LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                   (Conclusione del procedimento). 
 
  1. Ove il procedimento consegua  obbligatoriamente  ad  un'istanza,
ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche  amministrazioni
hanno  il  dovere  di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
provvedimento espresso. Se ravvisano  la  manifesta  irricevibilita',
inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della  domanda,  le
pubbliche  amministrazioni  concludono   il   procedimento   con   un
provvedimento  espresso  redatto  in  forma  semplificata,   la   cui
motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al  punto  di
fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
  2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti  di
cui  ai  commi  3,  4  e  5  non  prevedono  un  termine  diverso,  i
procedimenti  amministrativi  di  competenza  delle   amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi  entro  il
termine di trenta giorni. (14) 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n.  400,  su  proposta  dei  Ministri  competenti  e  di
concerto  con  i  Ministri  per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati  i
termini  non  superiori  a  novanta  giorni  entro  i  quali   devono
concludersi  i  procedimenti  di  competenza  delle   amministrazioni
statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo  i  propri
ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro  i  quali
devono concludersi i procedimenti di propria competenza. (14) 
  4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'  dei  tempi
sotto il profilo  dell'organizzazione  amministrativa,  della  natura
degli interessi pubblici tutelati e  della  particolare  complessita'
del procedimento, sono indispensabili  termini  superiori  a  novanta
giorni per  la  conclusione  dei  procedimenti  di  competenza  delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di
cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei  Ministri  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione  e  per  la  semplificazione
normativa e  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri.  I
termini ivi previsti non  possono  comunque  superare  i  centottanta
giorni, con la sola esclusione dei  procedimenti  di  acquisto  della
cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione. (14) 
  4-bis. Le  pubbliche  amministrazioni  misurano  e  pubblicano  nel
proprio sito internet istituzionale, nella  sezione  "Amministrazione
trasparente", i  tempi  effettivi  di  conclusione  dei  procedimenti
amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le  imprese,
comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente.  Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri  di  misurazione  dei
tempi effettivi di conclusione dei procedimenti, nonche' le ulteriori
modalita' di pubblicazione di cui al primo periodo. 
  5.  Fatto  salvo  quanto  previsto   da   specifiche   disposizioni
normative, le autorita' di garanzia e di vigilanza  disciplinano,  in
conformita' ai propri  ordinamenti,  i  termini  di  conclusione  dei
procedimenti di rispettiva competenza. (14) 
  6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento   decorrono
dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal  ricevimento  della
domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 
  7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i termini  di  cui
ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo  possono  essere  sospesi,
per una sola volta e per un periodo non superiore  a  trenta  giorni,
per l'acquisizione di informazioni o  di  certificazioni  relative  a
fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia'  in  possesso
dell'amministrazione stessa o  non  direttamente  acquisibili  presso
altre  pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano   le   disposizioni
dell'articolo 14, comma 2. 
  8.  La  tutela  in  materia  di  silenzio  dell'amministrazione  e'
disciplinata dal  codice  del  processo  amministrativo,  di  cui  al
decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.104.  Le  sentenze  passate  in
giudicato che accolgono  il  ricorso  proposto  avverso  il  silenzio
inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica,
alla Corte dei conti. 
  8-bis.  Le   determinazioni   relative   ai   provvedimenti,   alle
autorizzazioni, ai pareri, ai nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso
comunque denominati, adottate dopo la scadenza  dei  termini  di  cui
agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e  3,  20,
comma  1,  ovvero  successivamente   all'ultima   riunione   di   cui
all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di  divieto  di
prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali  effetti,
di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo
la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando
quanto  previsto  dall'articolo  21-nonies,  ove   ne   ricorrano   i
presupposti e le condizioni. 
  9. La mancata o tardiva emanazione  del  provvedimento  costituisce
elemento di valutazione della  performance  individuale,  nonche'  di
responsabilita' disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente
e del funzionario inadempiente. 
  9-bis. ((L'organo di  governo  individua  un  soggetto  nell'ambito
delle figure apicali dell'amministrazione o una unita'  organizzativa
cui  attribuire  il  potere  sostitutivo  in   caso   di   inerzia.))
Nell'ipotesi  di  omessa  individuazione  il  potere  sostitutivo  si
considera  attribuito  al  dirigente  generale  o,  in  mancanza,  al
dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario  di  piu'
elevato   livello   presente   nell'amministrazione.   Per    ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben  visibile
nella  homepage,   l'indicazione   del   soggetto   ((o   dell'unita'
organizzativa)) a cui e' attribuito il potere  sostitutivo  e  a  cui
l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e per gli  effetti  del  comma
9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza  indugio  il
nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del
procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del   proprio
ordinamento e dei contratti collettivi nazionali  di  lavoro,  e,  in
caso di mancata ottemperanza alle disposizioni  del  presente  comma,
assume la sua medesima responsabilita' oltre a quella propria. 
  ((9-ter. Decorso inutilmente il  termine  per  la  conclusione  del
procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile  o
l'unita'  organizzativa  di  cui  al  comma  9-bis,  d'ufficio  o  su
richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo  e,  entro
un termine  pari  alla  meta'  di  quello  originariamente  previsto,
conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con  la
nomina di un commissario.)) 
  9-quater. Il responsabile individuato ai  sensi  del  comma  9-bis,
entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di  governo,  i
procedimenti, suddivisi  per  tipologia  e  strutture  amministrative
competenti,  nei  quali  non  e'  stato  rispettato  il  termine   di
conclusione   previsto   dalla   legge   o   dai   regolamenti.    Le
Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza  di
parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla  legge  o
dai regolamenti e quello effettivamente impiegato. 
 
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AGGIORAMENTO (14) 
  La L. 18 giugno 2009, n. 69 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)che: 
  - "In sede di prima attuazione della presente legge, gli atti  o  i
provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 2 della legge  7
agosto 1990, n. 241, [. . .] sono adottati entro un anno  dalla  data
di entrata in vigore della presente legge"; 
  - la disposizione di cui  al  comma  2  del  presente  articolo  si
applica dallo scadere del termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della suddetta legge 69/2009. 
  -le regioni e gli enti locali si adeguano  ai  termini  di  cui  ai
commi 3 e 4 del presente articolo 2  entro  un  anno  dalla  data  di
entrata in vigore della L. 69/2009.