DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle citta'. (17G00030)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/2020)
Testo in vigore dal: 22-4-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 12 
 
 
            Disposizioni in materia di pubblici esercizi 
 
  1. Nei casi di  reiterata  inosservanza  delle  ordinanze  emanate,
nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi  5  e  7,  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  come  modificato  dal
presente decreto, puo' essere disposta  dal  questore  l'applicazione
della misura della  sospensione  dell'attivita'  per  un  massimo  di
quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 ((del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno  1931,
n. 773)). 
  2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,
dopo la parola: «vende» sono inserite le  seguenti:  «o  somministra»
((e le parole: "per tre mesi" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da
quindici giorni a tre mesi")).