DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 48 
 
 
  Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita' e trasparenza 
 
  1.  ((L'Autorita'  nazionale  anticorruzione))  definisce  criteri,
modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la
rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto
di pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della  normativa  vigente,
nonche'    relativamente     all'organizzazione     della     sezione
«Amministrazione trasparente». 
  2. L'allegato A, che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la
codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni
e dei dati oggetto  di  pubblicazione  obbligatoria  ai  sensi  della
normativa  vigente.  Alla  eventuale  modifica  dell'allegato  A   si
provvede con i decreti di cui al comma 3. 
  3. Gli standard, i modelli e gli schemi di  cui  al  comma  1  sono
adottati  ((dall'Autorita'  nazionale  anticorruzione)),  sentiti  il
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,   la   Conferenza
unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT. 
  4. ((Gli standard, i modelli e gli  schemi))  di  cui  al  comma  3
recano disposizioni finalizzate: 
    a) ad assicurare il coordinamento informativo e  informatico  dei
dati, per  la  soddisfazione  delle  esigenze  di  uniformita'  delle
modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e  dei
dati pubblici, della loro confrontabilita' e  della  loro  successiva
rielaborazione; 
    b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i
requisiti di qualita' delle informazioni  diffuse,  individuando,  in
particolare,  i   necessari   adeguamenti   da   parte   di   singole
amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di  validazione,
i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali  richieste
per  la  gestione  delle  informazioni  diffuse  attraverso  i   siti
istituzionali,  nonche'  i  meccanismi  di  garanzia   e   correzione
attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. 
  5. ((I soggetti di cui all'articolo 2-bis,)) nell'adempimento degli
obblighi di pubblicazione  previsti  dalla  normativa  vigente,  sono
tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di  cui
al comma 1. (4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 19, comma  15)  che
"Le  funzioni  del  Dipartimento  della   funzione   pubblica   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri in  materia  di  trasparenza  e
prevenzione della corruzione di cui [...] all'articolo 48 del decreto
legislativo 14 marzo  2013,  n.  33,  sono  trasferite  all'Autorita'
nazionale anticorruzione."