DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (19G00007)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2020 salvo gli artt. 27,comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
- Il D.L. 08/04/2020, n. 23 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore l'1/09/2021, salvo gli artt. 27,comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
- Il D.L. 24/08/2021, n. 118 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/05/2022, salvo il titolo II della Parte prima che entra in vigore il 31/12/2023 e salvo gli artt. 27, comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
- Il D.L. 30/04/2022, n. 36 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 15/07/2022, salvo gli artt. 27,comma 1, 350,356,357,359,363,364,366,375,377,378,379,385,386,387 e 388 che entrano in vigore il 16/03/2019.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 16-3-2019
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
    Vista la legge 19  ottobre  2017,  n.  155,  recante  «Delega  al
Governo per la riforma delle discipline  della  crisi  di  impresa  e
dell'insolvenza»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  del  20  maggio  2015,  relativo  alle  procedure  di
insolvenza; 
    Vista la raccomandazione 2014/135/UE della  Commissione,  del  12
marzo 2014; 
    Vista la  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  ed  in  particolare
l'articolo 17, comma 25, lettera  a),  che  richiede  il  parere  del
Consiglio di Stato per l'emanazione di testi unici; 
    Vista la preliminare deliberazione del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione dell'8 novembre 2018; 
    Acquisito il parere del Consiglio di  Stato,  reso  nell'adunanza
del 5 dicembre 2018; 
    Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 10 gennaio 2019; 
    Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    1. Il  presente  codice  disciplina  le  situazioni  di  crisi  o
insolvenza del  debitore,  sia  esso  consumatore  o  professionista,
ovvero  imprenditore  che  eserciti,  anche  non  a  fini  di  lucro,
un'attivita'  commerciale,  artigiana  o  agricola,  operando   quale
persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo  di
imprese o societa' pubblica, con esclusione dello Stato e degli  enti
pubblici. 
    2. Sono fatte salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali  in
materia di: 
    a) amministrazione straordinaria  delle  grandi  imprese.  Se  la
crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono  disciplinate  in  via
esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie  regolate
dal presente codice; 
    b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293. 
    3. Sono fatte salve  le  disposizioni  delle  leggi  speciali  in
materia di crisi di impresa delle societa' pubbliche. 
    4. Le disposizioni del presente codice in  tema  di  liquidazione
coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e  Bolzano  compatibilmente  con  i
rispettivi Statuti e le  relative  norme  di  attuazione,  anche  con
riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - La legge costituzionale 18 ottobre 2001,  n.3,  reca:
          "Modifiche  al  titolo  V   della   parte   seconda   della
          Costituzione.".