LEGGE 27 dicembre 2002, n. 289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 10-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 61 
 Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree 
 
  1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate, coincidenti con  l'ambito  territoriale  delle  aree
depresse di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al  quale
confluiscono le risorse disponibili  autorizzate  dalle  disposizioni
legislative, comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato  1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni  di  euro  per  l'anno
2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di  7.000  milioni  di
euro per l'anno 2005. (17) 
  2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede  ai  sensi  dell'articolo
11, comma 3, lettera f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
successive modificazioni. 
  3. Il Fondo e' ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative  di  cui  al  comma  1,  con  apposite
delibere del CIPE  adottate  sulla  base  del  criterio  generale  di
destinazione territoriale delle risorse disponibili e  per  finalita'
di riequilibrio economico e sociale, nonche': 
a) per gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono  finalizzate  le
   risorse stanziate a titolo di rifinanziamento degli interventi  di
   cui all'articolo 1 della citata legge n. 208 del 1998, e  comunque
   realizzabili anche attraverso le altre disposizioni legislative di
   cui all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e dei
   metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre  2001,  n.
   448; 
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti  a  massimizzare
   l'efficacia complessiva  dell'intervento  e  la  sua  rapidita'  e
   semplicita', sulla base dei risultati ottenuti e  degli  indirizzi
   annuali del Documento di programmazione economico-finanziaria, e a
   rispondere alle esigenze del mercato. 
  4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE  costituiscono  limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 11-ter  della
legge 5 agosto 1978, n. 468. 
  5. Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al  controllo
preventivo della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalita'
di  attuazione   degli   interventi   previsti   dalle   disposizioni
legislative di cui al comma  1,  anche  al  fine  di  dare  immediata
applicazione ai principi contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino
all'adozione  delle  delibere  di  cui  al  presente  comma,  ciascun
intervento  resta  disciplinato  dalle  disposizioni  di   attuazione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  6. Al fine di dare attuazione al  comma  3,  il  CIPE  effettua  un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi  strumenti  e
del loro stato di attuazione; a tale fine si avvale, oltre che  delle
azioni  di  monitoraggio  gia'  in  atto,  di  specifici   contributi
dell'ISTAT ((...)) Entro il 30 giugno di ogni anno  il  CIPE  approva
una  relazione  sugli  interventi  effettuati  nell'anno  precedente,
contenente altresi' elementi  di  valutazione  sull'attivita'  svolta
nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno  successivo.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze trasmette  tale  relazione  al
Parlamento. 
  7. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 GIUGNO 2013, N.  71.  Copia  delle
deliberazioni del CIPE relative all'utilizzo  del  Fondo  di  cui  al
presente articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse  viene  data
formale comunicazione alle competenti Commissioni. 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, anche con riferimento all'articolo 60, con propri decreti,
le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  in  termini   di   residui,
competenza e cassa tra le  pertinenti  unita'  previsionali  di  base
degli stati di previsione delle amministrazioni interessate. 
  9. Le economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca  totale  o
parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1  del  decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
agosto 1995, n. 341, nonche' quelle di cui all'articolo 8,  comma  2,
della legge 7 agosto 1997, n.  266,  sono  utilizzate  dal  Ministero
delle attivita' produttive  per  la  copertura  degli  oneri  statali
relativi  alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di  programma.
Per il finanziamento di nuovi contratti di programma, una quota  pari
al 70 per cento delle economie e' riservata alle aree sottoutilizzate
del Centro-Nord,  ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato  che
istituisce  la  Comunita'  europea,  nonche'  alle  aree   ricomprese
nell'obiettivo 2,  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1260/1999  del
Consiglio, del 21 giugno 1999. 
  10. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca  totale  o
parziale delle agevolazioni di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate  dal  Ministero
delle attivita' produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del  100  per
cento delle economie stesse, per il finanziamento di nuovi  contratti
di programma. Per il finanziamento di nuovi  contratti  di  programma
una quota pari all'85 per cento delle economie e' riservata alle aree
depresse del Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo  1,  di  cui  al
citato regolamento (CE) n. 1260/1999, e una  quota  pari  al  15  per
cento alle aree sottoutilizzate  del  Centro-Nord,  ricomprese  nelle
aree ammissibili  alle  deroghe  previste  dal  citato  articolo  87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
europea, nonche' alle aree ricomprese nell'obiettivo  2,  di  cui  al
predetto regolamento. 
  11. All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che si  riferiscono
a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con propria  delibera,  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  o  da   disposizioni
comunitarie " 
  12. All'articolo 23 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
"3-bis. La societa' di cui al comma 1  puo'  essere  autorizzata  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ad  effettuare,  con  le
modalita' da esso stabilite ed a valere sulle risorse  del  fondo  di
cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
una o piu' operazioni di cartolarizzazione dei crediti maturati con i
mutui di  cui  al  presente  decreto.  Alle  predette  operazioni  di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive  modificazioni.  I
ricavi rinvenienti dalle predette operazioni affluiscono al  medesimo
fondo per essere riutilizzati per gli interventi di cui  al  presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione  dei  ricavi  suddetti  la
societa' informa quadrimestralmente il CIPE". 
  13. Nei limiti delle risorse di  cui  al  comma  3  possono  essere
concesse agevolazioni in favore delle  imprese  operanti  in  settori
ammissibili alle agevolazioni  ai  sensi  del  decreto-legge  del  22
ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla  legge  19
dicembre 1992, n. 488, ed aventi sede  nelle  aree  ammissibili  alle
deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del
Trattato che istituisce la  Comunita'  europea,  nonche'  nelle  aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento  (CE)  n.  1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno  1999,  che  investono,  nell'ambito  di
programmi di  penetrazione  commerciale,  in  campagne  pubblicitarie
localizzate in specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione
e' riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento
che eccedono  il  totale  delle  spese  pubblicitarie  dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a  finalita'
regionale, nel rispetto dei limiti della regola "de minimis"  di  cui
al regolamento (CE) n. 69/2001  della  Commissione,  del  12  gennaio
2001. Il CIPE,  con  propria  delibera  da  sottoporre  al  controllo
preventivo  della  Corte  dei  conti,  stabilisce   le   risorse   da
riassegnare all'unita' previsionale di base 6.1.2.7  "Devoluzione  di
proventi" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, ed indica la  data  da  cui  decorre  la  facolta'  di
presentazione e le modalita' delle relative istanze. I  soggetti  che
intendano avvalersi dei contributi di cui al  presente  comma  devono
produrre istanza all'Agenzia delle entrate che provvede entro  trenta
giorni a comunicare il suo eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine
cronologico delle  domande  pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
contributo   esposta    nell'istanza    non    risulti    effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la  domanda,  il  soggetto
interessato decade dal diritto al contributo e  non  puo'  presentare
una  nuova  istanza  nei  dodici  mesi  successivi  alla  conclusione
dell'esercizio fiscale. (17) 
                                                            (61) (69) 
 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 21 luglio 2004, n. 168, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2004, n. 191, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, e'
ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1  del  presente  articolo,  come  rifinanziata
dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  per  la  parte
relativa  agli  strumenti  di   programmazione   negoziata   di   cui
all'articolo 2, comma 203, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
limitatamente ai contratti d'area e ai  contratti  di  programma,  e'
ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3)che l'autorizzazione  di
spesa di cui al presente articolo, relativa  al  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle  tabelle  D  ed  F
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta di  100  milioni  di
euro per l'anno 2004. 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che "Il Fondo per le aree sottoutilizzate,  di  cui  all'articolo  61
della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  assume  la  denominazione  di
Fondo per lo sviluppo e la coesione". 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  Il D.L. 21 maggio 2013, n. 54, convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 luglio 2013, n. 85, ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera
c)) che "l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma  7,
del  decreto-legge  20  maggio  1993,   n.   148,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  confluita  nel
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui  all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni  di  euro
derivanti dai seguenti interventi: 
  [...] 
  3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge  27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e' ridotta  di  100
milioni di euro per l'anno 2013.".