LEGGE 29 luglio 2003, n. 229

Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001.

note: Entrata in vigore della legge: 9-9-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/02/2007)
Testo in vigore dal: 23-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10
         Riassetto in materia di societa' dell'informazione

  1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla
data  in  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi,   su  proposta  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le
tecnologie   e   dei   Ministri   competenti   per  materia,  per  il
coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
come  sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  graduare  la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei
diversi  tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e
al grado di sicurezza della firma;
    b)  rivedere  la disciplina vigente al fine precipuo di garantire
la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle
pubbliche  amministrazioni  e  dagli  altri  soggetti  pubblici  e di
assicurare  ai  cittadini  e  alle  imprese  l'accesso a tali servizi
secondo  il  criterio della massima semplificazione degli strumenti e
delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza,
non  discriminazione  e  della  normativa sulla riservatezza dei dati
personali;
    c) prevedere la possibilita' di attribuire al dato e al documento
informatico  contenuto  nei  sistemi informativi pubblici i caratteri
della  primarieta'  e  originalita',  in sostituzione o in aggiunta a
dati    e   documenti   non   informatici,   nonche'   obbligare   le
amministrazioni  che  li detengono ad adottare misure organizzative e
tecniche  volte ad assicurare l'esattezza, la sicurezza e la qualita'
del relativo contenuto informativo;
    d)   realizzare   il   coordinamento   formale  del  testo  delle
disposizioni  vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento,
le   modifiche   necessarie   per  garantire  la  coerenza  logica  e
sistematica  della normativa anche al fine di adeguare o semplificare
il linguaggio normativo;
    e) adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.
  2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e' esercitata per i seguenti
oggetti:
    a)  il  documento  informatico,  la  firma elettronica e la firma
digitale;
    b)  i procedimenti amministrativi informatici di competenza delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo;
    c) la gestione dei documenti informatici;
    d) la sicurezza informatica dei dati e dei sistemi;
    e) le modalita' di accesso informatico ai documenti e alle banche
dati di competenza delle amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo.
  3.   Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi recanti disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1,  nel rispetto degli oggetti e dei
principi e criteri direttivi determinati dal presente articolo, entro
((  quindici mesi )) decorrenti dalla data di scadenza del termine di
cui al medesimo comma 1.