; 
                  c) alternativamente a quanto previsto alla  lettera
          b),  nel  caso  del  nucleo  facciano  parte  persone   non
          autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di  ricovero
          presso  strutture  residenziali  nell'ambito  di   percorsi
          assistenziali   integrati   di    natura    sociosanitaria,
          l'ammontare   della   retta   versata   per   l'ospitalita'
          alberghiera, fatto salvo quanto  previsto  all'articolo  6,
          comma 3, lettera a); 
                  d) nel caso del nucleo facciano parte: 
                    1) persone con disabilita' media, per ciascuna di
          esse, una franchigia pari ad  4.000  euro,  incrementate  a
          5.500 se minorenni; 
                    2) persone con disabilita' grave, per ciascuna di
          esse, una franchigia pari  a  5.500  euro,  incrementate  a
          7.500 se minorenni; 
                    3) persone non autosufficienti, per  ciascuna  di
          esse, una franchigia pari  a  7.000  euro,  incrementate  a
          9.500 se minorenni. 
                Le franchigie di cui alla  presente  lettera  possono
          essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza,  dal
          valore dell'ISE. 
                5. Nel caso colui per il  quale  viene  richiesta  la
          prestazione sia gia' beneficiario di uno dei trattamenti di
          cui  al  comma   2,   lettera   f),   ed   ai   soli   fini
          dell'accertamento dei requisiti  per  il  mantenimento  del
          trattamento  stesso,  al  valore  dell'ISEE  e'   sottratto
          dall'ente erogatore l'ammontare del  trattamento  percepito
          dal  beneficiario  nell'anno  precedente  la  presentazione
          della DSU  rapportato  al  corrispondente  parametro  della
          scala di equivalenza.» 
                «Art. 5 (Indicatore della situazione patrimoniale). -
          1.   L'indicatore   della   situazione   patrimoniale    e'
          determinato sommando, per  ciascun  componente  del  nucleo
          familiare, il valore del patrimonio immobiliare di  cui  ai
          commi 2 e 3, nonche' del patrimonio  mobiliare  di  cui  al
          comma 4. 
                2. Il patrimonio immobiliare e' pari  al  valore  dei
          fabbricati,  delle  aree  fabbricabili   e   dei   terreni,
          intestati  a  persone  fisiche  non   esercenti   attivita'
          d'impresa, quale  definito  ai  fini  IMU  al  31  dicembre
          dell'anno precedente a quello di presentazione  della  DSU,
          indipendentemente dal periodo  di  possesso  nell'anno.  Il
          valore e' cosi' determinato anche in caso di esenzione  dal
          pagamento dell'imposta. Dal  valore  cosi'  determinato  di
          ciascun fabbricato, area  o  terreno,  si  detrae,  fino  a
          concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla
          data del 31 dicembre dell'anno precedente la  presentazione
          della DSU per mutui contratti per l'acquisto  dell'immobile
          o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari
          residenti in abitazione di proprieta', il valore della casa
          di abitazione, come sopra determinato, al netto  del  mutuo
          residuo, non rileva ai  fini  del  calcolo  del  patrimonio
          immobiliare  se  inferiore  alla  soglia  di  52.500  euro,
          incrementata di  2.500  euro  per  ogni  figlio  convivente
          successivo al secondo. Se superiore alle  predette  soglie,
          il valore rileva in misura pari a  due  terzi  della  parte
          eccedente. 
                3. Il patrimonio immobiliare  all'estero  e'  pari  a
          quello definito  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  degli
          immobili  situati   all'estero   di   cui   al   comma   15
          dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui  al  comma
          2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal
          valore cosi' determinato di ciascun  immobile,  si  detrae,
          fino  a  concorrenza,  l'ammontare  dell'eventuale   debito
          residuo alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente  la
          presentazione della DSU per mutui contratti per  l'acquisto
          dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. 
                4.  Il  patrimonio  mobiliare  e'  costituito   dalle
          componenti   di   seguito   specificate,   anche   detenute
          all'estero, possedute alla data del 31  dicembre  dell'anno
          precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo
          quanto diversamente  disposto  con  riferimento  a  singole
          componenti: 
                  a) depositi e conti correnti bancari e postali, per
          i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al
          lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU, ovvero, se  superiore,
          il  valore  della  consistenza  media  annua  riferita   al
          medesimo  anno.  Qualora  nell'anno   precedente   si   sia
          proceduto  all'acquisto  di   componenti   del   patrimonio
          immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni  ad
          incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di
          cui al presente comma,  per  un  ammontare  superiore  alla
          differenza tra il valore della consistenza  media  annua  e
          del saldo al 31 dicembre, puo' essere assunto il valore del
          saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente,
          anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini  di
          successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza
          media annua va comunque indicato; 
                  b) titoli di  Stato  ed  equiparati,  obbligazioni,
          certificati di deposito  e  credito,  buoni  fruttiferi  ed
          assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle
          consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno  precedente
          a quello di presentazione della DSU; 
                  c) azioni o  quote  di  organismi  di  investimento
          collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o  esteri,  per
          le  quali  va  assunto  il  valore  risultante  dall'ultimo
          prospetto redatto dalla societa' di gestione alla  data  di
          cui alla lettera b); 
                  d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed
          estere quotate in mercati regolamentati, per  le  quali  va
          assunto il valore rilevato alla data di  cui  alla  lettera
          b),  ovvero,  in  mancanza,  nel  giorno  antecedente  piu'
          prossimo; 
                  e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate
          in mercati regolamentati e partecipazioni in  societa'  non
          azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione
          del  patrimonio  netto,  determinato   sulla   base   delle
          risultanze  dell'ultimo  bilancio  approvato  anteriormente
          alla data di presentazione della DSU, ovvero,  in  caso  di
          esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato
          dalla somma delle rimanenze finali e dal costo  complessivo
          dei   beni   ammortizzabili,   al   netto   dei    relativi
          ammortamenti,  nonche'   degli   altri   cespiti   o   beni
          patrimoniali; 
                  f)  masse  patrimoniali,  costituite  da  somme  di
          denaro  o  beni  non  relativi  all'impresa,  affidate   in
          gestione ad un soggetto  abilitato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto
          il  valore   delle   consistenze   risultanti   dall'ultimo
          rendiconto predisposto, secondo  i  criteri  stabiliti  dai
          regolamenti emanati  dalla  Commissione  nazionale  per  le
          societa'  e  la   borsa,   dal   gestore   del   patrimonio
          anteriormente alla data di cui alla lettera b); 
                  g) altri strumenti  e  rapporti  finanziari  per  i
          quali va assunto il valore corrente alla data di  cui  alla
          lettera  b),   nonche'   contratti   di   assicurazione   a
          capitalizzazione o mista sulla vita e  di  capitalizzazione
          per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente
          versati a  tale  ultima  data,  al  netto  degli  eventuali
          riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato
          per tutta la durata del contratto per le quali  va  assunto
          l'importo del premio versato; sono esclusi i  contratti  di
          assicurazione mista sulla vita per i  quali  alla  medesima
          data non e' esercitabile il diritto di riscatto; 
                  h) il valore del patrimonio netto  per  le  imprese
          individuali in contabilita'  ordinaria,  ovvero  il  valore
          delle rimanenze finali e del costo dei beni  ammortizzabili
          per le imprese individuali  in  contabilita'  semplificata,
          determinato con le stesse modalita' indicate  alla  lettera
          e). 
                5.  Per  i  rapporti  di  custodia,  amministrazione,
          deposito  e   gestione   cointestati   anche   a   soggetti
          appartenenti a nuclei familiari diversi,  il  valore  delle
          consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 
                6. Dal valore del patrimonio  mobiliare,  determinato
          ai sensi del comma 4, si detrae, fino  a  concorrenza,  una
          franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per
          ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo,
          fino ad un massimo di 10.000 euro. La  predetta  soglia  e'
          incrementata di 1.000 euro per ogni  figlio  componente  il
          nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non
          si applica ai  fini  della  determinazione  dell'indicatore
          della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.» 
                «Art.   6   (Prestazioni    agevolate    di    natura
          socio-sanitaria). - 1.  Per  le  prestazioni  agevolate  di
          natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore  eta',
          l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo  familiare  di
          cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per
          le medesime prestazioni rivolte a persone  minori  di  anni
          18, l'ISEE e' calcolato nelle modalita' di cui all'articolo
          7. 
                2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al
          presente articolo e fatta comunque  salva  la  possibilita'
          per il  beneficiario  di  costituire  il  nucleo  familiare
          secondo le regole  ordinarie  di  cui  all'articolo  3,  il
          nucleo familiare del beneficiario e' composto dal  coniuge,
          dai figli minori di anni 18, nonche' dai figli maggiorenni,
          secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3. 
                3.  Per  le  sole  prestazioni  erogate  in  ambiente
          residenziale a  ciclo  continuativo,  valgono  le  seguenti
          regole: 
                  a) le detrazioni di cui all'articolo  4,  comma  4,
          lettere b) ed c), non si applicano; 
                  b) in caso di presenza di  figli  del  beneficiario
          non inclusi nel nucleo familiare  ai  sensi  del  comma  2,
          l'ISEE  e'  integrato  di  una  componente  aggiuntiva  per
          ciascun  figlio,  calcolata  sulla  base  della  situazione
          economica  dei  figli   medesimi,   avuto   riguardo   alle
          necessita' del nucleo familiare di appartenenza, secondo le
          modalita' di cui all'allegato 2, comma 1,  che  costituisce
          parte integrante del presente decreto. La componente non e'
          calcolata: 
                    1) quando al figlio ovvero ad un  componente  del
          suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di  cui
          all'allegato 3; 
                    2)   quando    risulti    accertata    in    sede
          giurisdizionale o dalla pubblica  autorita'  competente  in
          materia di servizi sociali la  estraneita'  del  figlio  in
          termini di rapporti affettivi ed economici; 
                  c) le donazioni di  cespiti  parte  del  patrimonio
          immobiliare del beneficiario avvenute successivamente  alla
          prima richiesta delle prestazioni di cui al presente  comma
          continuano  ad  essere  valorizzate  nel   patrimonio   del
          donante. Allo stesso modo sono valorizzate  nel  patrimonio
          del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni  precedenti
          la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore  di
          persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del
          codice civile.» 
                «Art. 7 (Prestazioni agevolate rivolte a  minorenni).
          - 1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole  prestazioni
          sociali agevolate rivolte  a  minorenni,  il  genitore  non
          convivente nel nucleo familiare, non coniugato con  l'altro
          genitore, che abbia riconosciuto il figlio,  fa  parte  del
          nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei
          seguenti casi: 
                  a) quando il genitore risulti coniugato con persona
          diversa dall'altro genitore; 
                  b) quando  il  genitore  risulti  avere  figli  con
          persona diversa dall'altro genitore; 
                  c)  quando  con   provvedimento   dell'   autorita'
          giudiziaria sia stato stabilito il  versamento  di  assegni
          periodicii destinato al mantenimento dei figli; 
                  d) quando sussiste esclusione  dalla  potesta'  sui
          figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo  333  del
          codice civile, il  provvedimento  di  allontanamento  dalla
          residenza familiare; 
                  e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale
          o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi
          sociali la estraneita' in termini di rapporti affettivi  ed
          economici; 
                2. Per le prestazioni sociali  agevolate  rivolte  ai
          componenti  minorenni,  in   presenza   di   genitori   non
          conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a)
          ed b) del comma 1, l'ISEE e' integrato  di  una  componente
          aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica
          del genitore non convivente, secondo le  modalita'  di  cui
          all'allegato 2, comma 2, che costituisce  parte  integrante
          del presente decreto.» 
                «Art. 9 (ISEE corrente). - 1. In presenza di un  ISEE
          in corso  di  validita',  puo'  essere  calcolato  un  ISEE
          corrente, riferito ad un periodo di tempo piu'  ravvicinato
          al momento della richiesta della  prestazione,  qualora  vi
          sia  una   rilevante   variazione   nell'indicatore,   come
          determinata ai sensi del comma 2,  e  al  contempo  si  sia
          verificata,  per  almeno  uno  dei  componenti  il   nucleo
          familiare,  nei  18  mesi  precedenti  la  richiesta  della
          prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione
          lavorativa: 
                  a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato  per
          cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di  lavoro
          o una sospensione dell'attivita' lavorativa o una riduzione
          della stessa; 
                  b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero
          impiegati  con  tipologie  contrattuali   flessibili,   che
          risultino non occupati alla  data  di  presentazione  della
          DSU, e che possano  dimostrare  di  essere  stati  occupati
          nelle forme di cui alla presente  lettera  per  almeno  120
          giorni  nei   dodici   mesi   precedenti   la   conclusione
          dell'ultimo rapporto di lavoro; 
                  c) lavoratori autonomi, non occupati alla  data  di
          presentazione della DSU, che  abbiano  cessato  la  propria
          attivita', dopo aver svolto  l'attivita'  medesima  in  via
          continuativa per almeno dodici mesi. 
                2. L'ISEE corrente puo' essere calcolato solo in caso
          di variazioni superiori al  25  per  cento  dell'indicatore
          della situazione reddituale corrente,  calcolato  ai  sensi
          dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore  della  situazione
          reddituale   calcolato   in   via   ordinaria,   ai   sensi
          dell'articolo 4. 
                3. L'indicatore della situazione reddituale  corrente
          e' ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il
          nucleo familiare  nelle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          mediante la compilazione del  modulo  sostitutivo,  di  cui
          all'articolo 10, comma 4, lettera d),  facendo  riferimento
          ai seguenti redditi: 
                  a)  redditi  da  lavoro  dipendente,  pensione   ed
          assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti  a  quello
          di richiesta della prestazione; 
                  b) redditi derivanti da attivita'  d'impresa  o  di
          lavoro autonomo, svolte sia in  forma  individuale  che  di
          partecipazione, individuati secondo il principio  di  cassa
          come differenza tra i ricavi e  i  compensi  percepiti  nei
          dodici  mesi  precedenti  a  quello  di   richiesta   della
          prestazione e  le  spese  sostenute  nello  stesso  periodo
          nell'esercizio dell'attivita'; 
                  c)  trattamenti  assistenziali,   previdenziali   e
          indennitari, incluse carte di debito,  a  qualunque  titolo
          percepiti da amministrazioni pubbliche,  non  gia'  inclusi
          nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti  nei  dodici
          mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione. 
                Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi  di
          cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando
          per 6 i redditi conseguiti  nei  due  mesi  antecedenti  la
          presentazione della DSU. 
                4.  Ai  fini  del   calcolo   dell'indicatore   della
          situazione reddituale corrente, per i componenti il  nucleo
          familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i
          trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e  i
          trattamenti di analoga natura  utilizzati  per  il  calcolo
          dell'ISEE in via ordinaria. 
                5.  Fermi  restando  l'indicatore  della   situazione
          patrimoniale e il parametro  della  scala  di  equivalenza,
          l'ISEE  corrente  e'  ottenuto  sostituendo  all'indicatore
          della situazione reddituale calcolato in via  ordinaria  il
          medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4. 
                6. Il richiedente l'ISEE corrente,  oltre  al  modulo
          sostitutivo  della  DSU,  presenta  la   documentazione   e
          certificazione attestante la  variazione  della  condizione
          lavorativa, di  cui  al  comma  1,  nonche'  le  componenti
          reddituali aggiornate, di cui al comma 3. 
                7. L'ISEE corrente  ha  validita'  di  due  mesi  dal
          momento della presentazione del  modulo  sostitutivo  della
          DSU ai fini della  successiva  richiesta  della  erogazione
          delle prestazioni.». 
              - Si riporta l'articolo 10 della  legge  costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo  V  della  parte
          seconda della Costituzione): 
                «Art. 10. - 1. Sino  all'adeguamento  dei  rispettivi
          statuti,   le    disposizioni    della    presente    legge
          costituzionale si applicano anche alle  Regioni  a  statuto
          speciale ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano
          per le parti in cui prevedono forme di autonomia piu' ampie
          rispetto a quelle gia' attribuite.».