DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35

Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/4/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 (in G.U. 7/6/2013, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le risoluzioni approvate dal  Parlamento  in  data  2  aprile
2013, che  hanno  approvato  la  relazione  del  Governo  concernente
l'aggiornamento  del  quadro  economico  e   di   finanza   pubblica,
predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle
imprese  dei  debiti  commerciali  delle  pubbliche  amministrazioni,
emerge la assoluta necessita' di predisporre interventi di  immediata
eseguibilita' rivolti a graduare il flusso dei pagamenti,  accordando
priorita' ai crediti che le  imprese  non  hanno  ceduto  al  sistema
creditizio; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza  di  intervenire
in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione; 
  Considerata, altresi', la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di
adottare misure in materia di patto di stabilita' interno, interventi
finalizzati  a  garantire   l'equilibrio   finanziario   degli   enti
territoriali, nonche' disposizioni relative al versamento di  tributi
degli enti locali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello  sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  i
Ministri dell'interno, della giustizia, per la coesione  territoriale
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Pagamenti dei debiti degli enti locali 
 
  1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per  un
importo complessivo di 5.000 milioni di euro  i  pagamenti  sostenuti
nel corso del 2013 dagli enti locali: 
    a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili  alla
data del 31 dicembre 2012; 
    b) dei debiti in conto capitale per  i  quali  sia  stata  emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento  entro  il  31  dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 
    c) dei debiti in conto capitale riconosciuti  alla  data  del  31
dicembre  2012  ovvero  che   presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  1-bis. Sono altresi' esclusi dai vincoli del  patto  di  stabilita'
interno i pagamenti di  obbligazioni  giuridiche  di  parte  capitale
verso terzi assunte alla data del 31  dicembre  2012,  sostenuti  nel
corso del 2013 dagli  enti  locali  e  finanziati  con  i  contributi
straordinari in conto capitale di cui all'articolo  1,  commi  704  e
707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  1-ter. Alla compensazione degli effetti finanziari  in  termini  di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 1-bis, pari a
2,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,   si   provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  2. Ai fini della distribuzione  della  predetta  esclusione  tra  i
singoli enti locali, i comuni e le province  comunicano  mediante  il
sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro  il  termine
del 30 aprile 2013, gli  spazi  finanziari  di  cui  necessitano  per
sostenere i pagamenti di cui al comma 1.  Ai  fini  del  riparto,  si
considerano  solo  le  comunicazioni  pervenute  entro  il   predetto
termine. 
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 2, entro il 15  maggio  2013
sono individuati, per ciascun ente locale, sulla base delle modalita'
di riparto individuate dalla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro  il  10  maggio  2013,  ovvero,  in  mancanza,  su  base
proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere  dal  patto  di
stabilita' interno per il 90 per cento dell'importo di cui  al  comma
1. Con successivo decreto da emanarsi entro  il  15  luglio  2013  in
relazione  alle  richieste  pervenute,  sino  a  dieci  giorni  prima
rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo  precedente,
si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente
alle disponibilita' non assegnate con il primo decreto. Gli eventuali
spazi finanziari non distribuiti per l'esclusione dei  pagamenti  dei
debiti di cui al comma 1 dai vincoli del patto di stabilita'  interno
sono attribuiti proporzionalmente agli enti locali per escludere  dai
vincoli del medesimo patto i pagamenti effettuati prima del 9  aprile
2013 in relazione  alla  medesima  tipologia  di  debiti.  Gli  spazi
finanziari che si liberano a valere sul patto di  stabilita'  interno
per effetto del periodo precedente sono  utilizzati,  nel  corso  del
2013, esclusivamente per sostenere pagamenti in conto capitale. Nella
liquidazione dei pagamenti si osserva  il  criterio  cronologico  per
singolo comune. 
  4. Su segnalazione del  collegio  dei  revisori  dei  singoli  enti
locali,  la  procura  regionale  competente  della  Corte  dei  conti
esercita  l'azione  nei  confronti  dei  responsabili   dei   servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno  richiesto  gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui  al  comma
2, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio  finanziario  2013,
pagamenti per almeno il  90  per  cento  degli  spazi  concessi.  Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita'  ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al  netto  degli  oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di  cui  al  periodo  precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando  le  sentenze  di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano  state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla  normativa  in  materia  di  tutela  dei  dati
personali, sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione  degli
estremi della decisione e della somma a credito. 
  5.  Nelle  more   dell'emanazione   del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3, ciascun ente  locale
puo' effettuare i pagamenti di cui al comma 1 nel limite massimo  del
13  per  cento  delle  disponibilita'  liquide  detenute  presso   la
tesoreria al 31 marzo 2013 e, comunque, entro il 50 per  cento  degli
spazi finanziari che intendono comunicare entro il 30 aprile 2013  ai
sensi del comma 2. 
  6. Per l'anno 2013 non si applicano le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 9 dell'articolo 4-ter del decreto legge 2  marzo  2012,  n.16,
come convertito, con modificazioni, dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44. 
  7. Al fine di fornire liquidita' agli enti locali, per l'anno 2013,
non rilevano ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi  del
patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome i
trasferimenti effettuati in favore  degli  enti  locali  soggetti  al
patto di stabilita' interno a valere sui  residui  passivi  di  parte
corrente, purche' a fronte di  corrispondenti  residui  attivi  degli
enti locali. 
  8. I maggiori spazi finanziari nell'ambito del patto di  stabilita'
interno  delle  regioni   e   province   autonome   derivanti   dalla
disposizione di cui al comma 7 sono utilizzati esclusivamente per  il
pagamento dei debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di  pagamento  entro  il
predetto   termine.   Tali   spazi    finanziari    sono    destinati
prioritariamente per il pagamento di residui  di  parte  capitale  in
favore degli enti locali. 
  9. Per l'anno 2013, il limite massimo di  ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi.  PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 6 GIUGNO 2013, N. 64. (5) 
  10.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  un  fondo,  denominato  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e
di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il  Fondo  di  cui  al  periodo
precedente e'  distinto  in  tre  sezioni  a  cui  corrispondono  tre
articoli   del   relativo   capitolo    di    bilancio,    denominati
rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli  enti  locali"  con  una
dotazione  di  3.411.000.000,00   euro   per   l'anno   2013   e   di
189.000.000,00 euro per  l'anno  2014,  "Sezione  per  assicurare  la
liquidita' alle regioni e alle province autonome  per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili diversi  da  quelli  finanziari  e
sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno  2013
e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti  del  Servizio  Sanitario  Nazionale",  con  una  dotazione   di
7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro  per
l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
da comunicare  al  Parlamento,  possono  essere  disposte  variazioni
compensative, in termini di competenza e di  cassa,  tra  i  predetti
articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal
fine, le somme affluite sul conto corrente di  tesoreria  di  cui  al
successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. La  dotazione
per il 2014 della Sezione di  cui  all'articolo  2,  unitamente  alle
disponibilita' non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre
2013, e' destinata, entro il 31 marzo 2014, con le medesime procedure
ivi previste, ad anticipazioni di liquidita'  per  il  pagamento  dei
debiti di cui all'articolo 2 richieste in data  successiva  a  quella
prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre  il
28 febbraio 2014. (6) (11a) (11) 
  10-bis. Ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni di liquidita'
a valere sulle risorse di cui all'articolo  13,  commi  8  e  9,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e sulla dotazione  per  il  2014
della Sezione di cui all'articolo 2, nonche' ai fini  dell'erogazione
delle risorse gia' assegnate con decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze del 14  maggio  2013  ma  non  ancora  erogate,  sono
considerati  anche  i  pagamenti  dei  debiti  fuori   bilancio   che
presentavano i requisiti per  il  riconoscimento  alla  data  del  31
dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva ,
ove necessario, previo contestuale incremento  fino  a  pari  importo
degli  stanziamenti  iscritti  in  bilancio,  in   conformita'   alla
legislazione vigente, per il pagamento dei debiti pregressi, comunque
denominati, ivi inclusi quelli contenuti nel  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e  successive
modificazioni, approvato con  delibera  della  sezione  regionale  di
controllo della Corte dei conti. Le  disposizioni  di  cui  al  primo
periodo si applicano altresi', per le regioni, ai debiti  di  cui  al
comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, e successive modificazioni, sempre che i  predetti  debiti  siano
stati riconosciuti in bilancio alla data di  entrata  in  vigore  del
presente periodo. (10) ((13)) 
  11.  Ai  fini  dell'immediata  operativita'  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali",  di  cui  al  comma  10,  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  stipula  con  la  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore  del  presente
decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e
trasferisce le disponibilita'  della  predetta  sezione  su  apposito
conto corrente acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello  Stato,
intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa
depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare operazioni di
prelevamento e versamento per  le  finalita'  di  cui  alla  predetta
Sezione. Il suddetto  addendum  definisce,  tra  l'altro,  criteri  e
modalita' per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della
Sezione,  secondo  un  contratto  tipo  approvato  con  decreto   del
direttore generale del Tesoro e  pubblicato  sui  siti  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e
prestiti S.p.A., nonche' i criteri e le modalita' per lo  svolgimento
da parte di Cassa depositi e prestiti  S.p.A.  della  gestione  della
Sezione. L'addendum e' pubblicato sui  siti  internet  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  e  della  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A.. 
  12. Per le attivita' oggetto dell'addendum alla convenzione di  cui
al comma precedente e' autorizzata la spesa  complessiva  di  500.000
euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
  13. Gli enti locali che non possono far  fronte  ai  pagamenti  dei
debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31  dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a  causa
di carenza di liquidita', in deroga agli articoli 42, 203 e  204  del
decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  chiedono  alla  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.,   secondo   le   modalita'   stabilite
nell'addendum  di  cui  al  comma  11,  entro  il  30   aprile   2013
l'anticipazione di liquidita' da  destinare  ai  predetti  pagamenti.
L'anticipazione e' concessa, entro il 15 maggio 2013 a  valere  sulla
Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e nei limiti delle somme
nella stessa annualmente disponibili ed e' restituita, con  piano  di
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale  e  quota
interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni.  Le  restituzioni
sono versate annualmente  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.A.
all'entrata del bilancio dello Stato ai  sensi  e  con  le  modalita'
dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10  maggio  2013,  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali  puo'  individuare  modalita'  di
riparto,  diverse  dal  criterio  proporzionale  di  cui  al  secondo
periodo. La rata annuale sara' corrisposta a partire  dalla  scadenza
annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione  e  non
potra' cadere oltre il 30 settembre di  ciascun  anno.  Il  tasso  di
interesse da applicare alle suddette anticipazioni e'  pari,  per  le
erogazioni  dell'anno  2013,  al  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso  di  emissione  rilevato  dal
Ministero dell'economia e delle finanze  -  Dipartimento  del  tesoro
alla data della pubblicazione del presente decreto e  pubblicato  sul
sito internet del  medesimo  Ministero.  Per  l'erogazione  dell'anno
2014, il tasso di interesse da applicare alle suddette  anticipazioni
sara' determinato sulla base del  rendimento  di  mercato  dei  Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione  con  comunicato
del Direttore generale del tesoro da emanare e  pubblicare  sul  sito
internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  entro  il  15
gennaio 2014.  In  caso  di  mancata  corresponsione  della  rata  di
ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno,  sulla  base  dei
dati comunicati dalla Cassa depositi  e  prestiti  S.p.A.,  l'Agenzia
delle Entrate provvede a trattenere le relative somme, per  i  comuni
interessati,  all'atto  del  pagamento   agli   stessi   dell'imposta
municipale propria  di  cui  all'articolo  13,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, riscossa tramite modello F24 o  bollettino  di
conto corrente postale e, per le province, all'atto del  riversamento
alle   medesime   dell'imposta   sulle   assicurazioni   contro    la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori di cui  all'articolo  60,  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. 
  13-bis. Gli enti locali ai quali viene concessa l'anticipazione  di
liquidita' ai sensi del  comma  13,  e  che  ricevono  risorse  dalla
regione  o  dalla  provincia  autonoma  ai  sensi  dell'articolo   2,
all'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al medesimo comma 13
e di cui all'articolo 2, comma 6, devono utilizzare le somme  residue
per l'estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima
scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto.  La
mancata estinzione dell'anticipazione entro  il  termine  di  cui  al
precedente periodo e' rilevante ai fini  della  misurazione  e  della
valutazione della performance individuale dei dirigenti  responsabili
e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli
articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
  14. All'atto di  ciascuna  erogazione,  e  in  ogni  caso  entro  i
successivi trenta giorni,  gli  enti  locali  interessati  provvedono
all'immediata  estinzione  dei  debiti  di  cui  al  comma   13.   Il
responsabile  finanziario  dell'ente  locale,  ovvero  altra  persona
formalmente indicata dall'ente medesimo, fornisce alla Cassa depositi
e prestiti S.p.A. formale certificazione  dell'avvenuto  pagamento  e
dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. 
  15.  Gli  enti  locali  che  abbiano  deliberato  il  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   che
richiedono l'anticipazione di liquidita' di cui  al  comma  13,  sono
tenuti alla corrispondente modifica del  piano  di  riequilibrio,  da
adottarsi ((entro il termine del 31 dicembre 2014)). 
  16. Nell'ipotesi di cui al comma  15,  le  anticipazioni  di  cassa
eventualmente concesse in applicazione dell'articolo 5,  del  decreto
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213,  che  risultassero  non  dovute,  sono
recuperate da parte del Ministero dell'interno. 
  17. Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione  di  cui  al
comma 13, il fondo di  svalutazione  crediti  di  cui  al  comma  17,
dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito
con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135,  relativo  ai
cinque esercizi finanziari  successivi  a  quello  in  cui  e'  stata
concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle  more  dell'entrata
in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno  2011,  n.  118,  e'
pari almeno al 30 per cento dei residui  attivi,  di  cui  ai  titoli
primo e terzo dell'entrata, aventi anzianita'  superiore  a  5  anni.
Previo parere  motivato  dell'organo  di  revisione,  possono  essere
esclusi dalla base  di  calcolo  i  residui  attivi  per  i  quali  i
responsabili   dei   servizi   competenti   abbiano    analiticamente
certificato la perdurante sussistenza delle  ragioni  del  credito  e
l'elevato tasso di riscuotibilita'. (10) 
  17-bis. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province  autonome
che esercitano le funzioni in materia di  finanza  locale,  gli  enti
locali effettuano la comunicazione di cui al comma 2 alle  regioni  e
alle province autonome, che ne curano la trasmissione alla Ragioneria
generale dello Stato. 
  17-ter. All'articolo 5, comma 1-ter, del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n.  148,  le  parole:  «sono  versate»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «sono comunque ed inderogabilmente versate». 
  17-quater. All'articolo 6, comma 15-bis, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, e' aggiunto il seguente periodo: «I contributi  di  cui
al  presente  comma  sono  altresi'   esclusi   dalle   riduzioni   a
compensazione disposte in applicazione  del  comma  14  del  presente
articolo». 
  17-quinquies. Agli enti locali che non hanno  rispettato  nell'anno
2012 i vincoli del patto di stabilita' in conseguenza  del  pagamento
dei debiti di cui al comma 1, la sanzione prevista dall'articolo  31,
comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,  n.  183,  ferme
restando le rimanenti sanzioni, si applica limitatamente  all'importo
non imputabile ai predetti pagamenti. 
  17-sexies.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  24  APRILE  2014,  N.   66,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 23 GIUGNO 2014, N. 89. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 12-bis, comma  2)
che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 9, del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, e' differito al 31 dicembre 2013". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 13, comma 8)  che
"La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita'  per  pagamenti
dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  di  cui  al  comma   10
dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e'  incrementata,
per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far  fronte  ad
ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e  degli  enti  locali  di
debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre
2012, ovvero dei debiti per  i  quali  sia  stata  emessa  fattura  o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Al
fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  la
dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10  dell'articolo
1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata,  per
l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro,  al  fine  di  far  fronte  ai
pagamenti da parte delle Regioni  e  degli  enti  locali  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre  2013,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  31,  comma  1)  che  "Al  fine  di
favorire il pagamento dei debiti da  parte  delle  societa'  ed  enti
partecipati  da  enti  locali,  la  dotazione  della   "Sezione   per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la  liquidita'
per  pagamenti  dei  debiti  certi,  liquidi  ed  esigibili"  di  cui
all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8  aprile  2013,  n.  35,
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e'
incrementata per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
2 maggio 2014, n. 68, ha disposto: 
  - (con l'art. 3-bis,  comma  1)  che  "Per  l'anno  2014  il  fondo
svalutazione  crediti  di  cui  all'articolo   6,   comma   17,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 1,  comma  17,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  e  successive  modificazioni,  non
puo' essere inferiore al 20 per cento dei residui attivi, di  cui  ai
titoli primo e terzo  dell'entrata,  aventi  anzianita'  superiore  a
cinque anni". 
  - (con l'art. 3, comma 2-bis)  che  "Al  primo  periodo  del  comma
10-bis dell'articolo 1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo
le parole: "anche se riconosciuti in  bilancio  in  data  successiva"
sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi quelli contenuti nel  piano
di riequilibrio finanziario pluriennale di cui  all'articolo  243-bis
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni,  approvato  con  delibera  della  sezione
regionale di controllo della Corte dei conti"". 
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AGGIORNAMENTO (11a) 
  Il Decreto 23 giugno 2014 (in G.U. 12/07/2014, n. 160) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "Per l'anno 2014, ai fini del decreto  in
esame, l'incremento della dotazione della "Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti locali" del "Fondo per assicurare la  liquidita'  per  pagamenti
dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10  dell'art.
1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e'  pari  a  2.000
milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che  "Al
fine  di  garantire  il  rispetto  dei  tempi  di  pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  le
risorse della "Sezione per assicurare la liquidita'  alle  regioni  e
alle province autonome per pagamenti dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e  sanitari"  del  "Fondo  per
assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed
esigibili", di cui al comma 10 dell'articolo 1  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64, sono incrementate,  per  l'anno  2015,  di  2.000
milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti  da  parte  delle
regioni e delle  province  autonome  dei  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari maturati alla  data
del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata  emessa
fattura o  richiesta  equivalente  di  pagamento  entro  il  predetto
termine,  nonche'  dei  debiti  fuori  bilancio  che  presentavano  i
requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014, anche
se riconosciuti in bilancio  in  data  successiva.  Per  le  predette
finalita' sono utilizzate le somme iscritte in  conto  residui  delle
rimanenti sezioni del predetto Fondo, rispettivamente per 108 milioni
di euro della "Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti  locali"  e  per  1.892
milioni di euro della  "Sezione  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi,  liquidi  ed  esigibili  degli  enti  del
Servizio Sanitario Nazionale". Il predetto importo di  2.000  milioni
di euro e' ulteriormente  incrementabile  delle  ulteriori  eventuali
risorse disponibili ed inutilizzate della "Sezione per assicurare  la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale"".