COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/02/2022)
Testo in vigore dal: 8-5-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 97. 
 
  ((Le  pubbliche  amministrazioni,  in  coerenza  con  l'ordinamento
dell'Unione  europea,  assicurano  l'equilibrio  dei  bilanci  e   la
sostenibilita' del debito pubblico)). ((19)) 
  I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni  di  legge,
in modo che siano assicurati  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'amministrazione. 
  Nell'ordinamento  degli  uffici  sono  determinate  le   sfere   di
competenza,  le  attribuzioni  e  le  responsabilita'   proprie   dei
funzionari. 
  Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  si  accede  mediante
concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  La L. costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 ha disposto  (con  l'art.
6,  comma  1)  che  la  suddetta  modifica  si  applica  a  decorrere
dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.