DECRETO LEGISLATIVO 24 gennaio 2006, n. 36

((Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE))

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/11/2021)
Testo in vigore dal: 15-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    ((a)  pubbliche  amministrazioni:  le  amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ivi comprese le autorita'  di  sistema  portuale,  le  autorita'
amministrative indipendenti di  garanzia,  vigilanza  e  regolazione,
nonche' i loro consorzi o associazioni a qualsiasi fine istituiti;)) 
  ((a-bis) imprese pubbliche: le  imprese  definite  all'articolo  3,
comma 1, lettera t), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;)) 
    ((b)  organismi  di  diritto  pubblico:  gli  organismi  definiti
all'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;)) 
    b-bis) universita': qualsiasi  organismo  pubblico  che  fornisce
istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli  di  studio
accademici; 
    c) documento:  la  rappresentazione  di  atti,  fatti  e  dati  a
prescindere dal supporto ((, cartaceo  o  elettronico,  registrazione
sonora, visiva o audiovisiva o qualsiasi parte  di  tale  contenuto))
nella disponibilita' della pubblica amministrazione o  dell'organismo
di diritto pubblico. La definizione  di  documento  non  comprende  i
programmi informatici; 
    c-bis) formato  leggibile  meccanicamente:  un  formato  di  file
strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software  di
individuare,  riconoscere  ed  estrarre  facilmente  dati  specifici,
comprese dichiarazioni individuali  di  fatto  e  la  loro  struttura
interna; 
    c-ter) formato aperto: il formato di cui all'articolo ((1,  comma
1, lettera l-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)),  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; 
    ((c-quater) dati di tipo aperto: dati come definiti dall'articolo
1, comma 1, lettera l-ter), del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82;)) 
    ((c-quinquies) anonimizzazione: la procedura  mirante  a  rendere
anonimi documenti, rendendoli non riconducibili a una persona  fisica
identificata o identificabile, ovvero la procedura mirante a  rendere
anonimi dati personali in modo da impedire o da non  consentire  piu'
l'identificazione dell'interessato; 
    c-sexies)  dati  dinamici:  documenti  informatici,  soggetti  ad
aggiornamenti frequenti o in tempo  reale,  in  particolare  a  causa
della loro volatilita' o rapida obsolescenza; 
    c-septies) dati della  ricerca:  documenti  informatici,  diversi
dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della
ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel  processo
di ricerca, o comunemente accettati nella comunita' di  ricerca  come
necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca; 
    c-octies) serie di dati  di  elevato  valore:  documenti  il  cui
riutilizzo e'  associato  a  importanti  benefici  per  la  societa',
l'ambiente e l'economia, in considerazione della loro  idoneita'  per
la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti
di lavoro, nonche' del numero dei potenziali beneficiari dei  servizi
e delle applicazioni a  valore  aggiunto  basati  su  tali  serie  di
dati;)) 
    d) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque; 
    ((e) riutilizzo: l'uso da parte di persone fisiche  o  giuridiche
di documenti detenuti da: 
      1) pubbliche amministrazioni o organismi di  diritto  pubblico,
per fini commerciali o per fini non commerciali,  diversi  da  quelli
istituzionali per i quali i  documenti  sono  stati  prodotti,  fatta
eccezione per lo scambio di documenti tra pubbliche  amministrazioni,
o  organismi  di  diritto  pubblico,  ovvero  tra  amministrazioni  e
organismi  di  diritto  pubblico,  posto  in  essere   esclusivamente
nell'ambito dell'espletamento dei compiti istituzionali di  cui  sono
titolari; 
      2) imprese pubbliche e imprese private di cui  all'articolo  1,
comma 2-quater, per fini commerciali  o  per  fini  non  commerciali,
diversi da quelli relativi alla fornitura dei  servizi  di  interesse
generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione
per lo  scambio  di  documenti  tra  imprese  pubbliche  e  pubbliche
amministrazioni o organismi  di  diritto  pubblico  posto  in  essere
esclusivamente    nell'ambito    dell'espletamento    dei     compiti
istituzionali delle pubbliche amministrazioni;)) 
    f) scambio di documenti: la  cessione  di  documenti  finalizzata
esclusivamente  all'adempimento  di  compiti  istituzionali   fra   i
soggetti di cui alle lettere a) e b); 
    ((f-bis) interfaccia tra programmi applicativi (API): insieme  di
funzioni, procedure,  operazioni  disponibili  al  programmatore,  di
solito raggruppate a formare un insieme di  strumenti  specifici  per
l'espletamento di un determinato compito;)) 
    g) dati personali: i dati definiti tali ((dall'articolo 4, numero
1, del regolamento UE 2016/679)); 
    h) licenza standard per il  riutilizzo:  il  contratto,  o  altro
strumento negoziale, ((ove possibile redatto  in  forma  elettronica,
compatibile  con  le  licenze  pubbliche  standardizzate  disponibili
online, nel quale sono definite le modalita' di riutilizzo in formato
digitale dei documenti)); 
    i) titolare del dato: la pubblica amministrazione  o  l'organismo
di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio  o
commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il  documento  che
rappresenta il dato, o che ne ha la disponibilita'. 
    ((i-bis) utile ragionevole sugli  investimenti:  una  percentuale
della tariffa  complessiva,  in  aggiunta  a  quella  necessaria  per
recuperare  i  costi  ammissibili,  non  superiore  a  cinque   punti
percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE; 
    i-ter) terzo: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa  dalle
pubbliche amministrazioni e dagli organismi  di  diritto  pubblico  o
dalle imprese pubbliche che detengono i dati.))