DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-10-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 12-9-2014
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 203 
Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento  derivanti  dal  ricorso
                          all'indebitamento 
 
1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo  se  sussistono  le
seguenti condizioni : 
   a)  avvenuta  approvazione  del   rendiconto   dell'esercito   del
penultimo anno precedente quello in  cui  si  intende  deliberare  il
ricorso a forme di indebitamento; 
   b) avvenuta deliberazione del bilancio ((di previsione)) nel quale
sono ((iscritti i relativi stanziamenti)).((83)) 
2. Ove nel corso dell'esercizio si  renda  necessario  attuare  nuovi
investimenti o variare  quelli  gia'  in  atto,  l'organo  consiliare
adotta apposita  variazione  al  bilancio  ((di  previsione)),  fermo
restando  l'adempimento  degli  obblighi   di   cui   al   comma   1.
Contestualmente ((adegua il documento unico di  programmazione  e  di
conseguenza le previsioni del bilancio  degli  esercizi  successivi))
per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento  e  per  la
copertura delle spese di gestione. 
                                                          (65) ((83)) 
 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L.
6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 13)  che  "Gli
enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti  certi
liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012,  ovvero
dei  debiti  per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza
di liquidita', in deroga agli articoli 42,  203  e  204  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., secondo le modalita' stabilite nell'addendum di  cui
al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidita' da
destinare ai predetti pagamenti". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi".