DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2006, n. 63

Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/3/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2009)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 18-3-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  27 luglio 2005, n. 154, recante delega al Governo
per   la  disciplina  dell'ordinamento  della  carriera  dirigenziale
penitenziaria;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della giustizia, di concerto con il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1.   Il   presente   decreto  legislativo  disciplina  la  carriera
dirigenziale penitenziaria individuata dalla legge 27 luglio 2005, n.
154,  e  da'  attuazione alla delega legislativa al Governo contenuta
nella stessa legge.
  2. Ai fini del presente decreto legislativo, si intendono:
    a) per legge, la legge 27 luglio 2005, n. 154;
    b) per decreto, il presente decreto legislativo;
    c) per Ministro, il Ministro della giustizia;
    d) per Ministero, il Ministero della giustizia;
    e) per  Amministrazione, l'Amministrazione penitenziaria, in ogni
sua articolazione, centrale e territoriale;
    f) per  funzionari, il personale appartenente alla nuova carriera
dirigenziale penitenziaria;
    g) per  carriera,  la  nuova  carriera dirigenziale penitenziaria
disciplinata dal presente decreto;
    h) per   Dipartimento,   il   Dipartimento   dell'Amministrazione
penitenziaria.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 76 e 87 della
          Costituzione:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
          Note all'art. 1:
              - La  legge  27 luglio  2005,  n.  154 reca: «Delega al
          Governo  per  la disciplina dell'ordinamento della carriera
          dirigenziale penitenziaria».