Testo in vigore dal: 14-9-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto
legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione,
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle
province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali;
Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed
i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997,
circa le modalita' del concorso delle regioni in vista della
definizione della politica nazionale in sede Unione europea;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente
decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Statoregioni", e la sua
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la
Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali.
2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti
contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n.
59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di
governo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 59 / 1997 (Delega
al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e'
il seguente:
"Art. 9. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo volto a definire ed ampliare
le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano unificandola, per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Statocitta' e autonomie locali.
Nell'emanazione del decreto legislativo il Governo si
atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei poteri e delle funzioni della
Conferenza prevedendo la partecipazione della medesima a
tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale ed infraregionale almeno a livello di
attivita' consultiva obbligatoria;
b) semplificazione delle procedure di raccordo tra Stato
e regioni attraverso la concentrazione in capo alla
Conferenza di tutte le attribuzioni relative ai rapporti
tra Stato e regioni anche attraverso la soppressione di
comitati, commissioni e organi omologhi all'interno delle
amministrazioni pubbliche;
c) specificazione delle materie per le quali e'
obbligatoria l'intesa e della disciplina per i casi di
dissenso;
d) definizione delle forme e modalita' della
partecipazione dei rappresentanti dei comuni, delle
province e delle comunita' montane.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i pareri richiesti dalla
presente legge alla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e alla Conferenza Statocitta' e autonomie locali
sono espressi dalla Conferenza unificata".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 9 della legge n. 59 / 1997 si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, lettera c), della
citata legge n. 59 / 1997 e' il seguente:
"1. Con i decreti legislativi cui all'art. 1 sono:
a)-b) (omissis);
c) individuati le procedure e gli strumenti di raccordo,
anche permanente, con eventuale modificazione o nuova
costituzione di forme di cooperazione strutturali e
funzionali, che consentano la collaborazione e l'azione
coordinata tra enti locali, tra regioni e tra i diversi
livelli di governo e di amministrazione anche con eventuali
interventi sostitutivi nel caso di inadempienza delle
regioni e degli enti locali nell'esercizio delle funzioni
amministrative ad essi conferite, nonche' la presenza e
l'intervento, anche unitario, di rappresentanti statali,
regionali e locali nelle diverse strutture, necessarie per
l'esercizio delle funzioni di raccordo, indirizzo,
coordinamento e controllo".